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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22927/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso articolava due motivi principali: 1) vizio di indeterminatezza e genericità del capo di imputazione nonostante le precisazioni disposte dalla sentenza di annullamento, con richiesta di censura della ricostruzione cronologica e della delimitazione delle condotte; 2) questione di illegittimità costituzionale dell'art. 165, quinto comma, cod. pen. e dell'art. 75, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 Cost., nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato copra anche i costi dell'attività svolta da enti/associazioni per prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per il reato di atti persecutori, con conseguente pregiudizio per i non abbienti obbligati a frequentare tali percorsi ai fini della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura: il giudice del rinvio (Corte di appello di Torino) ha correttamente ricostruito i fatti, individuando la cessazione della convivenza nel novembre 2018 e riqualificando le condotte successive ai sensi dell'art. 612-bis c.p., escludendo l'aggravante di cui all'art. 572, secondo comma. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la questione non rilevante e manifestamente infondata: il patrocinio a spese dello Stato è strumento volto a garantire il diritto di difesa nel processo e non necessariamente a finanziare misure esecutive o percorsi di recupero; inoltre l'ordinamento e la prassi prevedono strumenti (anche convenzionali o programmi dei servizi socio-assistenziali) per l'attuazione di tali percorsi, e l'eventuale impossibilità a partecipare per ragioni non imputabili al condannato può essere valutata in sede di esecuzione per evitare la revoca automatica della sospensione condizionale. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute dalla parte civile ammessa al gratuito patrocinio; la liquidazione delle spese della parte civile è rimessa alla Corte d'appello di Torino.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In un giudizio di rinvio dopo annullamento, il giudice di merito può riesaminare compiutamente il materiale probatorio e, se supportato dalle risultanze, riqualificare le condotte sotto diverso profilo di reato, nel rispetto dei limiti di diritto indicati dalla Cassazione.
  • La fattispecie di maltrattamenti di cui all'art. 572 cod. pen. va interpretata in senso restrittivo rispetto al concetto di 'famiglia/convivenza'; quando la convivenza è cessata le condotte reiterate possono essere più appropriatamente inquadrate come atti persecutori (art. 612-bis).
  • La condizione della sospensione condizionale della pena alla frequenza di percorsi di recupero è legittima: il giudice può impostare obblighi esecutivi purché sia prevista la verifica dell'adempimento e la possibilità di valutare cause non imputabili in sede esecutiva prima di disporre la revoca.
  • Il patrocinio a spese dello Stato è finalizzato a garantire l'effettività del diritto di difesa nel processo; esso non implica automaticamente il finanziamento di misure esecutive o di recupero al di fuori dell'ambito processuale, salvo specifiche disposizioni o programmi organizzati senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  • Una questione di legittimità costituzionale basata su mere ipotesi astratte circa l'impossibilità economica del condannato di sostenere il costo di percorsi di recupero è inammissibile: occorre dimostrare concretezza e rilevanza del vulnus costituzionale.
  • In sede di esecuzione, il giudice può considerare e valutare la comprovata impossibilità, non imputabile al condannato, di ottemperare a prescrizioni connesse alla sospensione condizionale, evitando la revoca automatica del beneficio.

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