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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34363/2025 del 28/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da due società contro una società e un ex dipendente, deducendo uno storno illecito di clientela e la trasmissione, da parte del dipendente prima delle dimissioni, di dati riservati e informazioni sulla clientela che avrebbero favorito l’acquisizione di clienti da parte della società convenuta, con conseguente perdita del portafoglio clienti e danno all’immagine quantificati in oltre cinque milioni di euro. La Corte d’appello ha rigettato le domande ritenendo insussistenti sia la riservatezza delle informazioni trasmesse, sia l’illiceità dell’acquisizione dei clienti, osservando che questi non appartenevano al distributore e potevano essere lecitamente acquisiti dal produttore. In cassazione le ricorrenti hanno proposto cinque motivi, tutti incentrati su asseriti errori della sentenza d’appello nella qualificazione della concorrenza tra le imprese, nell’interpretazione degli artt. 2105 e 2598 n. 3 c.c., nella valutazione della prova dell’uso di mezzi illeciti per sottrarre la clientela, e nell’omesso esame di fatti e documenti decisivi, oltre che in vizi motivazionali ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso fosse redatto in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. per l’eccessiva e confusa esposizione dei fatti, tale da rendere oscura la pertinenza tra narrazione e censure. Ha inoltre rilevato che le doglianze formulate ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. non indicavano un vero fatto storico decisivo omesso, ma miravano a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e del merito. Infine, anche le censure formalmente qualificate come violazione di legge sono state ritenute inammissibili perché in realtà dirette a contestare l’accertamento dei fatti e la ricostruzione del merito operata dai giudici di merito. Le società ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuno dei controricorrenti e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    esposizione sommaria dei fatti di causa

    Il ricorso deve contenere una chiara, concisa ed essenziale esposizione dei fatti, funzionale a comprendere l’oggetto della pretesa, l’esito dei gradi precedenti e il tenore della sentenza impugnata; un’esposizione oscura o eccessivamente prolissa può determinare l’inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione o falsa applicazione di legge è deducibile solo indicando specificamente le affermazioni di diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumono contrastanti con le norme e con la loro interpretazione; non è consentito utilizzare formalmente il vizio di legge per ottenere una rivalutazione dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non comprende la mera critica alla valutazione delle prove o l’omesso esame di singoli elementi istruttori.

  • art. 2105 c.c.

    Richiamato dalle ricorrenti in relazione all’obbligo di fedeltà del dipendente, ma le doglianze sono state dichiarate inammissibili perché volte a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 2598, n. 3, c.c.

    Richiamato dalle ricorrenti per sostenere la concorrenza sleale mediante mezzi non conformi alla correttezza professionale; la Corte ha però ritenuto che le censure contestassero in realtà gli accertamenti di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussiste il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve offrire una sintetica e intelligibile esposizione dei fatti di causa; una narrazione prolissa, disorganica o frammista a documenti, valutazioni e motivi può integrare il vizio di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. e condurre all’inammissibilità.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un preciso fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente lamentare la mancata considerazione di prove o documenti, né proporre una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito: il ricorrente deve indicare puntualmente quale affermazione di diritto della sentenza impugnata contrasti con la norma applicabile.
  • Quando la censura, pur formalmente proposta come violazione di legge o vizio motivazionale, mira in sostanza a sovvertire la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito, essa è inammissibile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcorrenza slealeMobbingResponsabilità professionale
RamiProcesso civileCommercialeLavoroResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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