Cassazione Civile, Ordinanza n. 28584/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una complessa vicenda successoria ed esecutiva. In origine un soggetto aveva agito per la riduzione di disposizioni testamentarie ritenute lesive della quota di legittima; all’esito del giudizio di appello era stata accertata la lesione di legittima con attribuzione di un conguaglio in denaro, senza modifica delle attribuzioni dei singoli beni. In parallelo, per un credito maturato nella gestione di beni ereditari sottoposti a sequestro giudiziario, era stato emesso un decreto ingiuntivo poi posto a base di un pignoramento immobiliare contro gli eredi del soggetto deceduto. Gli eredi avevano proposto opposizione all’esecuzione sostenendo che il credito della controparte fosse venuto meno per effetto della sentenza che aveva riconosciuto la lesione di legittima del loro dante causa, chiedendo la revisione del rendiconto per errore materiale e, subordinatamente, la compensazione. Il Tribunale aveva respinto la revisione del conto, ritenuto operante la compensazione reciproca tra i crediti e condannato la controparte al pagamento del residuo. Gli eredi hanno appellato, ma la Corte d’appello ha dichiarato l’impugnazione inammissibile per difetto di specificità dei motivi, rilevando che gli appellanti non si erano confrontati con la ratio decidendi della sentenza di primo grado. Nel ricorso per cassazione hanno denunciato violazione dell’art. 342 c.p.c., sostenendo che l’appello conteneva comunque una critica idonea a investire il mancato rilievo dell’effetto espansivo esterno del giudicato e del contrasto tra giudicati; con il secondo motivo hanno lamentato, in via subordinata, violazione degli artt. 336, comma 2, c.p.c. e 2909 c.c., deducendo che, caduta la declaratoria di inammissibilità, l’appello avrebbe dovuto essere accolto nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, osservando che la sentenza di primo grado aveva motivato il rigetto della domanda di revisione del rendiconto sulla base del fatto che la successiva decisione sulla legittima non aveva inciso sull’attribuzione dei beni, ma solo imposto un conguaglio in denaro; gli appellanti si erano limitati a richiamare la sopravvenuta sentenza favorevole senza misurarsi con tale argomentazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"difetto del necessario requisito di specificità dei motivi di impugnazione"
L’appello deve contenere censure specifiche e confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata; non basta una critica generica o meramente assertiva.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È invocato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto contro la sentenza d’appello.
È richiamato dal secondo motivo in relazione agli effetti della riforma o cassazione della sentenza precedente, ma il motivo è rimasto assorbito.
È richiamato come norma sul giudicato sostanziale, ma la censura non è stata esaminata nel merito per l’assorbimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro dell’importo aggiuntivo del contributo unificato richiamato dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello l’impugnazione è inammissibile se i motivi non si confrontano in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza di primo grado e si limitano a reiterare la tesi già respinta.
- La specificità dei motivi di gravame richiede una critica argomentata delle singole ragioni poste a base della decisione impugnata; il richiamo a un diverso quadro processuale o a una sopravvenienza giuridica non basta se non spiega perché la motivazione di primo grado sarebbe errata.
- Quando la decisione di merito chiarisce che una sopravvenuta pronuncia non ha modificato l’attribuzione dei beni ma ha inciso solo sul piano del conguaglio economico, la parte che invochi la revisione di un rendiconto deve indicare in modo analitico il nesso tra quella pronuncia e l’asserita inefficacia del conto.
- Se il primo motivo di ricorso per cassazione viene respinto perché corretta la declaratoria di inammissibilità dell’appello, il secondo motivo che presuppone l’ammissibilità del gravame resta assorbito.
- In caso di rigetto del ricorso, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
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