Cassazione Civile, Sentenza n. 39124/2021 del 09/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Iannotta aveva chiesto l'ammissione al passivo della procedura per crediti professionali (circa €4.965.401,13). Il giudice delegato ha deciso la dichiarazione tardiva di credito con decreto monocratico anziché con provvedimento collegiale; il ricorrente ha contestato l'anomalia/abnormità e l'inesistenza del provvedimento, sostenendo che la decisione emessa da un organo privo del potere decisorio dovesse essere rimossa tramite opposizione ex art. 98 l. fall. o comunque considerata inesistente e rilevabile d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'inosservanza della regola sulla composizione collegiale prevista per le cause di ammissione di crediti tardivi non determina l'inesistenza della decisione ma una nullità soggetta a impugnazione ai sensi dell'art. 161 c.p.c. (richiamato dall'art. 50-quater c.p.c.). Il Tribunale aveva correttamente applicato il principio di prevalenza della sostanza sulla forma: il provvedimento del giudice delegato, pur monocratico, assumeva per contenuto la natura di sentenza ai sensi dell'art. 101, comma 3, l. fall. Di conseguenza il rimedio corretto era l'impugnazione (appello) e non l'opposizione ex art. 98 l. fall.; la nullità non poteva essere rilevata d'ufficio dal giudice. Spese compensate integralmente.
Norme richiamate
legge fallimentare - art. 101
art. 101, comma 3, l. fall. (testo applicabile ratione temporis)
L'art. 101, comma 3, quando la causa si decide dopo istruzione, si applica 'a norma degli artt. 175 e seguenti c.p.c.' e il provvedimento emesso ha natura sostanziale di sentenza; pertanto rileva la natura sostanziale del contenuto per individuare il rimedio impugnatorio.
legge fallimentare - art. 98
L'art. 98 disciplina l'opposizione agli atti di liquidazione; nel caso in esame la Corte ha ritenuto che non fosse il rimedio appropriato contro una decisione che, per contenuto, fosse una sentenza.
codice di procedura civile - art. 50-bis
Include espressamente le cause sulle dichiarazioni tardive di credito tra quelle che il Tribunale giudica in composizione collegiale; la violazione della composizione è rilevante ma la sanzione è disciplinata da norme successive.
codice di procedura civile - art. 50-quater
Stabilisce che l'inosservanza delle regole sulla composizione collegiale rientra nella disciplina della nullità richiamata all'art. 161 c.p.c., sottraendola al regime di nullità per costituzione del giudice rilevabile d'ufficio; si qualifica quindi come nullità da impugnare.
codice di procedura civile - art. 161 comma 1
Prevede la deduzione della nullità in sede di impugnazione; il vizio di composizione del giudice, secondo la Corte, va fatto valere mediante impugnazione conformemente al rinvio operato dall'art. 50-quater.
codice di procedura civile - artt. 175 e seguenti
artt. 175 e seguenti c.p.c.
Richiamati dall'art. 101 l. fall. per il procedimento di decisione; l'applicazione di tali norme connota il provvedimento come sentenza quando il giudizio è stato deciso dopo istruzione.
legge fallimentare - art. 183 comma 6
art. 183, comma 6 l. fall.
Riferimento procedurale al modo in cui si sono svolte le fasi istruttorie nel caso concreto (termini, udienza di precisazione conclusioni, ecc.), utile a confermare la natura sostanziale del provvedimento.
codice di procedura civile - art. 92
Disciplinante la liquidazione delle spese di lite; la Corte ha disposto l'integrale compensazione delle spese per la particolare problematicità della vicenda.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13 comma 1-quater
art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002
Richiama la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo, se dovuto, come indicato nella decisione.
legge 24 dicembre 2012, n. 228 - art. 1 comma 17
art. 1, comma 17, legge 228/2012
Modifica la disciplina del contributo unificato richiamata dal d.P.R. 115/2002; citata per gli adempimenti amministrativi connessi al contributo.
Massime di principio
- Un errore nella composizione collegiale/monocratica all'interno dello stesso ufficio giudiziario configura, di regola, una nullità impugnabile e non l'inesistenza della decisione; quindi va dedotto con i mezzi di impugnazione previsti (es. appello) e non rilevato d'ufficio.
- Per determinare il mezzo di impugnazione esperibile conta la natura sostanziale del provvedimento (contenuto ed effetti), non la sua denominazione o la forma esteriore: se il provvedimento decide la causa dopo istruzione secondo le norme del cognizione, assume natura di sentenza.
- Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma prevale quando si valuta se un atto è sentenza o ordinanza; ciò incide sul rimedio: sentenza -> impugnazione ordinaria; ordinanza -> altri rimedi ove previsti.
- Il principio dell'apparenza o dell'affidamento incolpevole può legittimare il ricorso a un determinato rimedio soltanto quando il giudice abbia qualificato espressamente l'azione/provvedimento in termini tali da indurre la parte ad affidarsi a quella qualificazione.
- La rilevazione d'ufficio di vizi di costituzione del giudice è limitata: le norme (es. art. 50-quater richiamando art. 161 c.p.c.) tendono a garantire stabilità alle decisioni e a trasferire la tutela al rito impugnatorio.
- In caso di dubbi sulla via esperibile, conviene proporre tempestivamente l'impugnazione ordinaria prevista per la sentenza (es. appello) e contestualmente segnalare la questione di composizione del giudice, anziché tentare rimedi non appropriati come l'opposizione fallimentare quando il provvedimento ha natura di sentenza.
- Anche quando il difetto formale appare evidente, la qualificazione del vizio incide sulla sua sanabilità e sugli effetti processuali: differenziare sempre tra nullità assoluta/insanabile, nullità impugnabile e inesistenza.
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