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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04459/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (emittente)

La controversia

Un'associazione rappresentativa di piccoli produttori di birra artigianale convenne in giudizio la società radiotelevisiva chiedendo il risarcimento del danno per alcune battute pronunciate in una fiction televisiva, ritenute denigratorie della birra artigianale e lesive della reputazione commerciale dei produttori associati. Il giudice di pace accolse la domanda, ma in appello il tribunale riformò la decisione: ritenne che le frasi contestate fossero inserite in un'opera di fantasia e non in un contesto giornalistico, sicché non erano soggette ai requisiti di verità, continenza e pertinenza; aggiunse che le espressioni erano generiche e non emergeva una prova adeguata di un danno conseguenza. L'associazione ricorse per cassazione con tre motivi ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., deducendo omesso esame di fatti decisivi: la natura tipica e specifica della birra artigianale ai sensi della normativa di settore, il carattere denigratorio del messaggio e la circostanza che il discredito colpiva direttamente il prodotto e quindi l'interesse associativo, non i singoli produttori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che i motivi non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla distinzione tra espressione artistica in un'opera di fantasia e comunicazione giornalistica, con conseguente inapplicabilità dei parametri di verità, continenza e interesse pubblico della notizia. Inoltre, i fatti dedotti come omessi non erano fatti storici decisivi nel senso richiesto dall'art. 360, n. 5 c.p.c., né erano stati specificamente indicati secondo gli oneri di allegazione e specificazione del ricorso per cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio denunciabile riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che sia decisivo e che risulti dal testo della sentenza o dagli atti; il ricorrente deve indicare specificamente fatto, dato da cui risulta, momento della sua discussione e decisività.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    È richiesto al ricorrente di indicare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda il motivo di ricorso.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Il ricorso deve essere corredato degli atti e documenti necessari a supporto delle censure formulate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 2, comma 4-bis, L. n. 1354 del 1962

    La parte ricorrente lo invocava per sostenere la tipicità legale della birra artigianale; la Corte lo reputa comunque irrilevante ai fini del decisum.

Massime di principio

  • L'omesso esame di un fatto decisivo è deducibile in cassazione solo se il fatto sia storico, specifico, discusso tra le parti e decisivo; non basta prospettare una diversa lettura del materiale probatorio o una critica alla valutazione compiuta dal giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Le espressioni contenute in un'opera di fantasia o artistica non vanno automaticamente valutate con i parametri propri della cronaca giornalistica; in tale ambito non opera, in modo identico, il canone della verità del fatto, della continenza formale e dell'interesse pubblico alla notizia.
  • Ai fini del danno risarcibile non è sufficiente allegare un pregiudizio astratto o la natura denigratoria del messaggio: occorre una dimostrazione del danno-conseguenza, quando richiesta dalla struttura della domanda e dalla motivazione del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno non patrimoniale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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