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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34286/2025 del 27/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente)

La controversia

La controversia nasce dalla cessazione di un rapporto di agenzia. In primo grado era stata esclusa la giusta causa del recesso intimato dalla preponente e quest'ultima era stata condannata a corrispondere varie somme, tra cui indennità sostitutiva del preavviso, FIRR, indennità suppletiva di clientela e differenze provvigionali. In appello, la domanda dell'agente sulle provvigioni relative a due singoli affari era stata respinta: per la vendita alla società ELCO la Corte territoriale aveva ritenuto maturata la prescrizione quinquennale; per la vendita alla società MMV aveva negato il diritto alla provvigione per difetto di un contributo causale dell'agente. Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi: con il primo si deduce violazione degli artt. 2948 n. 4 e 2946 c.c. e nullità della motivazione, sostenendo che la provvigione relativa a un singolo affare concluso direttamente dalla preponente nella zona esclusiva dell'agente ha natura episodica e quindi si prescrive in dieci anni, non in cinque; con il secondo si deduce violazione degli artt. 414 e 434 c.p.c. e dell'art. 1748 c.c., lamentando che la Corte d'appello avrebbe errato nel non riconoscere le provvigioni richieste per l'affare MMV, che il ricorrente qualifica come provvigioni dovute per affari non conclusi dall'agente. La Corte accoglie il primo motivo, ritenendo che il credito per la provvigione indiretta, sorto da un singolo affare concluso direttamente dalla preponente, non abbia natura periodica e sia soggetto alla prescrizione ordinaria decennale; dichiara inammissibile il secondo motivo perché mira a sovvertire un accertamento di merito sulla mancanza di un contributo dell'agente alla conclusione dell'affare e tenta, inoltre, una non consentita modifica della domanda in sede di memoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato inammissibile il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo concernente la prescrizione della provvigione relativa all'affare ELCO e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, perché riesamini nel merito la questione applicando il principio secondo cui la provvigione indiretta dovuta per il compimento isolato di un singolo affare da parte della preponente si prescrive ordinariamente in dieci anni. La Corte di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1748 c.c.

    La preponente può concludere direttamente singoli affari nella zona dell'agente; da tali affari sorge il diritto dell'agente alla provvigione indiretta. Se l'affare diretto è isolato, il correlato credito dell'agente non ha natura periodica.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Si applica alle somme dovute periodicamente, come le provvigioni ordinarie liquidate con cadenza ricorrente nel rapporto di agenzia.

  • art. 2946 c.c.

    Si applica, invece, al credito per provvigione indiretta derivante da un singolo affare concluso direttamente dalla preponente, perché credito episodico e non periodico.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare violazione di legge sostanziale in relazione alla prescrizione e alla qualificazione del credito provvigionale.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per censurare la motivazione apparente della sentenza impugnata sul tema della prescrizione.

  • art. 414 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente nel secondo motivo per lamentare un problema di corretta individuazione e interpretazione della domanda introduttiva.

  • art. 434 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente nel secondo motivo sempre sotto il profilo dell'interpretazione della domanda e del relativo devolutum.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il controllo sul fatto storico e sulla motivazione non consente un riesame del merito; nel caso concreto il vizio non è stato ritualmente dedotto ed era comunque precluso dalla doppia conforme.

Massime di principio

  • Nel rapporto di agenzia, le provvigioni ordinarie maturate per affari promossi dall'agente sono soggette alla prescrizione quinquennale quando si inseriscono in una serie continuata di rapporti con liquidazione periodica.
  • Quando la preponente conclude direttamente, in modo isolato e non continuativo, un singolo affare nella zona dell'agente, il diritto dell'agente alla provvigione indiretta ha natura episodica e si prescrive ordinariamente in dieci anni.
  • La qualificazione del credito come periodico o episodico dipende dalla struttura concreta del rapporto e dal carattere isolato o continuativo dell'affare, non dalla sola entità economica dell'operazione.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere un nuovo esame del merito circa la sussistenza del contributo causale dell'agente alla conclusione dell'affare, salvo i limiti del vizio motivazionale dedotto nei ristretti termini di legge.
  • Non è ammissibile modificare in memoria il petitum o la natura della domanda rispetto a quanto risulta dal ricorso introduttivo e dalla sua letterale formulazione.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

Testo integrale

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