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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21860/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso dal Comune per TARI relativa all’anno d’imposta 2013, impugnato dalla società contribuente con esito favorevole nei gradi di merito. La Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello del Comune, ritenendo tardiva la notifica dell’avviso perché effettuata nel 2019 oltre il termine che i giudici di merito hanno individuato nel 31 dicembre 2018. In cassazione il Comune ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 161, L. 296/2006 e dell’art. 64, comma 1, d.lgs. 507/1993, contestando la declaratoria di tardività della notifica dell’atto impositivo. Prima di esaminare il motivo, la Corte ha però rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, nonostante il ricorrente avesse dichiarato che la sentenza gli era stata notificata. La Corte ha verificato che la sentenza era stata pubblicata il 6 aprile 2022 e che il ricorso era stato notificato il 1° luglio 2022, quindi oltre il termine breve di sessanta giorni; ne è derivata l’improcedibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso del Comune. Ha ritenuto decisiva la mancata produzione, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., della relata di notificazione della sentenza impugnata, in presenza della stessa allegazione del ricorrente circa l’avvenuta notifica della decisione. Ha escluso che la successiva produzione potesse sanare l’omissione e ha anche rilevato che la "prova di resistenza" era negativa, poiché il ricorso era stato notificato dopo il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza. Conseguentemente, ogni altra questione di merito è rimasta assorbita. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi del d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater, è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 161, L. 296/2006

    Richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione al termine per la notifica dell’avviso di accertamento tributario; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è dichiarato improcedibile.

  • art. 64, comma 1, d.lgs. 507/1993

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla tempestività della notifica dell’avviso di accertamento; la Corte non ne esamina il contenuto per l’assorbente rilievo processuale.

  • art. 369 c.p.c.

    Impone al ricorrente il deposito della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, quando la notificazione della sentenza sia stata dichiarata nel ricorso; la mancata produzione comporta improcedibilità e non è sanabile con deposito tardivo ex art. 372 c.p.c.

  • art. 370 c.p.c.

    La Corte rileva che neppure dalla produzione del controricorrente emergeva la copia notificata della sentenza nel termine utile.

  • art. 372 c.p.c.

    Non consente di recuperare tardivamente l’omissione del deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata.

  • art. 325 c.p.c.

    Serve a verificare il rispetto del termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente in cassazione dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, assume l’onere di depositare nei termini la copia della sentenza munita della relata di notificazione, perché tale documento consente il controllo della tempestività del ricorso.
  • La mancanza della relata di notificazione della sentenza impugnata, ove la notificazione sia stata dichiarata, determina improcedibilità del ricorso e non può essere sanata con successiva produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c.
  • L’improcedibilità per difetto di deposito della relata può essere esclusa solo se dal ricorso stesso e dalle relative date risulti comunque in modo certo la tempestività rispetto al termine breve di impugnazione; in mancanza, il ricorso è improcedibile.
  • Se il ricorso per cassazione risulta notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, la verifica di resistenza sul rispetto del termine breve ha esito negativo e l’omissione documentale resta decisiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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