Cassazione Penale, Sentenza n. 36583/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per violazione dell'obbligo di soggiorno nel Comune di Gioia Tauro (art. 75, comma 2, d.lgs. 6/9/2011, n.159), per essere stato trovato il 1° novembre 2013 nel Comune limitrofo di Rosarno come passeggero di un'autovettura. I motivi di ricorso erano: (1) vizio di motivazione e violazione di legge sul giudizio di responsabilita', sostenendo che lo sconfinamento poteva essere avvenuto per volontà esclusiva della guidatrice senza il consenso del passeggero; (2) vizio di motivazione per mancato riconoscimento della causa di non punibilita' di cui all'art. 131-bis cod. pen., richiesta in appello ma non motivatamente respinta in sentenza; (3) violazione di legge e vizio di motivazione per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, dedotte per comportamento collaborativo successivo al reato; (4) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata applicazione di pene sostitutive della detenzione, nonostante la brevità della pena e la non automatica esclusione per precedenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso nel suo complesso infondato. Sul primo motivo ha ritenuto il motivo inammissibile perche' implica una rivalutazione delle prove e della persuasione del giudice di merito, sindacato non consentito in sede di legittimita'; ha ritenuto logica e sufficiente la motivazione del merito circa la consapevolezza dell'imputato, essendo lo sconfinamento di circa sei chilometri e l'imputato noto dei luoghi. Sul secondo motivo ha ritenuto infondato il rilievo sull'art. 131-bis: la mancata espressa trattazione puo' risultare implicitamente dalla struttura argomentativa della sentenza; qui la Corte d'appello aveva richiamato i precedenti condanne dell'imputato, incluso per violazioni analoghe, configurando la condotta abituale e quindi un presupposto ostativo all'applicazione della particolare tenuità. Il terzo motivo e' inammissibile perche' le attenuanti generiche non erano state dedotte in sede di appello, per cui non possono essere censurate in cassazione. Il quarto motivo e' infondato: in assenza di esplicita richiesta di pene sostitutive l'autorita' di merito conserva discrezionalita' e l'omessa proposta non comporta nullita' della sentenza. Conseguentemente la sentenza impugnata e' confermata e il ricorso e' respinto (art. 616, comma 1, cod. proc. pen.).
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 75, comma 2
Norma che incrimina la violazione dell'obbligo di soggiorno imposto con misura di prevenzione; usata come fattispecie-ombra del reato per il quale il ricorrente e' stato condannato.
Cause di non punibilita' per particolare tenuità del fatto possono essere richieste anche in appello ma la loro esclusione puo' risultare anche implicitamente dalla struttura argomentativa della sentenza; l'applicazione del beneficio e' preclusa se ricorre comportamento abituale, valutato alla luce di precedenti per fatti della stessa indole.
disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 173
Limiti alla formulazione del ricorso in Cassazione: il ricorso deve attenersi ai limiti stabiliti per la cassazione e non puo' esigere una rivalutazione integrale delle prove salvo profili di vizio logico-giuridico.
codice di procedura penale, art. 606, comma 3, ultimo periodo
Procedura di Cassazione non ammette censure su circostanze non dedotte nei motivi di appello; cio' rende inammissibili censure su attenuanti non sollevate in appello.
codice di procedura penale, art. 545-bis, comma 1
L'omessa formulazione dell'avviso relativo alle pene sostitutive non determina necessariamente nullita' della sentenza quando non sia stata fatta richiesta dell'imputato; il giudice di merito ha discrezionalita' sulle sanzioni sostitutive.
codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Regola sulle conseguenze della decisione della Corte di Cassazione; qui richiamata in relazione all'esito negativo del ricorso.
Massime di principio
- In sede di cassazione non e' ammessa la rivalutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi: le questioni di fatto sulla consapevolezza o volontarieta' vanno solitamente risolte dal giudice di merito e sono inammissibili se presentano mera richiesta di riconsiderazione probatoria.
- La richiesta di applicazione della causa di non punibilita' di cui all'art. 131-bis puo' essere implicitamente respinta: se la motivazione del giudice di merito richiama elementi che escludono la tenuità, la mancata esplicita pronuncia non impedisce la negazione del beneficio.
- La presenza di precedenti, e in particolare di condanne per fatti della stessa indole o per ripetute violazioni della stessa misura, integra l'elemento di abitualita' che ostacola l'accesso alla particolare tenuità.
- Le censure per mancato riconoscimento di attenuanti generiche non possono essere proposte in Cassazione se non erano state dedotte in appello; il rispetto delle deduzioni in sede di merito e' requisito di ammissibilita'.
- Per le pene sostitutive il giudice di merito ha discrezionalita' e, in assenza di una esplicita richiesta da parte dell'imputato, l'omessa proposta non comporta automaticamente l'annullamento della sentenza.
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