LEGGE 16 agosto 1962, n. 1354
Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina definizione, caratteristiche, denominazioni e requisiti igienico-sanitari della birra, con regole su ingredienti, etichettatura, confezionamento, controlli, importazione e sanzioni. Prevede anche norme transitorie per gli impianti già esistenti. Molte disposizioni risultano oggi superate o abrogate da interventi successivi.
Disciplina della birra e della sua produzione/commercializzazione
Disciplina della birra e della sua commercializzazione
La legge stabilisce i requisiti legali del prodotto denominato “birra”, le principali tipologie commerciali, le regole di produzione, confezionamento e vendita, nonché il sistema dei controlli e delle sanzioni. Il testo contiene inoltre norme transitorie e diversi rinvii a decreti attuativi e successive abrogazioni parziali.
Definizione del prodotto e ingredienti consentiti
La denominazione “birra” è riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica di un mosto preparato con malto, anche torrefatto, di orzo o di frumento o loro miscele, acqua e amaricato con luppolo o derivati. È ammessa anche una fermentazione lattica integrativa. La produzione può utilizzare estratti di malto torrefatto e additivi alimentari consentiti. Il malto di orzo o frumento può essere sostituito in parte da altri cereali, anche rotti o macinati o in fiocchi, nonché da materie prime amidacee e zuccherine, entro il limite massimo del 40% calcolato sull’estratto secco del mosto.
Denominazioni commerciali e birra artigianale
La legge distingue le principali denominazioni in base a grado Plato e titolo alcolometrico volumico:
- “birra analcolica”: grado Plato tra 3 e 8 e titolo alcolometrico non superiore a 1,2%
- “birra leggera” o “birra light”: grado Plato tra 5 e 10,5 e titolo alcolometrico superiore a 1,2% e non superiore a 3,5%
- “birra”: grado Plato superiore a 10,5 e titolo alcolometrico superiore a 3,5%
La birra può essere qualificata come:
- “birra speciale” se il grado Plato non è inferiore a 12,5
- “birra doppio malto” se il grado Plato non è inferiore a 14,5
Se alla birra sono aggiunti frutta, succhi di frutta, aromi o altri ingredienti caratterizzanti, la denominazione di vendita deve essere completata con il nome della sostanza caratterizzante. È inoltre definita “birra artigianale” quella prodotta da piccoli birrifici indipendenti, non sottoposta a pastorizzazione o microfiltrazione in fase produttiva. Il piccolo birrificio indipendente deve essere autonomo sotto il profilo legale ed economico, usare impianti fisicamente distinti, non operare in licenza su diritti altrui e non superare 200.000 ettolitri annui, incluse le produzioni per conto terzi.
Divieti di produzione e requisiti di sicurezza del prodotto
È vietato usare materie prime avariate, guaste o contenenti sostanze potenzialmente nocive, e ne è vietata anche la detenzione negli stabilimenti. È vietato aggiungere o impiegare alcoli e sostanze schiumogene nella preparazione. La chiarificazione può avvenire solo con mezzi meccanici o sostanze innocue. La birra non deve essere affetta da malattie, neppure incipienti, né contenere sostanze tossiche o comunque nocive.
Acqua, locali, impianti e materiali a contatto con la birra
L’acqua impiegata per i mosti e per il lavaggio di recipienti e attrezzi deve essere potabile, con controllo dell’autorità sanitaria anche tramite analisi periodiche. I serbatoi e la rete idrica interna devono essere costruiti e mantenuti per evitare contaminazioni.
I locali di produzione e imbottigliamento, o di solo imbottigliamento, devono avere adeguata struttura, ubicazione, aerazione, illuminazione, cubatura, superficie e attrezzature, nel rispetto anche delle norme igieniche del lavoro. Gli apparecchi e gli impianti devono essere lavati e mantenuti secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti.
I materiali a contatto con la birra non devono cedere metalli nocivi. Per i materiali plastici o resine sintetiche è richiesto un plastificante non tossico e il rispetto dei medesimi requisiti. I fusti trattati con pece per birra non devono cedere sostanze dopo 24 ore di contatto con soluzione alcolica al 4%. I tappi a corona con strato di sughero devono avere, a contatto con la birra, uno strato idoneo e sicuro.
Gas di travaso e operazioni di riempimento
Per il travaso in fabbrica e il sollevamento della birra dai fusti negli apparecchi a pressione dei pubblici esercizi devono essere impiegati anidride carbonica conforme ai requisiti di purezza o aria filtrata priva di sostanze nocive. Il Ministro della sanità può autorizzare altri gas inerti stabilendone i requisiti di purezza. I tubi di raccordo devono essere conformi alle disposizioni igienico-sanitarie vigenti e il loro uso va limitato allo stretto necessario.
Le bottiglie devono essere sottoposte a pulizia accurata prima del riempimento e, se trattate con detergenti o sostanze microbiche consentite, lavate con acqua potabile per eliminare i residui. Lavaggio e riempimento devono avvenire con mezzi automatici, per garantire l’igiene della produzione.
Etichettatura, confezioni e modalità di vendita
Sull’etichetta o sul recipiente devono essere indicati in modo leggibile e indelebile contenuto, marchio, nome o ragione sociale del produttore e sede dello stabilimento di produzione. Le bottiglie e gli altri recipienti destinati al consumo diretto devono avere capacità nominali di 20, 33, 50 o 66 centilitri; per la birra in scatole metalliche è consentita la capacità di 34 centilitri. Per i fusti non è prevista capacità obbligatoria, ma deve esservi un’indicazione che identifichi l’impresa produttrice.
Sono previste tolleranze quantitative per i contenuti nominali indicati. I recipienti recanti le indicazioni previste non possono essere usati per la vendita di prodotti diversi dalla birra. La birra in bottiglie o barattoli destinata alla mescita deve essere prelevata da confezioni originali chiuse ermeticamente nello stabilimento di produzione o imbottigliamento, da aprire in presenza del consumatore. Il provvedimento richiama la possibilità di modifiche con decreto ministeriale in attuazione di norme comunitarie.
Indicazioni nei locali di mescita e nei depositi
In ogni locale di mescita deve essere esposto, vicino all’apparecchio di spillatura, un cartello con il nome o la ragione sociale dell’impresa produttrice; la stessa indicazione deve essere riportata in modo ben visibile direttamente sull’impianto di spillatura.
Chi intende istituire un deposito di birra per il commercio all’ingrosso deve denunciarlo al sindaco competente. Per tali depositi valgono, per quanto applicabili, le norme previste per gli stabilimenti, e sono sottoposti alla vigilanza e al controllo dell’ufficiale sanitario locale.
Birra importata ed esportazione
La birra importata da Paesi extracomunitari deve corrispondere ai requisiti della legge. Le caratteristiche possono essere comprovate da certificati rilasciati da organismi statali del Paese esportatore riconosciuti idonei dal Ministero della sanità, di concerto con il Ministero delle finanze e sentito il Ministero degli affari esteri. Restano comunque possibili controlli analitici.
Anche recipienti e bottiglie importati devono rispettare la disciplina italiana ed esporre in lingua italiana le indicazioni richieste. Se la birra di provenienza estera è imbottigliata in Italia, devono essere indicati il nome o la ragione sociale dell’imbottigliatore e la sede dello stabilimento, con la dicitura “impresa imbottigliatrice...”. È inoltre prevista la possibilità di autorizzare, con la procedura dell’articolo 7, la produzione di birra con caratteristiche particolari quando sia dimostrata la destinazione all’esportazione.
Controlli, analisi e vigilanza
La vigilanza sull’applicazione della legge e del regolamento è affidata a una pluralità di autorità: Ministero della sanità, regioni, autorità sanitarie provinciali e comunali, organi di polizia giudiziaria, istituti di vigilanza antifrode del Ministero dell’agricoltura e gli organi periferici dei Ministeri competenti. Le autorità possono eseguire ispezioni e prelievi di campioni nei locali di produzione, imbottigliamento, deposito e vendita.
Le analisi dei campioni sono svolte dai laboratori indicati dalla legge, secondo l’organo che ha effettuato il prelievo. È possibile chiedere la revisione dell’analisi entro 15 giorni dalla comunicazione dell’esito, con deposito provvisorio di lire 10.000 per campione. La somma è rimborsata se la revisione è favorevole, altrimenti viene acquisita all’entrata del bilancio. In mancanza di richiesta di revisione nei termini, o se la revisione conferma la non conformità, l’autorità trasmette rapporto all’autorità giudiziaria.
Sanzioni, chiusura dell’esercizio e rimedi
Chi produce, imbottiglia, importa, vende o mette in commercio birra non conforme ai requisiti è punito con ammenda. Sono previste sanzioni più gravi se la birra è preparata con materie prime avariate o nocive, nonché per la produzione o imbottigliamento senza autorizzazione o con impianti non conformi. Ogni altra violazione della legge o del regolamento è punita con ammenda, salvo reato più grave.
Il medico provinciale può disporre la chiusura temporanea fino a sei mesi e, nei casi di recidiva o maggiore gravità, la chiusura definitiva dello stabilimento o dell’esercizio. Il provvedimento deve essere reso pubblico con affissione all’esterno del locale. È ammesso ricorso al Ministro della sanità entro 15 giorni.
Le sanzioni non si applicano al commerciante che venda birra in confezioni originali, salvo conoscenza della violazione o evidenti segni di alterazione della confezione.
Regime transitorio e abrogazioni
Gli stabilimenti esistenti alla data di entrata in vigore della legge dovevano chiedere l’autorizzazione entro tre mesi; locali, impianti e recipienti preesistenti dovevano essere adeguati entro due anni. Era inoltre concesso un termine di 12 mesi per smaltire i prodotti già esistenti e non conformi, se fabbricati secondo le precedenti disposizioni.
La legge abroga le disposizioni incompatibili e prevede l’emanazione del regolamento di esecuzione entro un anno. Diversi articoli risultano espressamente abrogati o superati da successivi interventi normativi. In particolare, parte della disciplina originaria è oggi non più applicabile per effetto di abrogazioni e modifiche intervenute nel tempo.
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