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Sentenza

Sentenza del 29/09/2021 n. 298 - Comm. Trib. Prov. Savona

Accertamento - reddito d'impresa - fatture per operazioni inesistenti (FOI) - richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero - rilevanza nel giudizio tributario - ricorrenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio ha rettificato il reddito d'impresa 2014 accusando la società di aver registrato fatture per operazioni inesistenti (FOI), con aumento di imponibile e presunzione di attribuzione ai soci di utili non contabilizzati, conseguente contestazione di omesse ritenute e sanzioni (D.Lgs. 471/97). La società ha impugnato l'avviso contestando nel merito la mancata prova delle FOI, la nullità/irregolarità della notifica e violazioni procedurali (mancato contraddittorio endoprocedimentale, vizi formali relativi a documenti informatici, ecc.). Nel fascicolo di causa era depositata la richiesta di archiviazione del P.M. (Procura di Savona) che, a fronte delle stesse risultanze documentali, aveva dichiarato che la documentazione disattendeva completamente l'impianto accusatorio penale e confermava la correttezza della fatturazione passiva e delle successive rifatturazioni.

La decisione

La Commissione tributaria ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'accertamento si fondava su altro atto ancora sub iudice e che l'ipotesi di fatture inesistenti non era provata: la richiesta di archiviazione del P.M., con motivazione che disattendeva integralmente l'impianto accusatorio, era rilevante e indicativa della non correttezza dell'imputazione fiscale. Inoltre la Commissione ha precisato la distinzione tra attribuzione fiscale di maggiori utili ai soci (presunzione fiscale ai fini IRPEF) e reale erogazione di somme ai soci: l'obbligo di operare e versare ritenute sorge solo con il pagamento effettivo degli utili (art. 27 DPR 600/1973), prova del pagamento che l'Ufficio non ha fornito. Pertanto l'accertamento e le sanzioni sono stati annullati; l'Ufficio è stato condannato alle spese di lite (liquidate in Euro 600,00 oltre oneri e rimborso del contributo unificato).

Norme richiamate

  • art. 654 cod. proc. pen.

    L'ipotesi di richiesta di archiviazione non è espressamente prevista nell'art.654 cpp come causa di esclusione della rilevanza nel processo civile/tributario, ma la Commissione riconosce che la richiesta di archiviazione che disattende completamente l'impianto accusatorio è comunque rilevante nel processo tributario.

  • art. 29 D.L. n. 78/2010

    Norma richiamata in relazione alla tipologia di avviso di accertamento impugnato (cfr. contestazione formale della validità giuridica della notificazione).

  • art. 60 DPR 600/1973

    Richiamata nelle eccezioni di nullità o vizio di notifica dell'atto impositivo; la Commissione ha esaminato le eccezioni ma ha deciso sul merito considerando decisive le risultanze penali.

  • art. 27 DPR 600/1973

    Stabilisce l'obbligo di operare e versare ritenute sui dividendi al momento del pagamento effettivo; la Commissione ha ritenuto che, in assenza di prova dell'effettivo pagamento ai soci, l'obbligo di ritenuta non sussiste.

  • D.Lgs. 471/1997

    Norme sanzionatorie richiamate dall'Ufficio per infedele presentazione del modello 770, mancato versamento delle ritenute e mancata indicazione dei percipienti; la Commissione ha annullato l'applicazione delle sanzioni per difetto del presupposto (mancata prova del pagamento).

  • D.Lgs. n. 82/2005 (art. 23) e DPR 445/2000 (artt. 18-20)

    Richiamate in relazione a presunte violazioni formali circa l'attestazione di conformità tra copia analogica dell'atto e originale informatico; le eccezioni formali non sono state decisive alla luce della valutazione probatoria complessiva.

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione

    sent. n. 6225/1995, n. 25688/2006, n. 30351/2019

    La giurisprudenza citata ammette la presunzione di attribuzione ai soci di utili non contabilizzati in società a ristretta base partecipativa per reddito IRPEF; tuttavia la Cassazione 30351/2019 riguarda l'attribuzione fiscale di maggiori imponibili e non prova del pagamento effettivo, distinzione richiamata dalla Commissione.

Massime di principio

  • La richiesta di archiviazione del P.M., se dalle sue motivazioni emerge che la documentazione disattende completamente l'impianto accusatorio penale, ha rilevanza anche nel processo tributario e può indebolire significativamente la pretesa fiscale fondata sulle stesse risultanze.
  • Il giudice tributario può valorizzare gli accertamenti o le valutazioni del giudice penale, soprattutto se motivate e basate su indagini più penetranti; tale risultato non sostituisce una sentenza penale definitiva ma è elemento probatorio rilevante.
  • La registrazione di fatture fittizie, per generare un maggior imponibile imputabile ai soci, è distinta dalla reale disponibilità di denaro ai soci: l'attribuzione fiscale di maggiori utili non equivale automaticamente a pagamento reale e non fa sorgere l'obbligo di ritenuta prima della prova dell'effettivo pagamento.
  • L'onere della prova circa il pagamento effettivo degli utili (che farebbe scattare le ritenute) grava sull'Amministrazione finanziaria; in assenza di prova documentale di erogazioni (bonifici, ricevute, delibere, pagamenti) la contestazione sulle ritenute può essere rigettata.
  • In presenza di contestazioni su FOI è strategico per il contribuente depositare in giudizio la richiesta di archiviazione o provvedimenti penali favorevoli e evidenziare la loro motivazione, chiedendo al giudice tributario di assumerli come elemento probatorio rilevante.
  • Le eccezioni formali relative a notifiche o conformità informatica sono utili ma, se non decisive, la decisione sul merito potrà comunque dipendere dalla valutazione probatoria complessiva; pertanto il contribuente deve curare sia le questioni procedurali sia la produzione di prove sostanziali (pagamenti, documentazione contabile, contratti, fatture a valle).

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