Cassazione Civile, Ordinanza n. 13836/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia origina da un verbale di accertamento INPS con cui venivano recuperati sgravi contributivi fruiti da una società per assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori impiegati in un servizio di trasporto scolastico. In primo grado l’opposizione della società era stata accolta, ma la Corte d’appello ha riformato la decisione e ha rigettato l’opposizione, ritenendo insussistenti i presupposti dello sgravio ex art. 8, comma 9, l. n. 407/1990: i lavoratori non risultavano disoccupati da almeno 24 mesi e, inoltre, erano stati riassunti entro 6 mesi dopo precedenti licenziamenti, in un contesto in cui operava un obbligo legale di riassunzione e un diritto di precedenza in favore di altri lavoratori. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo: 1) violazione dell’art. 8, comma 9, l. n. 407/1990 e dell’art. 4, comma 12, l. n. 92/2012, sostenendo che non vi fosse un obbligo legale di riassunzione perché l’attività era ciclica e legata all’anno scolastico; 2) violazione dell’art. 8, comma 9, l. n. 407/1990, assumendo che i lavoratori erano disoccupati al momento della prima assunzione e che ciò bastava ai fini dell’agevolazione entro 36 mesi; 3) violazione dell’art. 8, comma 9, l. n. 407/1990 e dell’art. 4, comma 12, lett. b), l. n. 92/2012, deducendo l’inapplicabilità del diritto di precedenza nelle attività cicliche; 4) violazione dell’art. 8, comma 9, l. n. 407/1990 e dell’art. 4, comma 12, lett. a) e b), l. n. 92/2012, sostenendo che non potesse configurarsi una violazione plurima del diritto di precedenza quando i lavoratori titolari del diritto fossero sempre i medesimi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi non colpivano specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale si fondava anzitutto sulla mancanza del requisito della disoccupazione da almeno 24 mesi previsto dall’art. 8, comma 9, l. n. 407/1990. Le doglianze della società insistevano invece sulla natura ciclica dell’attività e sull’asserita inesistenza di un licenziamento per riduzione del personale, ma non confutavano in modo puntuale l’accertamento decisivo relativo alla durata della disoccupazione. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 8, comma 9, l. n. 407/1990
"in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti delle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento"
La Corte ribadisce che lo sgravio contributivo presuppone cumulativamente il requisito soggettivo del lavoratore disoccupato o sospeso da almeno 24 mesi e l’assenza di condizioni ostative come la sostituzione di lavoratori licenziati o sospesi.
art. 4, comma 12, l. n. 92/2012
È richiamato come norma che esclude il diritto di precedenza o l’agevolazione quando l’assunzione avvenga in adempimento di un obbligo legale o contrattuale di assunzione o in violazione di un diritto di precedenza alla riassunzione.
art. 4, comma 12, lett. a), l. n. 92/2012
La Corte lo richiama per affermare che l’assunzione effettuata in esecuzione di un obbligo legale di riassunzione non può integrare il presupposto dell’agevolazione invocata dalla società.
art. 4, comma 12, lett. b), l. n. 92/2012
La norma è evocata in relazione al divieto di assunzione in violazione del diritto di precedenza di altri lavoratori aventi titolo alla riassunzione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
È il parametro richiamato per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che non si confronti specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e che, quindi, lasci intatta una autonoma e decisiva ragione di rigetto.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione sulla mancanza di un requisito costitutivo dell’agevolazione, il ricorrente deve contestare in modo puntuale proprio quel requisito; altrimenti la doglianza è inidonea a scalfire la decisione.
- Ai fini dello sgravio contributivo ex art. 8, comma 9, l. n. 407/1990 non basta allegare la disoccupazione al momento della prima assunzione o la natura ciclica dell’attività, se non si confuta l’accertamento sulla durata minima della disoccupazione richiesta dalla norma.
- L’agevolazione contributiva non spetta quando l’assunzione sia effettuata in adempimento di un obbligo legale di riassunzione o in violazione del diritto di precedenza di altri lavoratori, essendo tali circostanze ostative al beneficio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 12 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13837/2026 del 12/05/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 12 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13838/2026 del 12/05/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 12 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13840/2026 del 12/05/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 11 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13605/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 11 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13606/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 11 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13609/2026 del 11/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →