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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35490/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da un imprenditore individuale nei confronti di una società di telecomunicazioni. In primo grado il Giudice di Pace aveva condannato la società al pagamento di euro 3.500,00; in appello il Tribunale, ritenuta l'incompetenza territoriale del giudice di pace, aveva deciso nel merito rigettando la domanda. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione degli artt. 141 e 149-bis c.p.c. per asserita nullità/inesistenza della notifica dell'atto di appello, effettuata via PEC all'indirizzo del difensore domiciliatario che non sarebbe stato difensore e non avrebbe accettato notificazioni; dall'altro, in via subordinata, la violazione degli artt. 353 e 354 c.p.c. perché, una volta dichiarata l'incompetenza territoriale del primo giudice, il Tribunale non avrebbe potuto decidere nel merito, poiché il difetto di competenza si sarebbe dovuto riflettere anche sul giudizio di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione della controricorrente e ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Secondo la Corte, il ricorso era privo di un'esposizione sommaria dei fatti di causa idonea a consentire la chiara comprensione del fatto sostanziale e del fatto processuale, poiché non ricostruiva in modo sufficiente domande, difese, motivi di appello, decisione di primo grado e svolgimento del giudizio. La memoria depositata non ha sanato il vizio, anzi ne ha confermato la sussistenza. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 141 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità della notificazione eseguita presso il domiciliatario non abilitato a ricevere notifiche

  • art. 149-bis c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di notificazione a mezzo PEC

  • art. 353 c.p.c.

    richiamato per sostenere che, dichiarata l'incompetenza del primo giudice, il giudice d'appello non avrebbe potuto trattenere e decidere la causa nel merito

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato per affermare la necessaria regressione del processo in caso di incompetenza del giudice di primo grado

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    considerato requisito di contenuto-forma imprescindibile del ricorso per cassazione, da assolvere con un'esposizione sommaria ma completa dei fatti sostanziali e processuali; la sua violazione determina l'inammissibilità del ricorso

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato quale base del contributo unificato ulteriore in caso di inammissibilità

  • art. 2697 c.c.

    menzionato indirettamente nel riferimento al principio di autosufficienza/onere di allegazione, ma non è oggetto di decisione specifica

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene un'esposizione sommaria, chiara e completa del fatto sostanziale e processuale, tale da consentire alla Corte di comprendere la controversia senza dover consultare atti o sentenza impugnata.
  • Il requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. non è un formalismo, ma uno strumento funzionale alla comprensione immediata delle questioni dedotte in cassazione; la sua mancanza non può essere sanata dal richiamo alla sentenza impugnata, al controricorso o agli atti di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autonomo e specifico: deve indicare, sia pure sinteticamente, domande, eccezioni, difese, sviluppo del processo e contenuto essenziale delle decisioni di merito, perché la Corte di legittimità non è tenuta a ricostruire d'ufficio la vicenda processuale.
  • La deduzione di errori di diritto relativi alla notificazione o alla competenza processuale non esonera il ricorrente dall'onere di esporre compiutamente il quadro fattuale e processuale su cui si innestano le censure.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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