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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01704/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

I condomini hanno impugnato una delibera assembleare del 18 giugno 2009 nella parte in cui approvava il rendiconto 2008 e il relativo piano di riparto, che poneva a loro carico euro 302,10 per "spese personali" (spedizioni postali) e "compensi amministratore" relativi a comunicazioni e chiarimenti su questioni ordinarie e straordinarie condominiali. Dopo un precedente rinvio della Corte di cassazione, il Tribunale di Bologna ha dovuto accertare se i servizi resi dall'amministratore fossero effettivamente svolti nell'esclusivo interesse dei ricorrenti, e quindi addebitabili solo a loro ai sensi dell'art. 1123, secondo comma, c.c. Nel ricorso per cassazione i condomini hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 1123, secondo comma, c.c., lamentando inoltre motivazione apparente o contraddittoria, omesso esame di un fatto decisivo e mancato rispetto del principio di diritto fissato dalla precedente ordinanza di cassazione. In sostanza sostenevano che il giudice di rinvio avesse erroneamente raggruppato gli addebiti e non avesse esaminato singolarmente ciascuna missiva e ciascuna posta di costo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le censure. Ha affermato che il Tribunale aveva motivato in modo chiaro, esaminando le otto missive e spiegando che le attività dell'amministratore erano state rese a seguito di richieste specifiche dei ricorrenti, con conseguente addebito esclusivo delle spese a loro carico e esclusione degli altri condomini, che non avevano richiesto né beneficiato di tali attività. La doglianza ex art. 360 n. 5 c.p.c. è stata ritenuta inammissibile perché non indicava un vero fatto storico decisivo omesso, ma si limitava a contrapporre argomentazioni di merito. La censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. è stata ritenuta inammissibile nella parte riferita all'art. 1223 c.c., e comunque infondata quanto alla violazione dell'art. 1123, secondo comma, c.c., poiché il giudice di rinvio si era conformato al principio di diritto della precedente decisione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1123, secondo comma, c.c.

    "spese personali"; addebitabilità solo ai condomini che abbiano tratto utilità dall'attività o l'abbiano richiesta

    le spese per attività svolte dall'amministratore nell'interesse esclusivo di singoli condomini non gravano sull'intera collettività condominiale, ma possono essere poste a carico dei soli condomini che le hanno richieste o ne hanno beneficiato

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se manca o è apparente, non quando sia esistente e intellegibile

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    consente di censurare violazione o falsa applicazione di legge, ma non la mera contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    può essere invocato per nullità della sentenza solo nei casi effettivi di vizio motivazionale riconducibili a nullità processuale

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma, il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione, non le argomentazioni o i singoli elementi istruttori

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e gli elementi da cui risulta

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    impone il deposito degli atti e documenti rilevanti a supporto della censura

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Le spese condominiali riferibili ad attività dell'amministratore svolte su richiesta o nell'esclusivo interesse di singoli condomini devono essere addebitate solo ai condomini interessati, non all'intera compagine, quando risulti che gli altri non abbiano richiesto né fruito di tali attività.
  • La censura di motivazione apparente è fondata solo se la sentenza, pur graficamente esistente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta la mera contestazione della sufficienza della motivazione.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di uno specifico fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non è deducibile per contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione dei fatti.
  • La violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. riguarda l'erronea interpretazione della norma astratta o la sua falsa sussunzione, ma non può essere trasformata in una critica alla ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.
  • Il giudice di rinvio che si conformi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione non incorre in violazione di legge quando, sulla base dell'esame delle singole risultanze documentali, accerti che i costi siano stati generati da esigenze personali di determinati condomini.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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