Cassazione Civile, Ordinanza n. 28233/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il cittadino pakistano aveva adito il Tribunale di Torino dopo il rigetto della Commissione territoriale, chiedendo il riconoscimento della sola protezione umanitaria. A fondamento della domanda aveva riferito di essere fuggito dal Pakistan per violenze subite dalla famiglia della fidanzata. Il Tribunale rigettava la richiesta e l'interessato proponeva ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo articolato in due capi, la violazione di varie disposizioni nazionali e sovranazionali: il primo capo in tema di protezione sussidiaria, il secondo in tema di protezione umanitaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo capo era inammissibile perché davanti al Tribunale era stata richiesta soltanto la protezione umanitaria, sicché non vi era interesse o pertinenza a censurare il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo capo perché meramente assertivo e privo di confronto con le concrete ragioni poste dal Tribunale a base del rigetto, limitandosi a richiamare disposizioni normative senza criticare la motivazione del decreto impugnato. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per l'aspecificità del controricorso ministeriale. È stato infine dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998
protezione c.d. umanitaria
La Corte lo richiama come base normativa dell'unica domanda proposta davanti al Tribunale, evidenziando che il ricorso non poteva introdurre censure sulla protezione sussidiaria mai domandata in primo grado.
Il controricorso del Ministero, per aspecificità e mancato chiaro riferimento alla vicenda, è stato ritenuto non idoneo a integrare i requisiti minimi previsti per la rituale costituzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato quale parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri il mancato riconoscimento di una tutela non domandata nel giudizio di merito, poiché difetta di pertinenza rispetto alla decisione impugnata.
- È inammissibile il motivo che si limiti a riportare norme astratte senza confrontarsi con le specifiche rationes decidendi del provvedimento impugnato.
- Nel ricorso per cassazione è necessario un effettivo attacco alla motivazione del giudice di merito; la mera elencazione di disposizioni di legge non integra una critica idonea.
- L'inammissibilità del ricorso consente, ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
- Se il controricorso non è specifico o non è chiaramente riferibile alla vicenda, la Corte può escludere una statuizione sulle spese.
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