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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13837/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di riliquidazione di una pensione, proposta da una pensionata agricola che chiedeva di computare la base retributiva sul salario medio convenzionale. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo che dal 10 gennaio 2006 la base di calcolo non fosse più il salario convenzionale, ma la retribuzione prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.lgs. n. 416/1997, come integrato dall’art. 01 d.l. n. 2/2006 conv. in l. n. 81/2006, sostenendo che anche dopo il 2006 dovesse continuare a usarsi il salario convenzionale nella misura sterilizzata sin dal 1995; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 63, comma 6, d.lgs. n. 151/2001, come interpretato dall’art. 2, comma 153, l. n. 191/2009, assumendo che tale disciplina confermasse la perdurante applicabilità del salario convenzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha richiamato l’orientamento di legittimità secondo cui, per il calcolo delle prestazioni in favore degli operai agricoli a tempo determinato, il criterio del salario medio convenzionale ex art. 28 d.P.R. n. 488/1968 è stato definitivamente superato dall’art. 01, commi 4 e 5, d.l. n. 2/2006, che ha introdotto il parametro della retribuzione prevista dai contratti collettivi senza subordinare l’efficacia del nuovo criterio al superamento del salario convenzionale da parte del salario contrattuale. Ha poi precisato che l’art. 1, comma 785, l. n. 296/2006 è norma di interpretazione autentica che si limita a individuare i soggetti ai quali continua ad applicarsi il salario medio convenzionale in mancanza di un salario contrattuale, e che l’art. 2, commi 5 e 153, l. n. 191/2009, anch’esso di interpretazione autentica, ha valenza retrospettiva e non determina alcuna reviviscenza del criterio del salario medio convenzionale. Pur essendo la giurisprudenza citata riferita alla disoccupazione agricola, la Corte ha ritenuto il principio applicabile anche alla domanda di riliquidazione della pensione, poiché identica è la questione di diritto relativa alla sopravvivenza o meno del salario medio convenzionale. Il ricorso è stato quindi respinto, senza pronuncia sulle spese di lite per la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.; è stato inoltre dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. n. 416/1997

    È richiamato dalla ricorrente come base normativa della tesi secondo cui il salario convenzionale dovrebbe continuare a fungere da parametro di calcolo anche dopo il 2006.

  • art. 01 d.l. n. 2/2006 conv. in l. n. 81/2006

    Ha definitivamente superato il criterio del salario medio convenzionale e introdotto, per gli operai agricoli a tempo determinato, il criterio della retribuzione prevista dai contratti collettivi.

  • art. 63, comma 6 d.lgs. n. 151/2001

    È invocato dalla ricorrente, ma la Corte ritiene che non conduca alla permanenza del salario convenzionale quale base di calcolo.

  • art. 2, comma 153, l. n. 191/2009

    Norma di interpretazione autentica con valenza retrospettiva, finalizzata a dirimere controversie pendenti, che non determina una reviviscenza del criterio del salario medio convenzionale.

  • art. 28 d.P.R. n. 488/1968

    Costituiva il previgente criterio del salario medio convenzionale, ormai superato dal nuovo sistema.

  • art. 1, comma 785, l. n. 296/2006

    Norma di interpretazione autentica che individua i soggetti ai quali continua ad applicarsi il salario medio convenzionale solo in mancanza di un salario contrattuale da assumere a parametro.

  • art. 8 l. n. 334/1968

    Richiamato dalla norma interpretativa per delimitare la platea dei soggetti ancora assoggettati al criterio del salario convenzionale.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    La dichiarazione resa nel giudizio esclude la pronuncia sulle spese di lite.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, comporta il presupposto processuale per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È il parametro per il contributo unificato cui si aggiunge l’ulteriore importo in caso di rigetto.

Massime di principio

  • In materia di prestazioni previdenziali degli operai agricoli a tempo determinato, il criterio del salario medio convenzionale non può essere applicato quando la disciplina sopravvenuta abbia sostituito espressamente tale parametro con la retribuzione prevista dai contratti collettivi, senza subordinare l’efficacia del nuovo criterio a condizioni ulteriori.
  • Le norme di interpretazione autentica non possono essere lette nel senso di ripristinare un criterio di calcolo già superato, quando esse abbiano invece la funzione di delimitare i casi residui in cui continua ad operare il regime previgente per mancanza di un parametro contrattuale.
  • Una questione di diritto già risolta dalla giurisprudenza di legittimità in relazione a una prestazione assistenziale o previdenziale può essere applicata anche ad altra prestazione, se il nucleo interpretativo è identico e riguarda il medesimo parametro di calcolo.
  • Se il ricorso è respinto in materia previdenziale e ricorrono i presupposti dichiarati in sentenza, non si provvede sulle spese e può essere disposto l’onere dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
  • rami

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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