Sentenza del 29/09/2021 n. 1146 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento per l'anno 2011 relativo a IRES, IRAP e IVA, fondato su: a) presunte sistematiche vendite in nero (anche verso soggetti pubblici); b) utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; c) corresponsione di compensi "fuori busta" agli operai; d) omessa effettuazione di ritenute su utili distribuiti extrabilancio. La sentenza di primo grado aveva annullato parzialmente l'avviso; l'Agenzia ha proposto appello per ottenere la riforma delle parti ritenute infondate.
La decisione
La Corte d'appello ha accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia: ha riformato in parte la sentenza di primo grado. In particolare ha rigettato la tesi per cui le vendite in favore di pubbliche amministrazioni possano essere automaticamente considerate "in nero", rilevando che tali vendite, essendo connesse ad appalti ed evidenza pubblica, sono necessariamente documentate e con pagamenti tracciati, per cui l'accertamento che le includa tra le vendite in nero è irragionevole. Ha inoltre confermato il principio per cui, anche quando la contabilità è ritenuta inattendibile e si procede a un accertamento induttivo, l'ufficio deve comunque tenere conto dei costi (o determinarli induttivamente) per ricostruire il reddito netto e non tassare il profitto lordo; ciò ha giustificato la conferma della sentenza nella parte che escludeva l'esclusione dei costi legati a pagamenti in nero. Viceversa la Corte ha ritenuto fondata la censura dell'Agenzia circa la mancanza di motivazione nel primo grado quando quest'ultimo ha escluso l'efficacia probatoria degli elementi indiziari per le vendite di importo molto basso senza individuare le operazioni o gli importi specifici: una volta riscontrata la sussistenza di un quadro indiziario grave, preciso e concordante, il valore unitario delle singole operazioni non ne annulla automaticamente l'efficacia probatoria e spetta al contribuente fornire prova contraria. Per tali ragioni la sentenza è stata riformata in parte. Le spese di lite sono compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
Cassazione civile, sez. trib., 4 febbraio 2021, n. 2581
Stabilisce che anche in caso di accertamento induttivo globale del reddito d'impresa il fisco deve ricostruire il reddito tenendo conto delle componenti negative emerse o, in difetto, determinandole induttivamente, per non tassare il profitto lordo invece del netto.
Cassazione, sez. VI, n. 26748/2018
Conferma l'orientamento secondo cui l'accertamento induttivo non esime dall'assumere o valutare anche i costi deducibili o determinarli in via presuntiva.
Cassazione, sez. V, n. 23314/2013
Ribadisce la regola della necessità di tener conto delle componenti negative nella ricostruzione del reddito in sede di accertamento induttivo.
Cassazione, sez. V, n. 13119/2020
Ulteriore conferma giurisprudenziale dell'obbligo per l'Amministrazione di non tassare il reddito lordo ove siano rilevabili componenti di costo da computare o stimare.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E/2015
Riprende il principio che nell'accertamento induttivo l'ufficio deve comunque considerare i costi o prevederne una percentuale, in modo da non determinare il reddito in termini di profitto lordo.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 32/E/2006
Indica che l'ufficio, nelle fattispecie induttive, deve riconoscere o stimare una incidenza percentuale di costi in relazione ai ricavi accertati; il riconoscimento dei costi può avvenire anche in misura percentualistica.
Massime di principio
- Vendite verso pubbliche amministrazioni collegate ad appalti e procedure ad evidenza pubblica sono in linea di principio tracciate e documentate: non è ragionevole qualificarle automaticamente come "vendite in nero" salvo elementi specifici che dimostrino l'occultamento.
- In caso di accertamento induttivo globale, l'Amministrazione non può tassare il profitto lordo: deve computare le componenti negative emerse o, se non risultano, determinarle induttivamente o presuntivamente, per rispettare il principio di capacità contributiva.
- La tenuta di un quadro indiziario caratterizzato da gravità, precisione e concordanza può giustificare la ricostruzione di ricavi anche per singole operazioni di basso importo; il valore unitario non basta di per sé a escludere l'efficacia probatoria degli indizi.
- Una volta che l'Amministrazione dimostri un apparato indiziario solido, incombe sul contribuente l'onere di fornire prova contraria per scalfire la presunzione; affermazioni generiche del giudice di merito circa "basse entità" senza riferimento a operazioni specifiche possono essere considerate apodittiche e insufficientemente motivate.
- Nelle controversie fiscali complesse, è possibile la compensazione delle spese tra le parti quando la vicenda presenta profili fattuali e giuridici rilevanti che rendono difficile una vittoria piena per una delle parti.
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