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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22300/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché, nelle more, le parti hanno dato atto che l'Agenzia delle Entrate aveva annullato integralmente in autotutela l'atto di contestazione impugnato e hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. La Corte ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere. Nulla è stato statuito sulle spese, anche perché l'Agenzia non ha svolto difese sostanziali.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una verifica fiscale svolta nei confronti di una società finanziaria con riferimento, in origine, al trattamento fiscale di svalutazioni integrali di crediti (c.d. svalutazioni a zero) relative a operazioni di leasing e a crediti per tasse automobilistiche non pagate dai clienti utilizzatori dei veicoli. L'Ufficio contestava la deducibilità di tali rettifiche di valore, ritenendo applicabile non l'art. 106, comma 3, TUIR, ma l'art. 101, comma 5, TUIR, e irrogava anche una sanzione per irregolare tenuta della contabilità. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva riformato la decisione, confermando la legittimità dell'atto. In cassazione la società proponeva due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 106, commi 3 e 5, e dell'art. 101, comma 5, TUIR, sostenendo l'erroneità della tesi del giudice di merito circa un preteso disallineamento tra regime contabile e fiscale della svalutazione integrale dei crediti; con il secondo deduceva nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., per non avere la CTR valutato le circostanze di fatto e le procedure aziendali di monitoraggio dei crediti indicate a sostegno della deducibilità delle svalutazioni.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di legittimità, l'amministrazione annulla in autotutela l'atto impositivo impugnato e entrambe le parti chiedono la declaratoria di cessazione della materia del contendere, la Corte prende atto dell'eliminazione dell'oggetto del contendere e non decide i motivi di ricorso.
  • La cessazione della materia del contendere determina la chiusura del processo senza esame del merito delle censure, con conseguente mancata formazione di un giudizio sulla fondatezza dei motivi originariamente proposti.
  • In presenza di autotutela integrale sull'atto impugnato, la regolazione delle spese può rimanere assorbita o essere disposta secondo le concrete difese svolte, ma la decisione principale si risolve nella declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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