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Sentenza

Sentenza del 21/06/2019 n. 16687 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato un avviso di accertamento relativo al 2003, con recuperi IRES, IRAP e IVA e relative sanzioni. I rilievi riguardavano: la presunta sottovalutazione degli interessi su un finanziamento infragruppo concesso alla controllante lussemburghese, da adeguare al valore normale di mercato secondo la disciplina del transfer pricing; l'indeducibilità o incongruità dei costi per consulenze rese da una società riconducibile allo stesso amministratore e avente stretti rapporti con MF; la mancata applicazione dell'IVA, mediante autofatturazione, su un compenso pagato a una società inglese, riqualificato dall'Ufficio come consulenza anziché mediazione; e la conseguente omessa ritenuta alla fonte del 30%. La società contestava inoltre la durata della verifica fiscale e lamentava che, in caso di assoggettamento dell'operazione estera a IVA, le spettasse la detrazione della corrispondente IVA a credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i motivi relativi alla durata della verifica, al transfer pricing, ai costi di consulenza, alla qualificazione del servizio reso dalla società inglese e alla ritenuta alla fonte. Ha ritenuto che il termine di permanenza previsto dall'art. 12, comma 5, dello Statuto del contribuente si calcoli considerando i soli giorni lavorativi di effettiva presenza dei verificatori presso la sede e che il suo superamento, in assenza di una specifica sanzione, non determini la nullità dell'accertamento né l'inutilizzabilità degli elementi acquisiti. Ha inoltre confermato che, nei rapporti infragruppo internazionali, gli interessi devono essere valutati secondo il valore normale di mercato e che il contribuente deve dimostrare la congruità del corrispettivo pattuito. È stata invece accolta la censura relativa all'omessa pronuncia della CTR sulla detraibilità dell'IVA eventualmente assolta mediante autofatturazione. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a tale punto, con rinvio alla CTR Lombardia, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 5

    La permanenza degli operatori (...) dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio.

    Il limite riguarda i giorni lavorativi di effettiva presenza dei verificatori presso la sede del contribuente, non il decorso continuativo del calendario. La sua violazione, in assenza di una specifica previsione sanzionatoria, non comporta automaticamente la nullità dell'avviso di accertamento né l'inutilizzabilità dei dati acquisiti.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, comma 7, già art. 76, comma 5

    I proventi del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale.

    Per le operazioni infragruppo transfrontaliere, compresi i finanziamenti, il corrispettivo deve essere confrontato con il valore normale di mercato. L'Amministrazione deve provare l'esistenza dell'operazione infragruppo e la divergenza dal valore normale; spetta al contribuente dimostrare la congruità del prezzo o del tasso pattuito.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 9, comma 3

    Il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione.

    La norma fornisce il criterio del valore normale, da individuare sulla base di operazioni analoghe effettuate in condizioni di libera concorrenza, nel luogo e nel periodo di riferimento.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 45, comma 2

    Il criterio del tasso legale per la determinazione degli interessi ha carattere sussidiario e recede rispetto alla regola speciale del valore normale prevista per il transfer pricing internazionale.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7

    La qualificazione della prestazione come consulenza o mediazione incide sulle regole di territorialità IVA. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la qualificazione come consulenza tecnico-giuridica resa a vantaggio della società italiana.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17, comma 3

    In presenza di un'operazione soggetta a IVA resa da un soggetto non residente, il committente italiano può essere tenuto all'autofatturazione o all'integrazione del documento e, ricorrendone i presupposti, alla detrazione della corrispondente IVA. Su questo specifico diritto la CTR aveva omesso di pronunciarsi.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis

    La Corte distingue la disciplina speciale del transfer pricing dalla disciplina generale antielusiva: per applicare il valore normale non è necessario dimostrare ulteriormente l'assenza di valide ragioni economiche o il concreto risparmio d'imposta.

Massime di principio

  • Il superamento dei limiti di permanenza dei verificatori presso la sede aziendale non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento: occorre verificare se la legge applicabile preveda una specifica sanzione di invalidità.
  • Nel transfer pricing internazionale l'Amministrazione può rettificare un prezzo o un tasso infragruppo non conforme al valore normale di mercato senza dover provare anche un intento elusivo; il contribuente deve documentare le ragioni economiche e la congruità del corrispettivo pattuito.
  • Per i finanziamenti infragruppo non è necessariamente applicabile il tasso legale: il parametro principale è il tasso che sarebbe stato praticato tra soggetti indipendenti in condizioni comparabili.
  • Costi di consulenza sostenuti verso società collegate o riconducibili agli stessi amministratori possono essere disconosciuti se risultano sproporzionati, non adeguatamente documentati o privi di effettiva utilità; la prova dell'inerenza e della congruità grava sul contribuente.
  • La qualificazione fiscale di un servizio dipende dalla sostanza dell'attività e dagli elementi documentali disponibili al momento dell'operazione, non solo dalla denominazione attribuita dalle parti o da dichiarazioni rese successivamente.
  • Quando l'Amministrazione assoggetta a IVA un'operazione estera, il giudice deve esaminare espressamente l'eventuale diritto del contribuente alla detrazione dell'IVA corrispondente: l'omessa pronuncia su una domanda specifica comporta la cassazione con rinvio limitatamente a quel punto.
  • L'accoglimento anche di un solo motivo processuale può determinare la cassazione parziale della sentenza, lasciando ferme le altre statuizioni non censurate o ritenute corrette.

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