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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06338/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

Le proprietarie di fondi rustici avevano agito per ottenere il risarcimento del danno da illegittima detenzione/ritardata restituzione dei terreni dopo la cessazione di un rapporto di affitto agrario, oltre al danno emergente da deterioramento del fondo e al lucro cessante per la perdita di contributi comunitari. In primo grado era stato riconosciuto solo il danno ex art. 1591 c.c. per un periodo limitato, mentre erano state respinte le ulteriori domande di danno. In appello, la Corte territoriale aveva esteso il periodo risarcibile dal 21 novembre 1998 al 25 febbraio 2009, ritenendo che la legittimazione alla detenzione cessasse solo con la stipula di un nuovo affitto pro quota in favore dell'occupante da parte di un comproprietario, e aveva confermato il rigetto delle altre pretese. Con il ricorso per cassazione le proprietarie hanno dedotto quattro censure: 1) violazione delle norme sulla prescrizione e sull'onere di riproposizione dell'eccezione, sostenendo che l'eccezione di prescrizione non fosse stata validamente reiterata e che la domanda risarcitoria fosse stata già introdotta nel precedente giudizio, con interruzione della prescrizione sino al giudicato; 2) nullità della motivazione e violazione delle norme sulla comunione, contestando il dies ad quem del danno e la rilevanza del contratto di affitto della quota indivisa stipulato con uno solo dei comproprietari; 3) nullità della motivazione per il mancato accoglimento della doglianza sulla quantificazione del danno sulla base del canone di affitto e sulla mancata rinnovazione della c.t.u.; 4) nullità della motivazione per il rigetto della domanda di danno per deterioramento del fondo e perdita dei contributi comunitari, sostenendo che la Corte d'appello non avesse esaminato correttamente le rationes decidendi del primo giudice e avesse trascurato le risultanze tecniche e documentali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili, per difetto di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c., o perché prospettavano un errore revocatorio, le censure in materia di prescrizione e di presunta mancata riproposizione dell'eccezione. Ha inoltre giudicato inammissibile la doglianza sul dies ad quem e sulla pretesa violazione delle norme sulla comunione, osservando che la motivazione della sentenza d'appello era sufficientemente chiara e che, comunque, la locazione della quota indivisa da parte del comproprietario era ammissibile ex art. 1103 c.c.; ha rilevato altresì che le ricorrenti avevano impostato la censura su un titolo diverso da quello azionato in giudizio. Anche il motivo sulla quantificazione del danno è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito e non riportava adeguatamente contenuto e rilievi della consulenza tecnica. Infine, il quarto motivo è stato respinto in rito per mancata autosufficienza e, nel merito, perché la Corte d'appello aveva comunque motivato in modo adeguato sul rigetto del danno da deterioramento e da perdita dei contributi comunitari, evidenziando la carenza di prova dei presupposti del preteso danno da perdita di chance. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico delle ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 1591 c.c.

    Il debitore che ritarda la restituzione dell'immobile/fondo dopo la cessazione del rapporto deve corrispondere il canone convenuto o, in mancanza, il corrispettivo dovuto, salvo il maggior danno; il diritto decorre dalla cessazione della detenzione non più legittima.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere la specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti su cui si fonda, con riproduzione delle parti rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione apparente o mancante sussiste solo quando il vizio emerge dal testo della sentenza; non può fondarsi su una diversa lettura degli atti o su una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 1102 c.c.

    Richiamato dalle ricorrenti, ma ritenuto non pertinente alla fattispecie, perché la controversia riguardava il risarcimento da ritardata restituzione e non l'uso della cosa comune nei rapporti tra comproprietari.

  • art. 1103 c.c.

    Il singolo comproprietario può disporre e concedere in godimento la propria quota ideale del bene comune; la locazione della quota indivisa è ammissibile nei limiti della quota del concedente.

  • art. 2945 c.c.

    Richiamato in tema di prescrizione e interruzione; la Corte ha rilevato l'inammissibilità delle doglianze per difetto di autosufficienza e la natura revocatoria della censura.

  • art. 2944 c.c.

    Richiamato tra le norme sulla prescrizione interruttiva; la censura è stata ritenuta inammissibile per le ragioni processuali indicate.

  • art. 2943, comma 2, c.c.

    Richiamato come norma sull'interruzione della prescrizione mediante costituzione in mora o atto equivalente; la Corte non ha ritenuto fondato il motivo.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore di percezione su un fatto processuale risultante dagli atti, se dedotto come contrasto tra realtà processuale e contenuto della sentenza, integra errore revocatorio e deve essere fatto valere con revocazione, non con ricorso per cassazione.

  • art. 5, comma 3, L. n. 203/1982

    Richiamato nel primo grado per dichiarare inammissibile la domanda di risoluzione del contratto di affitto non preceduta dal tentativo di conciliazione e dalla contestazione preventiva delle mancanze.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito in cassazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è indispensabile il rispetto dell'onere di autosufficienza: gli atti e documenti posti a fondamento dei motivi devono essere specificamente indicati e, nei passaggi rilevanti, trascritti o localizzati; in difetto, la censura è inammissibile.
  • L'eccezione di prescrizione, una volta ritualmente riproposta dalla parte risultata vittoriosa sul punto in primo grado, non richiede appello incidentale; il giudice può applicare il corretto termine prescrizionale anche se la parte ha indicato un termine diverso, poiché la durata della prescrizione è questione di diritto.
  • L'errore percettivo del giudice che consista nell'attribuire alla realtà processuale un fatto inesistente, senza margini valutativi, integra errore revocatorio e non può essere denunciato come vizio di legittimità.
  • La motivazione apparente è configurabile solo quando la sentenza sia priva di un apparato argomentativo minimo; non basta che la parte contesti la ricostruzione dei fatti o chieda una nuova valutazione delle prove.
  • In tema di comunione, ciascun comproprietario può concedere in locazione la propria quota ideale del bene comune; tale atto è valido nei limiti della quota del disponente e non richiede, di regola, il consenso degli altri partecipanti.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura sulla motivazione in una richiesta di riesame del merito o delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, se non vengono specificamente trascritti i rilievi mossi in sede di merito e i passaggi decisivi dell'elaborato peritale.
  • Ai fini del danno da ritardata restituzione del bene ex art. 1591 c.c., il dies ad quem coincide con il momento in cui cessa la detenzione priva di titolo o comunque diviene nuovamente legittima la detenzione del bene, anche per effetto di un autonomo titolo successivo rilevante tra le parti interessate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoMoraCompravenditaMandatoComodatoTransazioneProprietàComunione
RamiProcesso civileObbligazioniContrattiDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullitàGiudicato

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