Cassazione Civile, Ordinanza n. 34377/2025 del 28/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il militare, rimasto ferito il 27 gennaio 1985 nell'esplosione di due colpi d'arma da fuoco ad opera di ignoti, aveva agito per ottenere il riconoscimento dello status di vittima del dovere, o comunque di soggetto equiparato, e i relativi benefici economici e previdenziali. Il giudice di merito aveva negato il nesso eziologico tra le lesioni e le ragioni di servizio, ritenendo non provata l'ascrivibilità dell'episodio alle attività di contrasto alla criminalità e valorizzando gli esiti delle indagini preliminari e del processo penale, che avevano invece orientato verso una matrice passionale dell'aggressione. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame di fatti decisivi e apparenza/illogicità della motivazione, sostenendo che il riconoscimento amministrativo della dipendenza da causa di servizio, dell'equo indennizzo, della pensione privilegiata e dello speciale distintivo d'onore sarebbe stato trascurato; 2) violazione dell'art. 1, comma 563, della l. n. 266/2005 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., assumendo che la Corte d'appello avesse arbitrariamente escluso il nesso con il servizio e imposto una probatio diabolica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge e vizio motivazionale, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio già scrutinato dai giudici di merito, in presenza di una "doppia conforme". La Corte ha osservato che la sentenza impugnata non aveva ignorato il riconoscimento amministrativo della causa di servizio, ma lo aveva ritenuto recessivo rispetto a una più ampia ricostruzione fattuale fondata sulle indagini e sul processo penale, dalle quali non emergeva la prova del nesso tra l'aggressione e l'attività di servizio. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per contestare la complessiva valutazione delle prove e ottenere una rivalutazione del merito; inoltre è precluso in presenza di una sentenza d'appello che confermi quella di primo grado per le stesse ragioni di fatto (doppia conforme).
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La dedotta violazione di legge non può essere trasformata in una censura diretta a sovvertire l'accertamento fattuale compiuto dai giudici di merito.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei limiti indicati dalla norma.
art. 360, quarto comma, c.p.c.
Richiamato in termini coincidenti al regime della doppia conforme, quale limite alla deduzione del vizio motivazionale.
art. 1, comma 563, legge 23 dicembre 2005, n. 266
La Corte ribadisce che il riconoscimento dello status di vittima del dovere presuppone la prova del nesso tra lesioni e attività di servizio, nesso che nel caso concreto è stato escluso in fatto.
L'onere di provare il nesso costitutivo tra fatto lesivo e attività di servizio incombe su chi domanda il riconoscimento del beneficio.
La censura sulle presunzioni è stata ritenuta, nella sostanza, un tentativo di ottenere una diversa lettura delle risultanze probatorie, non un reale errore di diritto.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente perché coerente, non contraddittoria e fondata su una valutazione completa dei dati fattuali.
Le spese seguono la soccombenza.
Base per la condanna alle spese del giudizio di cassazione.
art. 1, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315
Richiamata per affermare i presupposti dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto, il ricorso per cassazione non può usare l'art. 360, n. 5, c.p.c. per sollecitare una nuova valutazione delle prove, essendo operante la preclusione della doppia conforme.
- Il riconoscimento amministrativo di una causa di servizio o di benefici connessi non è di per sé sufficiente se il giudice, con valutazione di merito coerente e non contraddittoria, accerta l'assenza del nesso eziologico richiesto dalla norma per il beneficio invocato.
- Nei procedimenti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, il fatto costitutivo decisivo è la prova del collegamento tra evento lesivo e attività di servizio o di contrasto alla criminalità, e tale prova grava sul richiedente.
- Le censure formalmente riferite a violazione di legge o a vizi motivazionali sono inammissibili quando, nella sostanza, mirano solo a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio e a sovvertire l'apprezzamento dei fatti compiuto dai giudici di merito.
- Una motivazione che valorizzi in modo coordinato indagini preliminari, esiti del giudizio penale e ulteriori dati oggettivi, spiegando perché essi prevalgano su elementi amministrativi contrari, è idonea a sorreggere il rigetto della domanda di riconoscimento del beneficio.
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