Sentenza del 29/09/2021 n. 1145 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Accertamento tributario relativo al 2014 a seguito di verifica della Guardia di Finanza (PVC 15/10/2015) che ha rilevato una contabilità parallela su un block notes non coerente con i registri; l'Ufficio ha determinato un maggior reddito imponibile pari a €56.577,95 rispetto al reddito dichiarato (€9.798), con recupero d'imposta, sanzioni e interessi. In primo grado la CTP aveva accolto l'impugnazione del contribuente annullando l'avviso di accertamento. L'Agenzia ha proposto appello lamentando irragionevolezza e carenza motivazionale della sentenza e difformità rispetto alle risultanze istruttorie.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate confermando la sentenza della CTP di Venezia che aveva annullato l'accertamento. Ha ritenuto che la contabilità parallela rinvenuta non fosse univoca né dotata dei necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza e che il contribuente avesse fornito giustificazioni e documentazione (tra cui trasferimenti alla famiglia in Bangladesh) che spiegavano gli importi in valuta estera (Taka) come accantonamenti per rimesse. Ha inoltre considerato la coerenza dei redditi dichiarati con gli studi di settore, le piccole dimensioni del locale e la sua ubicazione. L'appello incidentale proposto da TIZIO è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Sono compensate le spese di lite.
Norme richiamate
Cassazione civile, sez. trib., 28 giugno 2017, n. 16060
Conferma il principio che la contabilità parallela è elemento indiziario valido solo se dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; grava sul contribuente l'onere di giustificarne l'esistenza.
Comm. trib. reg. Lombardia - Milano, sez. XVI, 27 marzo 2017, n. 1336
Giurisprudenza di merito che applica i criteri di gravità, precisione e concordanza alla valutazione delle scritture parallele rinvenute.
Cassazione civile, sez. trib., 19 dicembre 2014, n. 27086
Ulteriore conferma giurisprudenziale del principio secondo cui le scritture parallele costituiscono indizi valutabili ma non automaticamente decisivi; serve un quadro indiziario complessivo e la verifica della plausibilità delle giustificazioni del contribuente.
Massime di principio
- La contabilità parallela rinvenuta è elemento indiziario ma ha valore probatorio solo se soddisfa i requisiti di gravità, precisione e concordanza; in assenza di questi requisiti l'accertamento può essere annullato.
- Sovrasta al contribuente l'onere di spiegare la natura delle scritture parallele: spiegazioni documentate (es. prove di rimesse all'estero) possono neutralizzare l'indizio della contabilità parallela.
- Importi quantitativamente modesti e in valuta estera richiedono un'attenta verifica (conversione, natura delle operazioni, collegamento con l'attività) prima di essere trasformati in rettifiche rilevanti.
- La coerenza della dichiarazione con studi di settore, le dimensioni del locale, la ubicazione e l'anno di avvio dell'attività sono elementi rilevanti che possono corroborare la correttezza delle risultanze dichiarative.
- In sede di impugnazione, se la decisione di primo grado soddisfa pienamente la richiesta del contribuente (annullamento dell'avviso), un appello incidentale volto alle stesse censure può divenire improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando le peculiarità della fattispecie rendono equo non gravare le spese su una sola parte.
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