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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09406/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di risarcimento proposta dal gestore aeroportuale per il mancato adeguamento annuale dei diritti aeroportuali nella misura del tasso di inflazione programmata, secondo la disciplina transitoria prevista dall'art. 2, comma 190, della l. n. 662 del 1996. Il Tribunale di Milano aveva accolto la domanda e la decisione era stata confermata in appello. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 2, commi 189 e 190, l. n. 662 del 1996 e del d.lgs. n. 430 del 1997, sostenendo che l'amministrazione aveva operato conformemente alla legge e che il d.m. n. 140/T del 2000 aveva rideterminato in via provvisoria i diritti aeroportuali in misura superiore all'inflazione programmata, rendendo comunque satisfattivi gli aumenti; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., assumendo che la società attrice non avesse allegato e provato tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana. La società resistente ha depositato controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del Ministero. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la censura era generica e comunque eccentrica rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva fondato il rigetto dell'appello ministeriale sulla genericità del motivo di gravame, circostanza non affrontata nel ricorso per cassazione. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione di merito dell'accertamento compiuto dal giudice territoriale in ordine alla sussistenza degli elementi della responsabilità risarcitoria. Il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito. Il Ministero è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 189 e 190, l. n. 662 del 1996

    La norma viene richiamata come disciplina transitoria sui diritti aeroportuali, che prevede aumenti annuali in misura pari al tasso di inflazione programmata mediante decreti ministeriali.

  • d.lgs. n. 430 del 1997

    È richiamato dal ricorrente a supporto della tesi sulla corretta conformazione della disciplina dei diritti aeroportuali, ma la Corte non ne approfondisce il contenuto.

  • art. 2043 c.c.

    È evocato come base della domanda risarcitoria; la Corte rileva che la censura ministeriale pretendeva inammissibilmente una nuova valutazione di merito sulla prova degli elementi costitutivi dell'illecito.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte osserva che il motivo era assertivo e diretto a contestare nel merito l'accertamento del giudice di appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    La Corte esclude l'applicabilità dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, assoggettate al meccanismo della prenotazione a debito.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limiti a una critica generica o eccentrica rispetto al decisum.
  • Non può essere scrutinata in sede di legittimità una censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove.
  • L'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. richiede allegazione e prova di tutti gli elementi costitutivi; tuttavia, la doglianza in cassazione deve investire specificamente la motivazione e non può risolversi in una contestazione assertiva dell'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • Le censure relative all'erronea applicazione di una disciplina normativa devono confrontarsi con il fondamento logico-giuridico della decisione impugnata; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Le Amministrazioni dello Stato sono esentate dall'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per effetto del regime della prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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