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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37298/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la disposizione di confisca delle somme di denaro e del telefono cellulare rinvenuti nella disponibilità dell'imputato, per vizio di motivazione e violazione di legge. La difesa ha censurato l'assenza di adeguata motivazione che giustificasse la confisca ai sensi dell'art. 240 c.p., sostenendo che, trattandosi di mera detenzione di stupefacenti, il denaro poteva essere confiscato solo nei casi previsti dall'art. 240-bis c.p. (richiamato dall'art. 85-bis del d.P.R. 309/90) e che mancava altresì qualsiasi motivazione relativa al nesso di strumentalità tra il cellulare e il reato: inoltre il dispositivo prevedeva anche la distruzione della cosa senza adeguata giustificazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini prospettati: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca delle somme di denaro e del cellulare, ritenendo la motivazione del provvedimento del tutto carente, e ha disposto il rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame e motivazione specifica su quei punti (valutare l'applicabilità dell'art. 240-bis al denaro e spiegare il nesso di strumentalità e le ragioni della distruzione del cellulare alla luce dell'art. 260 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina dell'applicazione della pena concordata (patteggiamento); quadro procedurale entro il quale è stata emessa la sentenza impugnata.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma del decreto stupefacenti rilevante per i reati contestati (detenzione di sostanze stupefacenti); il richiamo serve a precisare la fattispecie a cui si riferisce la confisca.

  • art. 240 c.p.

    Prevede la confisca per i profitti o strumenti del reato; la Corte osserva che tale norma si applica principalmente all'ipotesi di cessione/spaccio e non alla mera detenzione, per la quale non sussiste automaticamente il nesso tra denaro e profitto.

  • art. 240-bis c.p.

    è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge

    Norma che consente la confisca del denaro quando il condannato non possa giustificarne la provenienza e risulti sproporzionato rispetto al reddito; la Corte afferma che, per i reati di mera detenzione di stupefacenti, l'eventuale confisca del denaro può trovare fondamento solo in questa disposizione (richiamata per via dell'art. 85-bis del d.P.R. 309/90).

  • art. 85-bis d.P.R. 309/1990

    Rinvio del codice penale per alcune disposizioni applicabili alla materia degli stupefacenti; serve a collegare l'art. 240-bis c.p. alle ipotesi di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

  • art. 260 c.p.p.

    Disciplina le ipotesi di distruzione delle cose sequestrate; la Corte richiama l'articolo per sottolineare che l'ordine di distruzione riportato nel dispositivo necessita di una motivazione che rientri nelle fattispecie previste da tale norma.

  • art. 606 c.p.p.

    Norma procedurale generale sulla motivazione che può costituire base per il controllo in Cassazione del vizio di motivazione; richiamata implicitamente nella ricorribilità per vizio di motivazione.

Massime di principio

  • La confisca disposta in sentenza di patteggiamento è impugnabile per cassazione quando non sia adeguatamente motivata o non rientri nell'oggetto dell'accordo tra le parti.
  • Nel caso di mera detenzione di stupefacenti, il denaro trovato in disponibilità dell'imputato può essere confiscato solo se ricorrono le condizioni dell'art. 240-bis c.p. (impossibilità di giustificarne la provenienza e sproporzione rispetto al reddito), non invece automaticamente ai sensi dell'art. 240 c.p.
  • Il giudice deve esplicitare il nesso di strumentalità o di provenienza del profitto tra gli oggetti sequestrati (es. telefono) e il reato per poter giustificare la confisca o la distruzione; l'assenza di tale motivazione determina l'annullamento con rinvio.
  • L'ordine di distruzione di beni sequestrati richiede una puntuale indicazione dei presupposti di legge (art. 260 c.p.p.); non può essere disposto nel dispositivo senza adeguata motivazione.
  • In ipotesi di patteggiamento, se la misura cautelare o ablativa non è stata oggetto della pattuizione, la Suprema Corte può valutare la motivazione con il vaglio di cui all'art. 606 c.p.p.; la difesa può quindi ottenere l'annullamento della parte relativa alla confisca per carenza motivazionale.
  • Per difendersi efficacemente in casi simili, la strategia difensiva utile è contestare il presunto nesso tra denaro/strumenti e l'attività illecita e chiedere che il giudice specifichi la base normativa (art. 240 vs art. 240-bis) e le ragioni fattuali della confisca.

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