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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15057/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitorice)

La controversia

La controversia nasce da un mutuo erogato da due genitori al figlio e alla sua allora coniuge per la ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione coniugale e di proprietà della donna. Nel marzo 2002 i due coniugi sottoscrissero una scrittura privata con cui regolavano la restituzione della somma mutuata: il figlio si impegnava a pagare rate mensili sino a un certo importo e, in caso di separazione personale o premorienza del figlio, l'obbligo residuo sarebbe rimasto integralmente a carico della moglie. Dopo la separazione consensuale, i genitori citarono la donna chiedendo il pagamento del residuo del mutuo. In primo grado la domanda fu accolta; in appello, invece, la Corte territoriale riformò la decisione e rigettò la domanda, ritenendo non provato un valido riconoscimento di debito nei confronti dei creditori e comunque maturata la prescrizione. Nel ricorso per cassazione i genitori dedussero due violazioni di legge: con il primo motivo, la violazione dell'art. 1988 c.c., sostenendo che la scrittura privata del marzo 2002 integrasse riconoscimento di debito anche se non indirizzata direttamente ai creditori; con il secondo, la violazione degli artt. 2944 e 2946 c.c., lamentando che la medesima scrittura dovesse valere come atto interruttivo della prescrizione decennale. La resistente replicò chiedendo il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che il riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c. non è una fonte autonoma di obbligazione ma ha solo effetto confermativo di un rapporto fondamentale preesistente; per produrre effetti deve essere rivolto direttamente al creditore, senza intermediazioni, con conseguente irrilevanza di una dichiarazione resa per interposta persona. Poiché la scrittura privata invocata dai ricorrenti era stata sottoscritta tra i coniugi e non risultava diretta ai creditori, la censura non superava il controllo di ammissibilità ed era comunque preclusa anche dall'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., essendo conforme a consolidato orientamento di legittimità. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 1988 c.c.

    Il riconoscimento di debito ha natura meramente confermativa di un rapporto fondamentale preesistente e produce una relevatio ab onere probandi, ma solo se la dichiarazione è rivolta direttamente al creditore; se resa per interposta persona non spiega effetti a favore del preteso creditore.

  • art. 2944 c.c.

    È invocato come norma sull'interruzione della prescrizione mediante riconoscimento del debito, ma la Corte esclude che la scrittura privata considerata possa avere tale efficacia perché non integra un valido riconoscimento nei confronti dei creditori.

  • art. 2946 c.c.

    È richiamato per la prescrizione ordinaria decennale del credito, ma la questione resta assorbita dall'inammissibilità del ricorso e dall'assenza di un valido atto interruttivo.

  • art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è ritenuto inammissibile anche perché le censure si pongono in contrasto con l'orientamento consolidato della Corte.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c. non costituisce un'autonoma fonte dell'obbligazione, ma solo una presunzione o conferma del rapporto causale sottostante, con effetti di sollevamento dall'onere della prova per il destinatario della dichiarazione.
  • Perché il riconoscimento di debito produca effetti, la dichiarazione deve essere direttamente indirizzata al creditore; una manifestazione di volontà resa a terzi o tramite interposta persona non è idonea a fondare la presunzione di debito né a interrompere la prescrizione.
  • La scrittura privata tra debitori non è di per sé atto interruttivo della prescrizione verso il creditore se non contiene un riconoscimento inequivoco e direttamente riferibile al creditore medesimo.
  • In cassazione è inammissibile la censura che si limiti a sostenere una diversa lettura della natura ricognitiva del documento quando la soluzione adottata dal giudice di merito è conforme a un orientamento giurisprudenziale consolidato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMora
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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