Cassazione Civile, Ordinanza n. 13840/2026 del 12/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (impresa agricola)
La controversia
La controversia nasce da alcuni avvisi di addebito emessi dall'INPS a seguito della riclassificazione dell'attività svolta da una società consortile agricola. In primo grado l'opposizione della società era stata accolta e la Corte d'appello di Bologna aveva confermato la decisione, ritenendo che l'inquadramento contributivo dovesse avvenire nel settore della cooperativa agricola ex l. n. 240/1984, poiché la norma sull'inquadramento agevolato era applicabile a tutti i consorzi di imprese agricole aventi scopo mutualistico, anche se non composti esclusivamente da cooperative. Con il ricorso per cassazione l'INPS deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 l. n. 240/1984 e 49 l. n. 88/1989, sostenendo che il beneficio della riduzione dell'onere contributivo previsto per le imprese cooperative non potesse essere riconosciuto a una società che annoverava tra i soci anche imprese non cooperative.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha richiamato un orientamento di legittimità successivo alla proposizione del ricorso, secondo cui ai fini previdenziali rileva la mutualità dell'impresa e la natura dell'attività svolta, non la forma societaria né la presenza, nel consorzio, di sole cooperative. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva già accertato in fatto la finalità mutualistica della società, anche per relationem a una propria precedente pronuncia e allo statuto. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate per il consolidarsi dell'orientamento solo dopo il deposito del ricorso; è stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le disposizioni sull'inquadramento previdenziale delle imprese cooperative agricole e dei loro consorzi si applicano, secondo l'orientamento richiamato, anche ai consorzi di imprese agricole aventi scopo mutualistico, valorizzando la mutualità sostanziale e non la sola forma societaria o la compresenza esclusiva di cooperative.
È richiamato insieme alla disciplina della l. n. 240/1984 come base normativa dell'inquadramento previdenziale nel settore agricolo.
La Corte esclude l'inammissibilità del motivo perché l'orientamento di legittimità richiamato si è consolidato solo successivamente al deposito del ricorso.
La mancata iscrizione ex art. 2519 c.c. non è considerata incompatibile con la classificazione nel settore agricolo, se l'impresa svolge attività con carattere mutualistico.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
È richiamato per il parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini dell'inquadramento previdenziale delle imprese agricole cooperative o dei loro consorzi, il criterio decisivo è la natura sostanziale dell'attività svolta e la presenza di una effettiva mutualità, non la veste formale assunta dall'ente.
- Il beneficio contributivo previsto per le imprese cooperative può estendersi anche a forme associative o societarie diverse dalla cooperativa, quando l'organizzazione operi in concreto con scopo mutualistico e svolga le attività agricole previste dalla legge.
- Non è necessario, per l'applicazione della disciplina previdenziale agricola, che nel consorzio siano presenti esclusivamente società cooperative; è sufficiente che l'attività sia connotata da mutualità e che tale dato sia accertato in fatto dal giudice di merito.
- Quando un orientamento di legittimità si consolida solo dopo la proposizione del ricorso, la novità dell'orientamento può giustificare la compensazione delle spese, pur in caso di rigetto del ricorso.
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