Cassazione Civile, Sentenza n. 36598/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione degli avvisi di liquidazione per imposta ipotecaria e di registro (in misura proporzionale) relativi a un atto costitutivo di trust da lui rogato e registrato telematicamente; il ricorrente ha dedotto (1) omissione di valutazione circa la tardività della notifica dell'avviso oltre il termine decadenziale di 60 giorni dalla registrazione telematica e (2) violazione di legge perché la responsabilità solidale del notaio riguarda solo l'imposta principale e non le imposte complementari o suppletive.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo (omesso esame/tardività) ma accolto il secondo motivo. Ha ritenuto che l'avviso di liquidazione impugnato avesse natura complementare e non principale, perché la maggior imposta non derivava da elementi immediatamente desumibili dall'atto ma da valutazioni giuridico-interpretative e accertamenti extratestuali sulle caratteristiche del trust; dunque la responsabilità solidale del notaio non poteva essere invocata per quella pretesa. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, il ricorso del notaio è stato accolto. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 3-ter, d.lvo 463/1997
Gli uffici controllano la regolarita' dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano, anche per via telematica, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata. Il pagamento e' effettuato, da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, entro quindici giorni dalla data della suindicata notifica; trascorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori computati dalla scadenza dell'ultimo giorno utile per la richiesta della registrazione e si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 47 .
La norma disciplina il controllo automatizzato dell'autoliquidazione per via telematica: l'avviso nei 60 giorni è previsto solo quando la maggiore imposta emerge dagli elementi immediatamente desumibili dall'atto; la procedura consente al notaio di pagare o compensare entro 15 giorni senza sanzioni e definisce limiti operativi del controllo.
art. 57, d.P.R. 131/1986
Stabilisce la responsabilità solidale del notaio verso il pagamento dell'imposta insieme alle parti, ma limita tale responsabilità all'imposta principale escludendo le imposte complementari e suppletive; il notaio resta responsabile solo nei casi espressamente previsti dalla norma.
art. 42, d.P.R. 131/1986
Definisce l'imposta principale (quella applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio per correggere errori od omissioni dell'autoliquidazione), nonché le imposte suppletive e complementari; è criterio decisivo per stabilire la responsabilità del notaio.
Massime di principio
- La procedura di controllo automatizzato ex art.3-ter/463/97 può essere usata dall'amministrazione solo per recuperi che emergono "dalla carta" (elementi immediatamente desumibili dall'atto); se la pretesa richiede valutazioni giuridiche o accertamenti extratestuali, l'ufficio deve procedere con avviso di accertamento rivolto alle parti, non con avviso al notaio.
- La responsabilità solidale del notaio (art.57 DPR 131/86) copre esclusivamente l'imposta principale: quella pagata al momento della registrazione o quella che l'ufficio richiede per correggere errori nell'autoliquidazione desumibili dall'atto; non comprende imposte complementari o suppletive.
- Il termine di 60 giorni per la notifica previsto dall'art.3-ter non estingue automaticamente la responsabilità del notaio: la rilevanza del termine dipende dalla natura dell'imposta contestata (principale vs complementare) e dalla sussistenza di elementi immediatamente desumibili dall'atto.
- Quando si contesta un avviso notificato al notaio, valutare preliminarmente se l'ufficio abbia basato la rettifica su elementi cartolari univoci; se la rettifica deriva da interpretazione giuridica o verifica di fatti, l'opposizione dovrebbe essere proposta dalle parti e non può gravare sul notaio in via solidale.
- In caso di contenzioso, il notaio ha facoltà, secondo la procedura, di pagare entro 15 giorni senza sanzioni o di compensare con crediti derivanti da autoliquidazioni eccedenti; tuttavia, la legittimità dell'avviso va valutata in funzione della qualificazione dell'imposta.
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