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Sentenza

Sentenza del 29/09/2021 n. 26500 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'inclusione o l'esclusione della torre (palo) di sostegno degli aerogeneratori nella determinazione della rendita catastale. La contribuente aveva escluso la torre dalla rendita sostenendo che si tratta di componente impiantistica funzionale al processo produttivo (energia eolica) e quindi non soggetta a stima diretta a norma della L. n. 208/2015, art. 1, comma 21. L'Agenzia delle Entrate contestava affermando che la torre presenta caratteristiche di costruzione stabile (solidità, immobilizzazione al suolo, consistenza volumetrica, fondazioni) e pertanto deve essere inclusa nella stima catastale come elemento costruttivo che incide sulla rendita. In Cassazione l'Amministrazione ha dedotto la violazione della L. n. 208/2015 ritenendo erronea la qualificazione della torre come esclusa dalla stima.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato che la L. n. 208/2015, art. 1, comma 21 esclude dalla stima diretta "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo" indipendentemente dalla loro consistenza strutturale o immobilizzazione al suolo: il criterio decisivo è la strumentalità rispetto al processo produttivo. La CTR aveva accertato in fatto che, nella fattispecie concreta, la torre costituisce componente essenziale e funzionale dell'impianto eolico (integrata con navicella e rotore e indispensabile per la produzione di energia) e quindi va esclusa dal computo della rendita. La Cassazione ha ritenuto l'accertamento di fatto della CTR immune da censure e conforme ai principi di diritto. Il ricorso incidentale della contribuente è stato assorbito; le spese di giudizio sono compensate.

Norme richiamate

  • L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21 (Legge di stabilità 2016)

    A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale... Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

    La norma esclude dalla stima diretta le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo (i cosiddetti "imbullonati"), e tale esclusione prescinde dalla natura strutturale o dalla stabilità dell'elemento: il criterio decisivo è la strumentalità rispetto al processo produttivo.

  • D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies (norma di interpretazione autentica)

    Norma previgente che includeva tra gli elementi da computare per la rendita catastale anche "costruzioni stabili" connesse al suolo, superata poi in parte dall'intervento normativo del 2015 e utile per ricostruire l'evoluzione delle interpretazioni giurisprudenziali.

  • L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244 (Legge di stabilità 2015)

    Richiamava le istruzioni di prassi (Circolare Agenzia del Territorio n. 6/2012) sul trattamento degli immobili a destinazione speciale, ma il quadro è stato innovato dalla L. 208/2015.

  • Circolare Agenzia delle Entrate 13 giugno 2016, n. 27/E

    L'Agenzia, con questa circolare, aveva sostenuto che le torri degli aerogeneratori presentano caratteri di costruzione e vanno incluse nella stima come costruzioni (fondazioni, torri, locali tecnici ecc.). Tuttavia la Cassazione ha ritenuto che l'interpretazione debba cedere alla lettura sostanziale della legge che privilegia la strumentalità al processo produttivo.

Massime di principio

  • Il criterio decisivo per escludere un elemento dalla rendita è la sua funzionalità e strumentalità rispetto al processo produttivo: la consistenza materiale, la stabilità o l'infissione al suolo non sono di per sé determinanti.
  • Una componente strutturalmente connessa al suolo può essere considerata "impianto funzionale" e quindi esclusa dalla stima se è essenziale e attiva nel processo produttivo (indispensabile per la funzione produttiva e priva di utilità residua per l'immobile al di fuori di tale funzione).
  • Spetta al giudice del merito accertare i fatti tecnici (integrazione funzionale, indispensabilità, utilità residua); le conclusioni di fatto corrette e non contraddette sono difficilmente sindacabili in Cassazione.
  • Per documentare e sostenere l'esclusione nella fase amministrativa o giudiziale è utile produrre prove tecniche che dimostrino l'integrazione funzionale (perizia tecnica, schemi impiantistici, descrizione operativa, piani di manutenzione, atti di rimozione alla cessazione dell'attività).
  • La prassi amministrativa (circolari) può essere interpretativa ma non modifica la portata sostanziale della legge: prevale l'interpretazione sistematica che considera la strumentalità per l'esenzione.
  • In caso di dubbio sulla natura dell'elemento (mero supporto statico vs componente attiva della macchina), il giudice deve valutare se la funzione svolta incide sulla capacità produttiva dell'impianto; se sì, l'elemento tende ad essere escluso dalla base imponibile catastale.

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