Cassazione Civile, Ordinanza n. 34357/2025 del 28/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (preponente)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da un agente avverso il decreto del Tribunale che aveva respinto la richiesta di ammissione al passivo di crediti derivanti da un rapporto di agenzia: provvigioni per più trimestri, provvigioni su ordini raccolti per una stagione successiva, indennità sostitutiva del preavviso e indennità di scioglimento del rapporto, con privilegio. Il tribunale aveva escluso parte delle provvigioni per mancanza di prova degli ordini e dell'accettazione, aveva accolto la compensazione opposta dalla procedura su un'altra posta e aveva negato l'indennità di preavviso ritenendo legittimo il recesso della preponente secondo il contratto e l'art. 1750 c.c. Nel ricorso per cassazione l'opponente ha dedotto sei censure: violazione delle norme sulla verifica del passivo e del principio di non contestazione; nullità per contraddittorietà della motivazione; errata individuazione del momento costitutivo del diritto alla provvigione e del relativo onere probatorio; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per il mancato riconoscimento di fatti e documenti; erronea valutazione probatoria delle fatture elettroniche; violazione dei criteri di interpretazione del contratto con riguardo alla clausola sul preavviso e alla disciplina collettiva richiamata.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondate le censure relative alla pretesa efficacia del principio di non contestazione nello stato passivo, alla dedotta contraddittorietà della motivazione, alla violazione delle regole sull'onere della prova e alla valutazione di prove documentali e fatture. In particolare ha affermato che l'onere di provare i fatti costitutivi del credito provvigionale resta in capo all'agente e che la mancata contestazione non comporta di per sé l'ammissione automatica al passivo. Ha inoltre confermato che le fatture non hanno efficacia probatoria nei confronti del curatore/procedura nel giudizio di opposizione allo stato passivo. Quanto al preavviso, ha reputato inammissibile la censura sull'interpretazione del contratto, osservando che il giudice di merito aveva dato una lettura plausibile della clausola contrattuale e che in cassazione non può essere chiesta una diversa interpretazione più favorevole. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
R.D. n. 267/1942, artt. 93, 96, 98
Le norme sulla formazione e opposizione allo stato passivo non impediscono al giudice di verificare d'ufficio l'esistenza dei fatti costitutivi del credito e della titolarità del diritto, anche a fronte di eventuale non contestazione.
art. 115 c.p.c.
La non contestazione può rilevare come relevatio ab onere probandi, ma il suo accertamento è rimesso al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo entro limiti molto ristretti; nello stato passivo non determina automaticamente l'ammissione del credito.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o nega di applicare la regola di valutazione imposta dalla legge; non basta lamentare un cattivo apprezzamento delle prove.
art. 2697 c.c.
La violazione è denunciabile solo quando l'onere della prova sia stato attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione delle prove o la mancanza di prova del fatto costitutivo.
art. 1748 c.c.
Nel rapporto di agenzia il diritto alla provvigione è stato ricostruito dal giudice di merito, nel caso concreto, come subordinato per contratto anche all'avvenuto pagamento del prezzo da parte del cliente; tale accertamento è stato ritenuto non sindacabile nei limiti prospettati.
art. 1749 c.c.
L'eventuale inadempimento degli obblighi informativi del preponente non fa sorgere automaticamente il diritto alla provvigione, ma serve a consentire all'agente di assolvere al proprio onere probatorio anche mediante esibizione documentale.
art. 1750 c.c.
Nel contratto di agenzia a tempo indeterminato ciascuna parte può recedere con il preavviso previsto dalle parti, nei limiti minimi legali; la clausola contrattuale può essere interpretata dal giudice di merito in senso coerente con tale disciplina.
art. 21 d.P.R. n. 633/1972
È invocato dal ricorrente per l'efficacia delle fatture elettroniche, ma la Corte ribadisce che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, le fatture non hanno efficacia probatoria vincolante nei confronti della procedura.
art. 2709 c.c.
L'efficacia probatoria dei libri e delle scritture contabili tra imprenditori non si applica nei confronti del curatore/procedura concorsuale nel giudizio di insinuazione al passivo.
art. 2710 c.c.
Come per l'art. 2709 c.c., la regola probatoria tra imprenditori non vale contro il curatore nel giudizio di ammissione al passivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la mancata contestazione del credito da parte della procedura non comporta automaticamente l'ammissione del credito: il giudice deve comunque verificare d'ufficio la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non è sufficiente censurare l'esito della valutazione delle prove o la ritenuta mancanza di prova del fatto costitutivo.
- La censura ex art. 115 o 116 c.p.c. non può risolversi in una richiesta di nuovo apprezzamento del materiale probatorio; in cassazione è ammissibile solo nei limiti del vizio di motivazione radicale o dell'erronea attribuzione di valore legale alla prova.
- Nel rapporto di agenzia, il diritto alla provvigione resta soggetto alla prova dei fatti costitutivi allegati dall'agente; l'eventuale inadempimento del preponente agli obblighi informativi non sostituisce tale prova, ma può solo agevolarne l'assolvimento.
- Le fatture e le scritture contabili dell'imprenditore non hanno efficacia probatoria vincolante nei confronti della procedura concorsuale nel giudizio di opposizione allo stato passivo.
- L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando la lettura adottata sia una delle interpretazioni plausibili del testo negoziale, anche se non la più favorevole alla parte ricorrente.
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