Cassazione Civile, Ordinanza n. 18741/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento, da parte di una società, di emolumenti economici previsti da accordi aziendali a favore dei dipendenti. Nonostante la durata a tempo determinato di tali fonti contrattuali, la società aveva continuato a erogare integralmente le relative voci retributive anche dopo la scadenza, fino alla comunicazione del 22 settembre 2014 con cui aveva dichiarato di recedere dai contratti aziendali tacitamente prorogati con effetto dal 28 febbraio 2015. Alcuni lavoratori avevano ottenuto decreti ingiuntivi per il pagamento di tali emolumenti; la società aveva proposto opposizione, rigettata in primo grado, e poi appello, anch’esso respinto. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto cinque motivi: 1) nullità per omessa pronuncia e motivazione apparente/contraddittoria della sentenza d’appello; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 e 2729 c.c. per errata ripartizione e valutazione della prova e delle presunzioni; 3) violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 2697 e ss. c.c. e 356 c.p.c. per mancata ammissione di prove istruttorie; 4) ulteriore nullità per omessa pronuncia e contraddittorietà nella parte in cui la Corte d’appello avrebbe ritenuto non provata la volontà di proroga dei contratti pur avendo ritenuto irrilevanti alcune deduzioni istruttorie; 5) violazione degli artt. 1362 ss. c.c. per erronea interpretazione dei contratti collettivi aziendali e travisamento degli emolumenti retributivi esaminati. La ricorrente sosteneva che i contratti collettivi aziendali fossero divenuti, per volontà comune, applicabili a tempo indeterminato, con conseguente possibilità di recesso solo in seguito a manifestazione di volontà di una parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il quarto motivo perché la sentenza d’appello non era affetta da omessa pronuncia né da motivazione apparente o irriducibilmente contraddittoria: la Corte territoriale aveva illustrato la questione, riassunto le decisioni di merito e spiegato perché le prove richiamate dalla società fossero irrilevanti rispetto al thema probandum, ossia la volontà comune di prorogare oltre la scadenza naturale i contratti collettivi aziendali nella loro integralità. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la ricorrente, sotto le sembianze della violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2697 e 2729 c.c., mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e delle presunzioni, attività riservata al giudice di merito. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché le prove testimoniali non erano state specificamente trascritte né ne era stata illustrata la decisività, mentre la doglianza mirava solo a corroborare elementi già in atti. Ha ritenuto inammissibile anche il quinto motivo, osservando che mancava la trascrizione del testo dei contratti collettivi aziendali e che la censura si risolveva ancora una volta in una contestazione dell’apprezzamento probatorio dei giudici di merito. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il vizio sussiste solo se il giudice omette totalmente di decidere su una domanda o eccezione; non coincide con la mera insufficienza o contestabilità della motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza ricorre solo in caso di motivazione apparente, mancante, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non quando la motivazione consenta di comprendere il ragionamento decisorio.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve superare una soglia minima di intelligibilità; il suo difetto rilevante si identifica nelle ipotesi di motivazione apparente o radicalmente incomprensibile.
È violato solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non quando valuta liberamente le prove dedotte.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello imposto dalla legge o afferma di valutarla secondo prudente apprezzamento pur essendo soggetta a prova legale; non quando si contesta il peso dato alle prove.
La censura in cassazione è ammissibile solo se il giudice abbia invertito l’onere della prova; non se si contesta la valutazione delle prove raccolte.
La scelta di ricorrere alle presunzioni semplici, la selezione dei fatti noti e la loro valutazione complessiva appartengono al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
art. 24 Cost.
È evocato dalla ricorrente in combinazione con il giusto processo, ma la Corte non ne ricava una regola autonoma diversa dalle ordinarie censure processuali.
art. 111 Cost.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere una lesione del giusto processo, ma la Corte ricondotta la doglianza ai limiti propri dei vizi di motivazione e di violazione di legge.
È richiamato dalla ricorrente in relazione all’attività istruttoria in appello; la Corte nega l’ammissibilità della censura perché non vengono specificati i mezzi di prova e la loro decisività.
L’interpretazione del contratto può essere censurata solo se il ricorso trascrive il testo contrattuale e individua un effettivo errore ermeneutico, non quando la doglianza si risolve in una contestazione dell’apprezzamento delle prove.
La censura interpretativa non può essere meramente assertiva; occorre riportare il contenuto delle clausole e mostrare l’errore di interpretazione secondo i canoni legali.
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto del ricorso, la parte soccombente è tenuta, se dovuto, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto una decisione su una domanda o eccezione; non è configurabile se la sentenza affronta la questione in modo espresso o implicito, anche sinteticamente.
- La motivazione è apparente soltanto quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere la ratio decidendi; non è sufficiente lamentare che il giudice non abbia esaminato singolarmente ogni argomento delle parti.
- In cassazione, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per ottenere una rivalutazione del merito o per contestare il diverso peso attribuito alle prove: occorre dedurre l’uso di prove non introdotte o la violazione di una regola legale di prova.
- La censura sull’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia invertito il riparto dell’onere probatorio; se invece si contesta l’apprezzamento delle risultanze, la doglianza è inammissibile.
- Le doglianze sulla mancata ammissione di prove sono scrutinabili solo se il mezzo istruttorio è specificamente indicato e la prova è decisiva in senso rigoroso, cioè idonea da sola a sovvertire l’esito del giudizio.
- La censura per violazione dei canoni ermeneutici contrattuali richiede la trascrizione del testo negoziale e la dimostrazione di un effettivo errore interpretativo; in mancanza, il motivo si risolve in un’inammissibile contestazione del giudizio di fatto.
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