Cassazione Penale, Sentenza n. 22927/2026 del 22/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso articolava due motivi principali: 1) vizio di indeterminatezza e genericità del capo di imputazione nonostante le precisazioni disposte dalla sentenza di annullamento, con richiesta di censura della ricostruzione cronologica e della delimitazione delle condotte; 2) questione di illegittimità costituzionale dell'art. 165, quinto comma, cod. pen. e dell'art. 75, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 Cost., nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato copra anche i costi dell'attività svolta da enti/associazioni per prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per il reato di atti persecutori, con conseguente pregiudizio per i non abbienti obbligati a frequentare tali percorsi ai fini della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura: il giudice del rinvio (Corte di appello di Torino) ha correttamente ricostruito i fatti, individuando la cessazione della convivenza nel novembre 2018 e riqualificando le condotte successive ai sensi dell'art. 612-bis c.p., escludendo l'aggravante di cui all'art. 572, secondo comma. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la questione non rilevante e manifestamente infondata: il patrocinio a spese dello Stato è strumento volto a garantire il diritto di difesa nel processo e non necessariamente a finanziare misure esecutive o percorsi di recupero; inoltre l'ordinamento e la prassi prevedono strumenti (anche convenzionali o programmi dei servizi socio-assistenziali) per l'attuazione di tali percorsi, e l'eventuale impossibilità a partecipare per ragioni non imputabili al condannato può essere valutata in sede di esecuzione per evitare la revoca automatica della sospensione condizionale. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute dalla parte civile ammessa al gratuito patrocinio; la liquidazione delle spese della parte civile è rimessa alla Corte d'appello di Torino.
Norme richiamate
art. 572 cod. pen. (maltrattamenti contro familiari e conviventi)
Applicata in senso restrittivo: rileva la cessazione della convivenza quale punto di demarcazione; la norma aggravata (modificata dalla l. n. 69/2019) opera in senso sfavorevole al reo solo se dopo la sua entrata in vigore si colloca un segmento di condotta autonomamente idoneo a integrare l'abitualità.
art. 612-bis cod. pen. (atti persecutori)
Usata per ricondurre le condotte poste in essere dopo la cessazione della convivenza (post novembre 2018): la fattispecie è idonea a sanzionare minacce, molestie e reiterate condotte persecutorie al di fuori dell'ambito di convivenza.
art. 165, quinto comma, cod. pen. (sospensione condizionale della pena)
Consente al giudice di subordinare la sospensione condizionale alla frequenza e al superamento di specifici programmi di recupero; la Corte ha ritenuto lecita tale condizione e non contraria ai principi costituzionali, anche se l'adempimento può essere valutato in sede esecutiva in relazione a eventuali impedimenti non imputabili al condannato.
art. 75 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (norme sul patrocinio a spese dello Stato)
Regola l'accesso al gratuito patrocinio; la Corte ha distinto la finalità del patrocinio (garantire la difesa nel processo) dall'eventuale finanziamento di misure esecutive o programmi di recupero, ritenendo che il patrocinio non implichi automaticamente l'obbligo di coprire tali costi.
l. 19 luglio 2019, n. 69, art. 6, comma 2
Richiamata la previsione che non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; la Corte osserva che l'ordinamento comunque conosce soluzioni organizzative (anche tramite servizi socio-assistenziali) per realizzare programmi di prevenzione e recupero.
art. 282-quater cod. proc. pen. (programmi di prevenzione della violenza)
Richiamato come base normativa per l'esistenza di programmi organizzati dai servizi socio-assistenziali territoriali utili all'esecuzione di misure di recupero senza oneri diretti aggiuntivi per la finanza pubblica.
art. 627 cod. proc. pen. (effetti del rinvio alla Corte di appello)
Il giudice del rinvio è chiamato a un nuovo esame completo del materiale probatorio con i medesimi poteri del giudice la cui sentenza è stata annullata, salvo limitazioni derivanti dagli specifici rilievi di diritto indicati dalla Cassazione.
art. 521, comma 1, cod. proc. pen. (imputazione e rinnovazione dell'istruttoria)
Richiamato in relazione al potere del giudice di rinvio di dare al fatto una definizione giuridica diversa dall'imputazione originaria quando emergano elementi probatori che lo giustifichino.
art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese e sanzione pecuniaria)
Norma processuale applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende, valutando i profili di colpa dell'impugnazione.
art. 82 e 83 d.P.R. 115/2002 (provvedimenti di liquidazione e pagamento delle spese)
Richiamate per la modalità di liquidazione e pagamento delle spese che la Corte ha posto a carico del ricorrente in favore dello Stato per le spese sostenute dalla parte civile ammessa al gratuito patrocinio.
Massime di principio
- In un giudizio di rinvio dopo annullamento, il giudice di merito può riesaminare compiutamente il materiale probatorio e, se supportato dalle risultanze, riqualificare le condotte sotto diverso profilo di reato, nel rispetto dei limiti di diritto indicati dalla Cassazione.
- La fattispecie di maltrattamenti di cui all'art. 572 cod. pen. va interpretata in senso restrittivo rispetto al concetto di 'famiglia/convivenza'; quando la convivenza è cessata le condotte reiterate possono essere più appropriatamente inquadrate come atti persecutori (art. 612-bis).
- La condizione della sospensione condizionale della pena alla frequenza di percorsi di recupero è legittima: il giudice può impostare obblighi esecutivi purché sia prevista la verifica dell'adempimento e la possibilità di valutare cause non imputabili in sede esecutiva prima di disporre la revoca.
- Il patrocinio a spese dello Stato è finalizzato a garantire l'effettività del diritto di difesa nel processo; esso non implica automaticamente il finanziamento di misure esecutive o di recupero al di fuori dell'ambito processuale, salvo specifiche disposizioni o programmi organizzati senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
- Una questione di legittimità costituzionale basata su mere ipotesi astratte circa l'impossibilità economica del condannato di sostenere il costo di percorsi di recupero è inammissibile: occorre dimostrare concretezza e rilevanza del vulnus costituzionale.
- In sede di esecuzione, il giudice può considerare e valutare la comprovata impossibilità, non imputabile al condannato, di ottemperare a prescrizioni connesse alla sospensione condizionale, evitando la revoca automatica del beneficio.
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