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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11821/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto per la realizzazione e il completamento di opere edilizie. Il Tribunale aveva rigettato la domanda dell'appaltatore volta a ottenere il saldo del corrispettivo, ritenendo inoltre l'appaltatore responsabile del mancato completamento dei lavori e condannandolo a tenere indenne il committente di quanto questi dovesse corrispondere agli acquirenti di una delle unità immobiliari per il danno derivante dall'inadempimento. In appello, la Corte veneziana ha confermato il rigetto della domanda dell'appaltatore e ha ridotto la somma dovuta agli acquirenti a titolo risarcitorio, valorizzando il fatto che gli acconti erano stati riconosciuti dallo stesso appaltatore, che la documentazione originale della contabilità di cantiere non era stata tempestivamente depositata e che il preventivo prodotto aveva mera funzione probatoria. L'appaltatore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo complesso, denunciando la violazione di norme costituzionali e processuali e lamentando che la Corte d'appello non avrebbe considerato le risultanze di un accertamento tecnico preventivo acquisito al giudizio, da cui sarebbe emerso un credito a suo favore. Gli acquirenti hanno proposto ricorso incidentale con tre motivi: il primo fondato sulla pretesa mancata contestazione del preventivo dei lavori di completamento; il secondo sulla dedotta violazione del principio di compensazione impropria, per avere la Corte d'appello valorizzato le opere extracontratto ai fini della quantificazione dei rapporti economici tra le parti; il terzo sul conseguente ricalcolo delle voci di danno. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati sia il ricorso principale sia quello incidentale, affermando, da un lato, che le censure dell'appaltatore miravano in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e che le norme costituzionali non possono essere dedotte direttamente come motivo ex art. 360 c.p.c.; dall'altro, che il principio di non contestazione riguarda i fatti primari e non i fatti secondari a funzione probatoria, e che la compensazione impropria può essere accertata d'ufficio anche in appello se fondata su fatti tempestivamente acquisiti al processo. Ne è seguita la conferma del rigetto delle pretese di entrambe le impugnazioni, con compensazione delle spese tra appaltatore e acquirenti e condanna solidale di tutti i soccombenti a rifondere le spese al committente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell'appaltatore sia il ricorso incidentale degli acquirenti. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva respinto la domanda dell'appaltatore per il saldo del prezzo e aveva rideterminato il risarcimento dovuto agli acquirenti. Le censure del ricorrente principale sono state ritenute infondate perché tendevano a una rivalutazione del merito e perché la deduzione della violazione di norme costituzionali non è consentita direttamente come motivo ex art. 360 c.p.c.; i motivi incidentali sono stati respinti perché il preventivo non contestato aveva natura meramente probatoria, e perché la compensazione impropria può essere accertata d'ufficio anche in appello quando i fatti siano già acquisiti al processo. Le spese tra ricorrente principale e ricorrenti incidentali sono state compensate, mentre questi ultimi, in solido con il ricorrente principale, sono stati condannati a rifondere al committente le spese del giudizio di legittimità, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Non può essere invocato direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; l'eventuale contrasto va veicolato tramite la norma di legge applicata e, se del caso, mediante questione di legittimità costituzionale.

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente principale, ma la censura è stata ritenuta complessivamente infondata perché diretta a contestare la valutazione di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Per i fatti secondari a funzione probatoria, la non contestazione opera solo come argomento di prova; tali fatti possono essere contestati anche in appello.

  • art. 169 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente principale in relazione alla dedotta acquisizione delle prove, ma la Corte ha ribadito che la valutazione del materiale acquisito spetta al giudice di merito.

  • art. 245 c.p.c.

    Richiamato nel motivo del ricorrente principale, ma senza incidere sull'esito, essendo stata esclusa la violazione lamentata.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La violazione di norme costituzionali non è deducibile direttamente ai sensi di questa disposizione; la censura non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del fatto.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione, nel regime applicabile ratione temporis, riguarda i fatti primari e non i fatti secondari dedotti a fini probatori.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato nel motivo incidentale sul principio di non contestazione; la Corte ha escluso che la mancata contestazione del preventivo ne impedisse la successiva valutazione in appello.

  • art. 1241 c.c.

    La compensazione impropria si distingue dalla compensazione propria e può essere accertata d'ufficio dal giudice se i fatti sono già acquisiti al processo.

  • art. 2719 c.c.

    Il disconoscimento delle copie fotostatiche ha impedito di attribuire rilevanza probatoria ai documenti non prodotti in originale entro le preclusioni istruttorie.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato per la memoria successiva depositata dal resistente/controricorrente, senza rilievo decisivo sul merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico dei ricorrenti soccombenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di revisione del convincimento del giudice di merito; la selezione e la ponderazione delle prove restano riservate al giudice di merito, purché la motivazione indichi le ragioni del convincimento.
  • La violazione di parametri costituzionali non può essere dedotta direttamente come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dovendo il contrasto con la Costituzione emergere attraverso la norma di legge applicata e, se del caso, tramite questione di legittimità costituzionale.
  • Il principio di non contestazione opera, nel regime anteriore alla riforma del 2009, solo per i fatti primari costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato; i fatti secondari, dedotti solo a fini probatori, possono essere contestati anche per la prima volta in appello.
  • La compensazione impropria o atecnica, quando crediti e debiti derivano da un unico rapporto o da rapporti inscindibilmente connessi, si risolve in una verifica contabile delle rispettive poste e può essere accertata d'ufficio anche in appello, purché i fatti rilevanti siano già stati tempestivamente acquisiti al processo.
  • Quando una copia fotostatica viene disconosciuta ai sensi dell'art. 2719 c.c., la parte che intenda avvalersene deve dare tempestiva prova documentale mediante l'originale nei termini istruttori, altrimenti il documento può essere inutilizzabile.
  • La compensazione impropria non richiede necessariamente una domanda riconvenzionale o un'eccezione di parte, se la relativa posta economica è già emersa nel processo e la sua quantificazione costituisce un mero accertamento contabile.
  • I documenti che hanno mera funzione probatoria, come un preventivo non sottoscritto destinato a quantificare costi di completamento, non sono soggetti alla stessa rigidità della mancata contestazione riferita ai fatti costitutivi della domanda.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoProveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàCompensatio lucri cum damno

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