Cassazione Civile, Ordinanza n. 15697/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della documentazione prodotta dal consorzio e della mancata opposizione dell'Agenzia sulla loro utilizzabilità, ritenendo integrata la fattispecie di estinzione del giudizio prevista dall'art. 6 d.l. n. 119/2018. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo e disposto che ciascuna parte sopporti le spese già anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato al consorzio un avviso di accertamento per il recupero a tassazione di IRES, IRAP e IVA per l'anno 2009, ritenendo indebita la deduzione di alcuni costi documentati da fatture considerate non inerenti all'attività d'impresa. Dopo un primo parziale annullamento in C.T.P., la C.T.R. aveva confermato in larga parte la decisione favorevole al contribuente, riconoscendo l'inerenza dei costi salvo una sola fattura e respingendo il gravame sulle sanzioni. In cassazione l'Agenzia ha proposto ricorso per un unico motivo, ma la lite è stata poi interessata dalla definizione agevolata richiesta dal consorzio ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018, con pagamento degli importi dovuti e istanza di sospensione/trattazione nelle forme previste dalla norma.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
la presentazione dell'istanza di definizione agevolata e il pagamento degli importi dovuti, in presenza delle condizioni previste, integrano la fattispecie di estinzione del giudizio; la Corte può prenderne atto sulla base della documentazione prodotta e della mancata contestazione della controparte.
art. 372, secondo comma, c.p.c.
la mancata eccezione della controparte sulla produzione documentale consente alla Corte di considerare conosciuti i documenti depositati dall'intimato ai fini della verifica della definizione agevolata.
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, in coerenza con la disciplina richiamata dalla Corte insieme alla definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando il contribuente dimostra di avere presentato istanza di definizione agevolata e di avere pagato quanto dovuto ai sensi della disciplina speciale, il giudizio di legittimità si estingue e la Corte ne prende atto.
- Ai fini della verifica dell'estinzione per definizione agevolata, i documenti prodotti dall'intimato possono essere considerati se la controparte non eccepisce la mancata rituale notificazione o non svolge osservazioni sulla loro utilizzabilità.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, non si provvede alla regolazione delle spese nel merito e ciascuna parte sopporta quelle già anticipate, secondo la disciplina richiamata dalla Corte.
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