Cassazione Civile, Sentenza n. 23817/2026 del 22/07/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato il 14 ottobre 2019 a una lavoratrice, a seguito di addebito di abbandono del posto di lavoro durante il turno del 12 settembre 2019. La Corte d'appello aveva ritenuto illegittimo il licenziamento, dichiarando risolto il rapporto e riconoscendo un'indennità risarcitoria, perché la condotta si era verificata per un arco temporale molto breve rispetto a quello contestato e perché la sanzione espulsiva era sproporzionata; aveva inoltre ritenuto irrilevante la previsione del CCNL che contemplava sanzioni conservative, applicando il regime del d.lgs. n. 23/2015, art. 3, comma 1. La lavoratrice ha proposto ricorso principale sostenendo, in sintesi, che dovesse applicarsi il regime dell'art. 18 l. n. 300/1970 in forza del verbale di passaggio di appalto e, in ogni caso, che il fatto contestato non fosse sussistente nei termini addebitati e che dovesse operare la reintegrazione; la società ha resistito e proposto ricorso incidentale deducendo vizi relativi all'accertamento del fatto, alla mancata considerazione dei precedenti disciplinari e alla proporzionalità della sanzione espulsiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale e ha accolto il secondo motivo, ritenendo decisivo il principio, affermato dalla Corte costituzionale n. 129/2024, secondo cui, nel regime del d.lgs. n. 23/2015, art. 3, comma 2, la tutela reintegratoria si applica anche quando il fatto contestato sia specificamente previsto dal contratto collettivo come punibile soltanto con sanzione conservativa. Ha rigettato integralmente il ricorso incidentale, reputando inammissibili le censure che miravano a una rivalutazione dei fatti e che non coglievano la ratio della decisione di merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, perché verifichi se l'inadempimento contestato rientri in una specifica previsione sanzionatoria conservativa del CCNL Mobilità e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato nel ricorso incidentale come norma asseritamente violata, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché mirava a una rivalutazione del fatto.
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla disciplina della domanda; la censura è stata ritenuta inammissibile.
Richiamato nel ricorso incidentale; non è stata accolta alcuna violazione processuale.
Richiamato nel ricorso incidentale; la Corte ha escluso che il motivo integrasse un vizio di nullità processuale.
Richiamato nel ricorso incidentale; la censura è stata respinta come richiesta di nuova valutazione dei fatti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per dedurre violazione di legge; la Corte ha distinto tra errori di diritto e contestazioni di merito non sindacabili.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per dedurre nullità processuali, ma il motivo incidentale è stato ritenuto inammissibile perché privo di effettiva nullità denunciata.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ribadito che serve un fatto decisivo in senso rigoroso, non una diversa lettura delle prove.
Richiamato in tema di sanzione disciplinare; non ha inciso sul giudizio finale per l'inammissibilità o infondatezza delle censure.
Richiamato sulla giusta causa e sulla proporzionalità del licenziamento disciplinare; la Corte ha poi applicato il diverso filtro del d.lgs. n. 23/2015, art. 3, comma 2, secondo l'interpretazione costituzionalmente adeguata.
Richiamato con riguardo alla contestazione disciplinare e alla disciplina del procedimento; la Corte ha valorizzato il difetto di menzione dei precedenti disciplinari nella contestazione e nel licenziamento, ma il motivo incidentale è stato comunque respinto.
Richiamato nel ricorso principale per sostenere l'applicazione del regime reintegratorio; la Corte ha però dato rilievo all'interpretazione dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015 fornita dalla Corte costituzionale.
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015
Interpretato alla luce della sentenza Corte cost. n. 129/2024: la tutela reintegratoria si estende anche alle ipotesi in cui il contratto collettivo preveda specifiche e nominate inadempienze punibili solo con sanzioni conservative, perché in tali casi il fatto è inidoneo a giustificare il licenziamento.
art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015
Il giudice di merito lo aveva applicato per riconoscere solo la tutela indennitaria; la Cassazione ha cassato rinviando perché occorre verificare se ricorra invece il comma 2.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, non è ammissibile una censura che, sotto forma di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a una nuova valutazione del fatto storico o del compendio probatorio compiuta dal giudice di merito.
- La valutazione di proporzionalità tra addebito disciplinare e sanzione espulsiva appartiene al giudice di merito e in cassazione è sindacabile solo nei limiti del vizio giuridico della motivazione o dell'omesso esame di un fatto decisivo in senso stretto.
- Quando il contratto collettivo tipizza una specifica inadempienza prevedendo esclusivamente una sanzione conservativa, il fatto contestato è in radice inidoneo a giustificare il licenziamento nel regime del d.lgs. n. 23/2015, art. 3, comma 2; in tal caso la tutela applicabile è quella reintegratoria attenuata.
- Ai fini del regime sanzionatorio del licenziamento disciplinare, il giudice deve verificare non solo la sussistenza materiale del fatto, ma anche se esso sia espressamente sanzionato dalla contrattazione collettiva con misura conservativa, perché tale previsione può escludere la legittimità del recesso.
- La contestazione disciplinare e il licenziamento devono consentire al lavoratore di comprendere compiutamente l'addebito; se il datore fonda la sanzione anche su precedenti disciplinari ma non li indica nella contestazione o nel recesso, tali precedenti non possono essere valorizzati come elementi integrativi della giustificazione del licenziamento.
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