Cassazione Civile, Sentenza n. 39123/2021 del 09/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
AHID aveva chiesto l'ammissione allo stato passivo di crediti per complessivi € 1.509.152,95 (di cui € 1.206.939,65 risultanti da una ricognizione di debito contenuta in un accordo-quadro e € 302.213,30 per forniture successive). Il Giudice delegato respinse la domanda; il Tribunale di Napoli, con decreto del 21.11.2018, ammise solo in via chirografaria € 295.651,62 relativi a forniture successive e respinse l'ammissione del credito documentato dall'accordo-quadro, ritenendo la ricognizione non opponibile al curatore. AHID impugnò per cassazione denunciando, tra l'altro, violazione dell'art.1988 c.c. (presunzione dell'esistenza del rapporto fondamentale in presenza di ricognizione di debito) e questionando anche la tempestività del ricorso principale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile l'eccezione di tardività: il decreto pur essendo inserito nel verbale d'udienza non riportava la lettura integrale attestata a verbale, pertanto il termine per proporre ricorso è decorso dalla comunicazione della cancelleria (22.11.2018) e il ricorso è tempestivo. Sul merito, la Corte ha accolto il motivo (art.360, n.3 c.p.c.) statuendo che la ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento è opponibile alla massa dei creditori e produce la presunzione dell'esistenza del rapporto fondamentale; l'onere di provare l'inesistenza o l'invalidità del rapporto grava sul curatore. Per tali ragioni la Corte ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato, con regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art.99 legge fallimentare (l.fall.)
Il decreto che decide sull'opposizione allo stato passivo è comunicato dalla cancelleria alle parti che nei successivi 30 giorni possono proporre ricorso per cassazione; se il decreto è pronunciato in udienza il termine decorre dalla pronuncia solo se la lettura integrale (dispositivo e motivazione) è attestata a verbale, altrimenti decorre dalla comunicazione della cancelleria
art.155 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione al computo dei termini e alle esclusioni dei giorni festivi nel calcolo della tempestività dell'impugnazione
art.176 cod. proc. civ.
Esclusa l'applicabilità automatica al decreto ex art.99 l.fall.; la disposizione riguarda ordinanze interlocutorie dell'istruttore e non i provvedimenti decisori suscettibili di passare in giudicato
art.281 sexies e art.429 cod. proc. civ.
Richiamati come parametri normativi sulle pronunce rese in udienza: il termine di impugnazione decorre dalla data dell'udienza solo se la lettura integrale è stata data in udienza e attestata nel verbale
art.121 e art.156 cod. proc. civ.
Principi generali di libertà delle forme e di idoneità degli atti al raggiungimento del loro scopo, utili a ritenere ammissibile la pronuncia in udienza del decreto ex art.99 l.fall.
art.1988 cod. civ.
La Corte interpreta l'art.1988 nel senso che la ricognizione di debito con data certa introduce una presunzione dell'esistenza del rapporto fondamentale, invertendo l'onere della prova a carico del curatore che deve dimostrarne l'inesistenza o invalidità
art.2704 cod. civ.
La rilevanza della 'data certa' per la opponibilità della ricognizione di debito al fallimento: la Corte conferma l'efficacia della ricognizione purché munita di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento
art.2697 cod. civ.
Riferimento all'onere della prova: la ricognizione fa presumere l'esistenza del rapporto e sposta sull'altra parte (qui il curatore) l'onere di fornire la prova contraria
art.2735 cod. civ.
Citato in rapporto alla valutazione della confessione stragiudiziale; la Corte distingue la ricognizione negoziale dalla confessione stragiudiziale e ne riconosce diversa efficacia probatoria nei confronti del curatore
Massime di principio
- Se il tribunale pronuncia un decreto decisorio in udienza ai sensi dell'art.99 l.fall., il termine per proporre ricorso per cassazione decorre dalla pronuncia solo se la lettura integrale (dispositivo e motivazione) è stata effettivamente data in udienza e tale lettura è attestata nel verbale; in mancanza di tale attestazione il termine decorre dalla comunicazione della cancelleria
- Una ricognizione di debito con data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento è opponibile alla massa dei creditori e crea una presunzione dell'esistenza del rapporto fondamentale; spetta al curatore provare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto per superare tale presunzione
- La ricognizione di debito non costituisce una nuova autonoma fonte di obbligazione ma astrattizza processualmente la causa debendi: permane la possibilità di disconoscimento giudiziale del rapporto sottostante
- Distinguere sempre la natura dell'atto: la ricognizione negoziale bilaterale (es. accordo-quadro) ha maggiore forza probatoria rispetto a una mera confessione stragiudiziale unilaterale; la qualificazione e la presenza di "data certa" sono elementi decisivi per l'opponibilità al curatore
- Per tutelare la tempestività dei rimedi, le parti (e la cancelleria) devono curare che il verbale d'udienza riporti la lettura del dispositivo e delle ragioni, oppure garantire la pronta comunicazione degli atti; in mancanza, i termini decorrono dalla comunicazione
- In caso di opposizione allo stato passivo, il curatore deve essere preparato a fornire prova contraria efficace (inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto) quando il creditore produce una ricognizione di debito munita di data certa
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