Cassazione Civile, Ordinanza n. 33356/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce dal trasporto di un carico di pinoli affidato a un vettore per la consegna a due società destinatarie-acquirenti. Durante il trasporto il veicolo fu oggetto di rapina a mano armata e la merce venne sottratta. La società mittente-venditrice convenne in giudizio il vettore, la società del circuito logistico e la compagnia assicuratrice, chiedendo da un lato il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale nei confronti del vettore e, dall'altro, il pagamento dell'indennizzo assicurativo per la perdita delle merci, sostenendo che la polizza fosse stata stipulata in suo nome e conto. La Corte d'appello accolse la domanda, condannando l'assicuratrice entro il massimale e il vettore per la differenza rispetto al valore delle merci. La compagnia assicuratrice ricorse per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1510, comma 2, 1685, 1686 e 1689 c.c., sostenendo che il rischio del trasporto gravasse sui destinatari-acquirenti e che la polizza fosse stipulata non in nome e per conto della mittente, ma per conto di chi spetta. La censura mirava quindi a contestare la titolarità dell'interesse assicurato in capo alla venditrice e la corretta qualificazione della copertura assicurativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in primo luogo, la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., perché il ricorso non conteneva una esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa né riportava adeguatamente la motivazione della sentenza impugnata e quella di primo grado. Ha inoltre ravvisato la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., poiché il ricorso non trascriveva né richiamava nei contenuti essenziali il testo della polizza assicurativa, impedendo alla Corte di verificare se la copertura fosse stata stipulata "per conto di chi spetta" oppure "in nome e per conto" della venditrice. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla ripartizione del rischio nel trasporto nella vendita; la Corte non si pronuncia nel merito della sua applicazione perché il ricorso è dichiarato inammissibile
richiamato dalla ricorrente in tema di spedizione/trasporto e diritti dei destinatari; non vi è esame di merito
richiamato dalla ricorrente nell'ambito della disciplina del trasporto; non vi è esame di merito
richiamato dalla ricorrente in relazione ai diritti del destinatario; non vi è esame di merito
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere una chiara ed esauriente esposizione dei fatti di causa, sufficiente a consentire alla Corte la completa cognizione della controversia senza rinvio ad altre fonti
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
chi deduce in cassazione l'erronea interpretazione di una fonte pattizia deve riportare nel ricorso il testo del contratto o della polizza, o almeno i suoi contenuti essenziali, per consentire il controllo di legittimità
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 e comma 1-bis
richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
richiamato per la liquidazione delle spese di lite
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione dei fatti di causa deve essere autosufficiente e consentire al giudice di legittimità di comprendere la controversia e il percorso decisionale dei giudici di merito senza attingere ad atti esterni.
- Se la censura investe l'interpretazione di un contratto o di una polizza assicurativa, il ricorrente deve riportarne nel ricorso il testo o, quantomeno, i passaggi essenziali rilevanti, perché la Corte di cassazione non può integrare le carenze dell'atto mediante indagini esterne.
- La mancata specifica indicazione dei fatti processuali e della fonte pattizia su cui si fonda il motivo determina l'inammissibilità del ricorso per violazione dei requisiti di specificità ex art. 366 c.p.c.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è condannata alle spese e può essere tenuta al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Come è indicizzato
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