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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18744/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia riguarda tre rapporti bancari intercorsi tra una società e un istituto di credito, in relazione ai quali erano state contestate la validità di clausole sui tassi di interesse ultralegali, sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi, sulla commissione di massimo scoperto e su commissioni e spese di tenuta conto, oltre alle clausole di antergazione/postergazione delle valute. In primo grado erano state accolte alcune domande di nullità e respinte altre, con prosecuzione del giudizio per la rideterminazione del saldo mediante c.t.u. La corte d'appello aveva parzialmente accolto l'impugnazione, ritenendo valida la pattuizione iniziale del tasso nel contratto del 9.10.1985 ma nulla la clausola di variazione unilaterale del tasso (jus variandi) e la conseguente capitalizzazione trimestrale. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, lamentando: contraddittorietà e illogicità della motivazione sulla determinatezza del tasso passivo, c.m.s. e commissioni; falsa applicazione dell'art. 1284, comma 3, c.c. per asserita indeterminatezza del tasso extralegale e variabilità rimessa alla banca; violazione dell'art. 1346 c.c. per la determinatezza della c.m.s. e di spese/commissioni; violazione dell'art. 112 c.p.c. per preteso superamento del giudicato interno e reformatio in pejus; illegittima compensazione parziale delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i primi quattro motivi perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la corte territoriale aveva distinto tra la validità della pattuizione iniziale del tasso ultralegale, determinato da specifici parametri contrattuali, e la nullità delle successive variazioni unilaterali; analogamente aveva reputato sufficientemente determinata la c.m.s. pattuita e aveva dichiarato generiche le censure relative a spese e commissioni. È stata inoltre ritenuta inammissibile la doglianza sul giudicato interno, non essendo individuato un effettivo capo decisorio coperto da giudicato, e inammissibile anche la censura sulla compensazione delle spese, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito salvo il divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1284, comma 3, c.c.

    La pattuizione di interessi ultralegali è valida se il tasso iniziale è determinato o determinabile sulla base di specifici parametri contrattuali sottoscritti; la censura non può confondere la validità della pattuizione originaria con l'illegittimità delle successive variazioni unilaterali.

  • art. 1346 c.c.

    La determinatezza dell'oggetto della clausola deve essere valutata rispetto ai parametri pattizi effettivamente indicati; una censura generica non è sufficiente a contestare la determinatezza di c.m.s. e commissioni.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura per ultrapetizione o violazione del giudicato interno è inammissibile se non individua un preciso capo della decisione di primo grado effettivamente coperto da giudicato o ecceduto in appello.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale presuppone un capo decisorio definitivamente formato; non può invocarsi in modo astratto senza indicare quale statuizione sia divenuta intangibile.

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato formale rileva solo con riferimento ai capi non impugnati o definitivamente consolidadi, che nel caso non risultavano individuati in modo specifico.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il controllo di legittimità sulle spese processuali è limitato alla violazione del divieto di porre spese a carico della parte totalmente vittoriosa, restando la compensazione in parte o per intero nella discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente denunciare una generica contraddittorietà della motivazione quando la sentenza di merito distingue chiaramente tra validità della pattuizione originaria e nullità delle successive modifiche del rapporto.
  • La clausola che prevede un tasso ultralegale è valida se il tasso iniziale risulta determinato o determinabile in base a criteri contrattuali specifici; diversa questione è la legittimità di variazioni unilaterali successive, che richiede autonoma verifica.
  • Le censure su c.m.s., spese e commissioni devono essere specifiche e riferite alle clausole e ai documenti del rapporto; la contestazione totalmente generica è inammissibile.
  • La deduzione di violazione del giudicato interno o di ultrapetizione richiede l'indicazione puntuale del capo di sentenza già coperto da giudicato o oltrepassato dal giudice di appello.
  • La compensazione delle spese processuali è sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione del principio che impedisce di porle a carico della parte totalmente vittoriosa, restando per il resto una valutazione discrezionale del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieMutuoConto correnteImpugnazioniSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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