Cassazione Civile, Ordinanza n. 29717/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione a una cartella esattoriale recante credito contributivo. In un precedente giudizio di rinvio, la Corte d’appello aveva accolto la domanda del contribuente dichiarando prescritto il credito, ritenendo applicabile il termine quinquennale e disponendo la compensazione delle spese dei giudizi di legittimità e di rinvio per la controvertibilità della questione, risolta nel corso del processo dalle Sezioni Unite. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sola statuizione sulle spese, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte d’appello compensato anche le spese dei gradi di merito senza che vi fosse un vero contrasto giurisprudenziale, sostenendo che la giurisprudenza fosse soltanto oscillante e che egli fosse risultato totalmente vittorioso nei giudizi di rinvio e di legittimità. L’agente della riscossione è rimasto intimato e non ha svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha confermato che il giudice di merito può compensare le spese se la decisione è sorretta da esplicita motivazione e da gravi ed eccezionali ragioni. Nel caso concreto, tali ragioni sono state individuate nella necessità di un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite intervenuto nel corso del giudizio, in una materia caratterizzata da oscillazioni giurisprudenziali sul punto decisivo: non la durata quinquennale del credito contributivo, ma gli effetti della mancata opposizione tempestiva alla cartella e la possibilità o meno di conversione della prescrizione breve in quella ordinaria ex art. 2953 c.c. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, senza statuizione sulle spese perché la controparte non si è difesa, e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come parametro in tema di regolazione delle spese di lite, in relazione al divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa salvo giustificazione.
Interpretato nel senso che la compensazione delle spese è consentita se sorretta da esplicita motivazione e da gravi ed eccezionali ragioni.
art. 24, quinto comma, d.lgs. 46/1999
Indicata come norma che disciplina gli effetti della mancata opposizione alla cartella di pagamento, tema centrale della controversia sulla convertibilità della prescrizione.
art. 3, nono e decimo comma, L. 335/1995
Richiamata quale base del termine di prescrizione quinquennale dei crediti contributivi.
Interpretato come applicabile solo ai titoli giudiziali divenuti definitivi e non alla cartella di pagamento, che è atto amministrativo privo di attitudine al giudicato.
art. 374, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per il rilievo nomofilattico delle Sezioni Unite in presenza di oscillazioni giurisprudenziali.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite è legittima quando il giudice di merito la motivi in modo esplicito e individui gravi ed eccezionali ragioni, non essendo sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua e non comporta violazione del principio di soccombenza totale della parte vittoriosa.
- La nozione di "gravi ed eccezionali ragioni" è clausola generale elastica, rimessa alla specificazione del giudice di merito in relazione al contesto concreto e può essere integrata dall’oggettiva opinabilità della questione o dall’oscillante soluzione giurisprudenziale.
- L’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, sopravvenuto nel corso del giudizio su una questione giuridica incerta, può costituire ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese.
- La mancata opposizione alla cartella di pagamento non determina la conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale ex art. 2953 c.c., perché tale effetto presuppone un titolo giudiziale definitivo e non un atto amministrativo.
- I crediti contributivi soggiacciono al termine di prescrizione quinquennale; la questione processualmente rilevante può riguardare non la durata del termine, ma gli effetti della definitività della cartella e la sua eventuale idoneità a produrre gli effetti del giudicato.
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