Sentenza del 29/09/2021 n. 1165 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la sentenza della CTP che aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo invalida la costituzione in giudizio tramite avvocato del libero foro per mancanza del necessario mandato conforme alla disciplina interna dell'ente. In appello l'Agenzia deduceva: nullità del vizio del mandato difensivo (sostenendo invece che la procura del 29.3.2019 e l'incarico al difensore interno rendessero valida la rappresentanza), insussistenza di vizi nelle notifiche delle cartelle, infondatezza della pretesa prescrizione e in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione per violazione dell'art. 57 DPR 602/73. L'Agenzia ha inoltre richiamato la legge di interpretazione autentica (legge 58/2019) come superamento della tesi della parte privata.
La decisione
La Commissione ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia. Ha confermato l'orientamento della giurisprudenza (in particolare Cass. n. 28684/2018) secondo cui l'affidamento dell'incarico difensivo ad avvocati del libero foro da parte dell'ente pubblico economico è subordinato a specifici requisiti procedurali: esistenza di un caso speciale, preventiva e motivata delibera dell'organo deliberante, acquisizione del parere dell'organo di vigilanza e produzione in giudizio della documentazione che comprovi tali elementi; non essendo stata prodotta tale documentazione il mandato all'avvocato del libero foro è da ritenersi invalido. Per questo motivo il Collegio ha ritenuto superfluo esaminare gli altri motivi. Le spese di questo grado di giudizio (quantificate in € 3.000,00) sono poste a carico dell'Ufficio.
Norme richiamate
D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)
La scelta di avvalersi di avvocati del libero foro è sottoposta ai principi e criteri di selezione del Codice degli appalti: legalità, trasparenza, imparzialità, efficienza ed economicità; l'affidamento richiede atti di carattere generale e criteri selettivi applicati dall'ente.
Sentenza Cass. n. 28684/2018
sentenza n. 28684 del 2018
La giurisprudenza di legittimità richiede che l'ente produca preventiva e motivata delibera dell'organo deliberante, il parere dell'organo di vigilanza e la documentazione probatoria per poter validamente avvalersi di un avvocato del libero foro; in mancanza il mandato è invalido.
Legge 58/2019 (conversione D.L. 34/2019)
Riferita dall'Agenzia come norma interpretativa: il Collegio non ha ritenuto che tale norma elida l'obbligo di documentare la preventiva delibera e il relativo controllo per l'affidamento del patrocinio a libero foro.
DPR 602/1973, art. 57
Limita l'oggetto dell'opposizione all'esecuzione: l'opposizione può investire la legittimità del pignoramento (an dell'azione esecutiva), ma non può essere usata per rimettere in discussione il credito erariale già formato nel titolo esecutivo, salvo i casi previsti.
Codice civile, art. 2946
I crediti erariali sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale (termine ordinatorio di 10 anni) salvo interruzioni derivanti da atti validi interruttivi della prescrizione.
Massime di principio
- Un ente pubblico economico che affida la difesa a un avvocato del libero foro deve documentare in giudizio la preventiva e motivata delibera dell'organo competente e l'eventuale parere dell'organo di vigilanza; in mancanza il mandato può essere dichiarato invalido.
- La produzione di un procuratore interno o la presenza di un difensore interno non sostituisce l'obbligo di atti deliberativi e di controllo richiesti per ricorrere al libero foro secondo i criteri del Codice dei contratti pubblici.
- L'opposizione all'esecuzione ex art. 57 DPR 602/73 è limitata a questioni attinenti alla legittimità del pignoramento; non è lo strumento per rimettere in discussione il credito fiscale già incorporato nel titolo esecutivo, salvo ipotesi specifiche.
- Per contestare la regolarità delle notifiche è necessario provare l'irregolarità con documentazione ammessa in giudizio e prodotta nei termini; la mera eccezione senza prova può non essere accolta.
- La prescrizione dei crediti erariali segue le regole generali del codice civile: il termine ordinario è di 10 anni, ma il decorso può essere interrotto da atti validi interruttivi; verificare sempre la data dell'ultimo atto interruttivo.
- Se un motivo decisivo (es. invalidità del mandato) viene accertato favorevolmente per la parte privata, il Collegio può non esaminare ulteriori censure proposte dall'appellante.
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