Sentenza del 29/09/2021 n. 1158 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Tizia aveva impugnato gli estratti di ruolo relativi a tre cartelle di pagamento deducendo la prescrizione del credito tributario e la prescrizione degli interessi di mora e delle sanzioni nonché l'omessa/invalidità della notificazione delle cartelle, desunte dalla conoscenza tramite estratto di ruolo. La CTP aveva annullato le determinazioni in ordine a interessi e sanzioni per prescrizione quinquennale, confermando invece le rimanenti partì delle cartelle. Le Amministrazioni hanno impugnato sostenendo, in sintesi, l'inammissibilità/tardività dell'impugnazione proposta tramite estratto di ruolo e che interessi e sanzioni sarebbero soggetti alla prescrizione decennale.
La decisione
La Corte d'appello ha respinto gli appelli delle Amministrazioni confermando la sentenza della CTP. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'impugnazione promossa tramite estratto di ruolo in quanto volta a contestare cartelle di pagamento delle quali il contribuente è venuto a conoscenza tramite l'estratto; ha adottato una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 che non esclude la possibilità di contestare l'invalidità della notifica ancor prima del successivo atto notificato. Sul piano della prescrizione, ha confermato che interessi e sanzioni sono soggetti alla prescrizione quinquennale (art. 2948 n.4 c.c. per gli interessi e art. 20 comma 3 d.lgs. 472/1997 per le sanzioni) in quanto obbligazioni autonome dal debito principale; inoltre le Amministrazioni non hanno provato atti validi interruttivi entro il quinquennio. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992
L'impugnabilità dell'atto precedente notificato unitamente all'atto successivo non costituisce l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica; la norma va letta in modo compatibile con il diritto di accesso alla tutela giurisdizionale, consentendo l'impugnazione anche quando il contribuente venga a conoscenza dell'atto tramite estratto di ruolo.
Gli interessi (e in generale quanto si paga periodicamente) sono soggetti a prescrizione quinquennale; pertanto gli interessi di mora richiesti sono prescritti nel termine quinquennale salvo prova di interruzione.
art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997
Il diritto alla riscossione delle sanzioni si prescrive in cinque anni; le sanzioni sono obbligazioni autonome soggette al quinquennio.
La prescrizione decennale legata all'actio iudicati non si applica nella fattispecie perché non è in gioco l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato.
Cass. sez. un., 2 ottobre 2015, n. 19704; Cass., 10 novembre 2016, n. 22946; Cass., 13 ottobre 2016, n. 20618
Giurisprudenza richiamata per affermare la possibilità di impugnare gli atti conosciuti tramite estratto di ruolo e per orientare la lettura costituzionalmente compatibile dell'art. 19 d.lgs. 546/1992.
Cass. sez. V, 14 marzo 2007, n. 5954
Giurisprudenza richiamata per affermare l'autonomia genetica e funzionale delle obbligazioni relative a sanzioni e interessi rispetto al debito principale, con conseguente applicazione del quinquennio.
Massime di principio
- L'impugnazione promossa tramite estratto di ruolo è ammissibile quando il contribuente dimostra di essere venuto a conoscenza di una cartella non validamente notificata tramite l'estratto: in tal caso l'estratto è il mezzo per accedere alla tutela contro la cartella.
- L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 non deve impedire al contribuente di esercitare tempestivamente la tutela giudiziaria quando la conoscenza dell'atto precedente avviene tramite estratto di ruolo.
- Interessi di mora e sanzioni amministrative sono, di regola, obbligazioni autonome soggette alla prescrizione quinquennale (art. 2948 n.4 c.c. e art. 20 comma 3 d.lgs. 472/1997); la prescrizione decennale non si applica salvo che non si tratti dell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato.
- Spetta all'Amministrazione documentare l'esistenza di atti validi interruttivi della prescrizione entro il termine prescrizionale invocato; in mancanza prevale la prescrizione.
- Impugnare tramite estratto non equivale a un'azione meramente di accertamento: la domanda va qualificata in base all'oggetto concreto (contestazione della cartella conosciuta tramite estratto) e al fine di recuperare i rimedi contro una notifica invalida.
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