Cassazione Penale, Ordinanza n. 09059/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, confermando la condanna di primo grado, gli aveva irrogato mesi nove di arresto ed euro 1.000 di ammenda per il porto ingiustificato di un coltello. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo, da un lato, che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare se il porto dell'oggetto fosse avvenuto in circostanze di tempo e luogo tali da renderlo concretamente idoneo ad offendere persone e, dall'altro, che avrebbe respinto senza adeguata motivazione sia la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. sia la qualificazione del fatto come di lieve entità ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 110/1975.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza e aspecificità. Ha rilevato che la doglianza non si confrontava con la sentenza impugnata, la quale non aveva qualificato il coltello come oggetto indeterminato atto ad offendere, ma lo aveva descritto come strumento da punta e taglio atto ad offendere, il cui porto ingiustificato è vietato indipendentemente dalla concreta e immediata utilizzabilità offensiva nelle circostanze del caso. Ha inoltre ritenuto infondata la censura sull'art. 131-bis c.p., osservando che la sentenza di merito aveva escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando le modalità della condotta, la detenzione dell'arma in un luogo di pronto e immediato accesso e la personalità del reo, gravata da precedenti penali anche per rapina aggravata. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, il ricorrente è stato condannato al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4, comma 2; art. 4, comma 3
Per gli oggetti specificamente indicati nella prima parte del comma 2 il porto costituisce reato se avviene senza giustificato motivo; per gli oggetti non specificamente indicati occorre anche la loro chiara utilizzabilità offensiva in relazione a tempo e luogo. Il coltello da punta e taglio è trattato come oggetto la cui detenzione/porto è vietata in sé, se ingiustificata.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando le modalità della condotta e la personalità del reo non consentono di qualificare il fatto come tenue.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000
È richiamata quale criterio per subordinare la condanna alla Cassa delle ammende alla mancanza di elementi che attestino l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Gli oggetti espressamente indicati dall'art. 4, comma 2, della legge n. 110/1975, quando abbiano natura di strumenti da punta e taglio atti ad offendere, integrano il reato per il solo porto senza giustificato motivo, senza che sia necessario accertare una particolare situazione di tempo e luogo che ne renda offensivo l'uso.
- La censura per vizio di motivazione è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si fonda su una premessa fattuale non corrispondente alla motivazione effettivamente resa.
- La particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. può essere esclusa in base alle modalità concrete della condotta e alla personalità dell'agente, inclusi precedenti penali significativi, soprattutto quando l'arma sia custodita in un luogo di immediato accesso.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
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