Cassazione Civile, Ordinanza n. 13879/2023 del 19/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra una società poi fallita, quale locatrice, e il suo amministratore, quale conduttore, avente a oggetto un immobile sito in Genova. Nel contratto era prevista una clausola risolutiva espressa per il mancato pagamento di canoni e oneri accessori. Successivamente le parti intervenivano in una transazione, con cui il fallimento rinunciava a percepire i canoni sino a ottobre 2016. Dopo tale termine il fallimento diffidava il conduttore e intimava sfratto per morosità, deducendo canoni e oneri non corrisposti. Il Tribunale convalidava lo sfratto e l’opposizione tardiva proposta dal conduttore veniva respinta; la Corte d’appello confermava. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) l’inesistenza o comunque la radicale invalidità della notificazione dell’intimazione di sfratto, eseguita a indirizzo totalmente diverso dalla residenza, con conseguente necessità di rilevare d’ufficio il vizio; 2) l’erronea interpretazione della domanda del locatore, che a suo dire era stata illegittimamente riqualificata come domanda di risoluzione per inadempimento; 3) l’omesso esame di fatti decisivi, tra cui due rilevanti pagamenti anticipati da imputare a canoni e scomputare con interessi e rivalutazione, la mancata fruibilità della piscina asseritamente pertinenziale, le infiltrazioni nell’appartamento ascrivibili a difetti delle parti comuni e non a mere molestie di fatto, e l’asserita erronea qualificazione del rapporto come contratto con sé stesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo anche per difetto di specifica indicazione delle norme violate e, quanto al primo motivo, ha ribadito che l’opposizione tardiva alla convalida di sfratto, una volta ammissibile, apre comunque il giudizio ordinario e che, in presenza di notificazione irregolare quanto al luogo, il vizio è sanabile e l’opposizione può valere a superarlo; ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nell’opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c., l’irregolarità della notificazione comprende anche l’inesistenza o la mancanza assoluta della notificazione. Il secondo motivo è stato ritenuto privo di pregio perché la domanda di sfratto per morosità costituisce già esercizio dell’azione di risoluzione per inadempimento nella forma speciale del procedimento per convalida, sicché non occorreva alcuna riqualificazione. Il terzo motivo è stato reputato inammissibile perché mirava sostanzialmente a una rivalutazione del fatto e delle prove, estranea al giudizio di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
i motivi erano formalmente ricondotti alla violazione di legge e al vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto che in concreto difettassero specifica indicazione delle norme asseritamente violate e, per il n. 5, un reale confronto con fatti decisivi omessi.
il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche perché non indicava con precisione le norme violate e non riportava specificamente gli atti e i documenti rilevanti.
l’opposizione tardiva alla convalida di licenza o sfratto richiede la prova della mancata tempestiva conoscenza dell’intimazione; l’irregolarità della notificazione comprende anche l’ipotesi di notificazione eseguita in luogo diverso da quello in cui il destinatario si trovi.
richiamato insieme all’art. 668 c.p.c. per affermare che i vizi della notificazione possono incidere sulla valida conoscenza dell’atto.
richiamato come rimedio alla nullità della notificazione mediante rinnovazione dell’atto.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 14916/2016 Sezioni Unite
richiamata per distinguere tra inesistenza e nullità della notificazione e per affermare che il luogo della notificazione non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché il vizio del luogo integra nullità sanabile.
richiamato dal ricorrente per sostenere che le infiltrazioni derivavano da difetto di manutenzione del locatore.
richiamato dal ricorrente per qualificare le infiltrazioni come vizi sopravvenuti della cosa locata.
richiamato dal ricorrente in relazione ai rimedi per i vizi della cosa locata.
richiamato dal ricorrente per sostenere che le infiltrazioni non integravano molestie di fatto ma altra categoria di pregiudizio sulla cosa locata.
Massime di principio
- L’opposizione tardiva alla convalida di sfratto presuppone la mancata tempestiva conoscenza dell’intimazione; quando il vizio della notificazione riguarda il luogo di esecuzione, la prova del collegamento causale con l’omessa conoscenza può ritenersi in re ipsa, ma la successiva opposizione comunque apre il giudizio ordinario sulle ragioni di merito.
- La notificazione eseguita in un luogo diverso da quello corretto, anche se privo di collegamento con il destinatario, integra normalmente una nullità e non un’inesistenza dell’atto, poiché il luogo non è elemento costitutivo essenziale della notificazione.
- Lo sfratto per morosità è una forma speciale di esercizio dell’azione di risoluzione per inadempimento: una volta instaurato il procedimento per convalida, non è necessario distinguere tra domanda di sfratto e domanda di risoluzione quando la morosità è già posta a fondamento dell’azione.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del fatto o delle prove; i motivi che si risolvono nella richiesta di riesame di pagamenti, utilità del bene, pertinenze, infiltrazioni o qualificazione concreta del rapporto sono inammissibili se non agganciano specificamente un vero vizio di violazione di legge o di omesso esame di un fatto decisivo.
- Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico le norme asseritamente violate e gli atti/documenti rilevanti: la loro mancanza rende il motivo inammissibile prima ancora di valutarne il fondamento.
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