Sentenza del 29/09/2021 n. 1164 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva notificato avvisi di accertamento per IRES, IVA e IRAP (2012-2014) ritenendo che le prestazioni della società non fossero esenti IVA ma parte di pacchetti turistici con servizi accessori (guide, visite a vetrerie, pranzi, bar a bordo) e quindi imponibili. La società sosteneva invece che la sua attività si limitava al trasporto di persone (servizio esente ai sensi dell'art. 10 co.1 n.14 DPR 633/1972), che gli eventuali servizi turistici erano svolti e pagati da altri soggetti (agenzie) e che l'Ufficio non aveva fornito prove dell'effettivo coinvolgimento della XX in tali servizi. L'Ufficio ha inoltre dedotto la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio in ipotesi di litisconsorzio necessario e ha contestato la valutazione probatoria dei giudici di prime cure.
La decisione
La CTR ha respinto l'appello dell'Ufficio e confermato la sentenza della CTP che aveva accolto i ricorsi della società. Il Collegio ha ritenuto che le prove fornite dall'Ufficio (p.v.c. e corrispondenza) non dimostrassero che la XX fosse coinvolta nell'organizzazione o nella prestazione degli ulteriori servizi turistici o che ne sostenesse costi/ricavi. La mera inclusione del trasporto in un pacchetto venduto dall'agenzia non modifica la natura dell'attività della società se questa si limita al trasporto. È stata respinta anche l'eccezione di nullità per difetto di contraddittorio. Spese di giudizio a carico dell'Ufficio.
Norme richiamate
D. Lgs. 546/1992
L'Ufficio ha invocato la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio in ipotesi di litisconsorzio necessario; il Collegio ha ritenuto infondata la doglianza poiché gli avvisi a soci e a società contenevano contenuti difformi e non giustificavano l'annullamento della sentenza per difetto di contraddittorio.
DPR 633/1972
La norma prevede l'esenzione IVA per talune prestazioni di trasporto persone; il Collegio ha interpretato che l'esenzione si applica se l'operatore si limita al trasporto e non presta o fattura servizi turistici accessori; la semplice inclusione del trasporto in un pacchetto organizzato da altri non esclude l'esenzione se non emerge il coinvolgimento imprenditoriale del vettore negli accessori.
Codice Civile
Disposizione sul principio della prova: il Collegio ha ritenuto che l'onere della prova circa l'effettiva erogazione da parte della società di servizi aggiuntivi gravasse sull'Ufficio, che non ha prodotto documentazione probatoria (fatture, spese) a sostegno del proprio assunto.
Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente)
L'Ufficio è tenuto a motivare gli avvisi in modo intellegibile; la CTP aveva ritenuto le motivazioni carenti e la CTR ha comunque valutato che le contestazioni non erano sufficientemente provate dall'Ufficio.
D. Lgs. 472/1997
Richiamate dalle parti in relazione all'applicabilità o alla riduzione delle sanzioni per incertezza o manifesta sproporzione; la questione è stata trattata come assorbita dai giudici di merito e non è stata decisiva ai fini dell'esito dell'appello.
Massime di principio
- Se un'impresa si limita a fornire il servizio di trasporto pattuito e non fattura né sostiene costi per servizi turistici accessori (guide, pasti, visite), l'esenzione IVA prevista per il trasporto persone può trovare applicazione anche se il trasporto è venduto come parte di un pacchetto da terzi.
- La mera presenza del servizio di trasporto in un'offerta complessiva proposta da agenzie non prova di per sé che il vettore sia coinvolto nell'organizzazione o nella prestazione degli accessori; è necessaria documentazione che dimostri l'effettivo coinvolgimento economico o operativo del vettore.
- L'onere della prova circa fattispecie che escludono l'esenzione grava sull'Amministrazione finanziaria: senza fatture, ricevute o evidenze di spesa/ricavo riferibili al prestatore, le contestazioni sono deboli.
- La notifica di avvisi distinti a soci e società non determina automaticamente la nullità della sentenza per difetto di litisconsorzio; va valutata la coerenza dei contenuti e la possibilità per le parti di esercitare difesa adeguata.
- Le doglianze sulla motivazione degli atti (art. 7 Statuto del contribuente) possono rafforzare la posizione del contribuente se le contestazioni dell'Ufficio risultano generiche o non supportate da prove concrete.
- Per attenuare o escludere sanzioni in presenza di dubbi interpretativi è necessario dimostrare l'esistenza di un'effettiva incertezza e la mancanza dell'elemento soggettivo della violazione; tuttavia tale questione richiede specifica istruttoria e prova.
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