Cassazione Civile, Ordinanza n. 34326/2025 del 28/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore autonomo)
La controversia
Il soggetto opponente ha proposto davanti al Tribunale in funzione di giudice del lavoro opposizione avverso un’intimazione di pagamento emessa dall’agente della riscossione e relativa a due avvisi di addebito per contributi previdenziali non versati alla gestione commercianti. Il Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo applicabile il criterio del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente creditore, previsto dall’art. 444, terzo comma, c.p.c. per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro. Con il ricorso per regolamento di competenza, l’opponente ha sostenuto invece che la controversia riguardasse contributi dovuti da un lavoratore autonomo e non da un datore di lavoro, con conseguente applicazione del criterio generale del primo comma dell’art. 444 c.p.c., fondato sulla residenza dell’attore. L’ente previdenziale ha aderito a tale impostazione; l’agente della riscossione è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha escluso che trovasse applicazione il criterio speciale del terzo comma dell’art. 444 c.p.c., perché esso riguarda solo le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e non è estensibile o analogicamente applicabile ai lavoratori autonomi. Poiché la pretesa contributiva concerneva la gestione commercianti e quindi un obbligo contributivo facente capo a un lavoratore autonomo, la competenza territoriale è stata individuata nel Tribunale del luogo di residenza dell’opponente, cioè il Tribunale di Civitavecchia, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto, anche per le spese.
Norme richiamate
Per l’opposizione all’esecuzione, in assenza di un’esecuzione già iniziata, si applicano le regole proprie delle controversie di lavoro e previdenziali.
L’opposizione all’esecuzione è soggetta alle norme del rito lavoro, salvo che l’esecuzione sia già iniziata, nel qual caso opera la competenza del giudice dell’esecuzione.
primo comma e terzo comma
Il primo comma detta il criterio generale della competenza nel luogo di residenza dell’attore; il terzo comma, che attribuisce rilievo alla sede dell’ufficio dell’ente, è eccezionale e vale solo per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro, senza possibilità di applicazione estensiva o analogica ai lavoratori autonomi.
art. 86 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
È richiamato come disposizione che ha modificato l’art. 444 c.p.c., confermando il sistema dei criteri territoriali nelle controversie previdenziali.
Massime di principio
- Nelle controversie previdenziali relative a contributi dovuti da lavoratori autonomi, la competenza territoriale si determina in base alla residenza dell’attore, ai sensi dell’art. 444, primo comma, c.p.c.
- La previsione del foro della sede dell’ufficio dell’ente creditore prevista dall’art. 444, terzo comma, c.p.c. costituisce eccezione al criterio generale e non può essere estesa per analogia a soggetti diversi dai datori di lavoro.
- Quando l’opposizione riguarda soltanto avvisi di addebito o intimazioni di pagamento e non risulta iniziata l’esecuzione, opera il rito proprio delle controversie di lavoro e previdenziali ai fini dell’individuazione della competenza.
- Per stabilire il foro competente occorre qualificare in concreto la posizione del debitore contributivo: se non vi è rapporto datoriale, non si applica il criterio speciale riservato ai datori di lavoro.
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