Cassazione Civile, Ordinanza n. 17589/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da un'avvocata per ottenere dalla propria ex cliente il pagamento del saldo dei compensi dovuti per la difesa svolta in un giudizio presupposto. La cliente aveva resistito deducendo che il difensore era incorso in inadempimento professionale, perché non aveva adeguatamente prodotto la prova documentale delle spese mediche e non aveva correttamente coltivato l'istruttoria sulla componente di lucro cessante, anche per mancata comparizione all'udienza di ammissione dei mezzi istruttori. Dopo un primo rigetto e un precedente intervento della Cassazione, il giudice di rinvio ha nuovamente respinto la domanda ritenendo che il colpevole inadempimento dell'avvocata, valutato alla luce dell'effettiva incidenza della condotta sugli interessi della cliente e della chance di vittoria, fosse idoneo a paralizzare la pretesa al compenso residuo. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti sei motivi: violazione delle norme sulla diligenza professionale e sull'eccezione di inadempimento; contraddittorietà della valutazione circa il totale inadempimento; violazione delle norme sulle prove e sull'onere probatorio; nullità per violazione del giudicato interno; violazione del principio di vincolatività del decisum nel giudizio di rinvio; e erronea regolazione delle spese, perché la ricorrente era risultata vittoriosa nel precedente giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto che il giudice di rinvio si fosse correttamente attenuto al principio di diritto fissato nella precedente sentenza di cassazione, effettuando la verifica richiesta sull'incidenza concreta dell'inadempimento professionale sull'interesse della cliente e sulla probabilità di accoglimento della sua pretesa risarcitoria. Ha inoltre escluso che vi fosse un divieto di valutare l'attività difensiva concretamente svolta dal professionista nel giudizio sulla sua responsabilità, ha considerato inammissibile la censura sulle prove perché diretta a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito, ha negato la formazione di un giudicato interno sull'ammissibilità del capo di prova testimoniale e ha confermato la correttezza della statuizione sulle spese in base al principio della soccombenza complessiva. Nessuna pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata per la mancata difesa dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per affermare che il professionista deve usare la diligenza del buon padre di famiglia e che la sua violazione può integrare inadempimento contrattuale con perdita del diritto al compenso
richiamato per fondare l'eccezione di inadempimento opposta dal cliente al professionista che non abbia adempiuto diligentemente
citato nel primo motivo di ricorso, ma non valorizzato dalla Corte come decisivo
art. 24 Cost.
citato nel primo motivo di ricorso, senza accoglimento della censura
richiamato nel terzo motivo di ricorso in tema di valutazione delle prove
richiamato nel terzo motivo di ricorso in tema di prova testimoniale
richiamato nel terzo motivo di ricorso come norma sull'onere della prova
richiamato nel quinto motivo per denunciare la violazione del principio di vincolatività del decisum
richiamato nel sesto motivo in tema di regolazione delle spese
richiamato nel sesto motivo in tema di compensazione o regolazione delle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio promosso dal professionista per il pagamento del compenso, il cliente può paralizzare la pretesa mediante eccezione di inadempimento se deduce e dimostra che la prestazione difensiva è stata eseguita senza la diligenza richiesta e che tale negligenza ha inciso concretamente sui suoi interessi.
- La responsabilità professionale dell'avvocato richiede una verifica in concreto dell'attività difensiva svolta e della sua incidenza causale sulla perdita della chance o sul pregiudizio subito dal cliente, non essendo sufficiente un giudizio astratto o meramente formale sull'assenza a un'udienza.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Cassazione, ma conserva il potere-dovere di valutare gli ulteriori profili rimasti assorbiti e necessari a dare esecuzione al dictum.
- Non sussiste giudicato interno su un punto solo richiamato in via ipotetica o ad abundantiam dalla sentenza di merito; il giudicato si forma solo sulle statuizioni effettivamente decisive e non contestate.
- Le censure che mirano a contestare l'apprezzamento delle prove o la valutazione di attendibilità e sufficienza del materiale istruttorio sono inammissibili in cassazione quando richiedono un nuovo esame del merito.
- In tema di spese processuali, il giudice di rinvio deve applicare il principio della soccombenza all'esito globale della lite, potendo porre le spese anche a carico di chi sia risultato vittorioso in un singolo grado ma complessivamente soccombente.
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