Cassazione Penale, Sentenza n. 11098/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'appello presentato in nome di Roberto Fabbri contro la sentenza di condanna del Tribunale di Rimini (28/09/2012) per i reati previsti dagli artt. 385, commi primo e terzo, e 624-bis c.p. L'appello era stato ritenuto generico dalla Corte territoriale perché, a suo avviso, non contestava criticamente la motivazione di primo grado né spiegava le ragioni per cui la valutazione comparativa tra attenuanti generiche e recidiva avrebbe dovuto essere diversa. Nel ricorso di cassazione si denunciava che l'appello aveva invece indicato elementi specifici non valutati dal primo giudice (il comportamento collaborativo e confessorio dell'imputato, le sue condizioni di indigenza, il limitato quantitativo di carburante rinvenuto pari a 110 litri, il modesto valore economico del bene e le modalità "raffazzonate" del furto) che avrebbero potuto portare a una diversa prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti recidive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo che l'atto di appello conteneva le "linee essenziali" delle ragioni volte a sollecitare una diversa valutazione rispetto alla sentenza di primo grado: l'appellante aveva indicato specifici elementi di fatto non considerati nella motivazione di primo grado che, secondo la difesa, avrebbero potuto determinare un diverso bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva. Perciò la decisione di inammissibilità della Corte d'appello è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Bologna per il giudizio di merito.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 581
art. 581 cod. proc. pen. (ex riforma legge 23 giugno 2017, n. 103)
Dopo la riforma del 2017 il giudice d'appello deve verificare che l'appello indichi almeno le linee essenziali delle ragioni per ottenere una diversa risposta rispetto alla sentenza impugnata; l'assenza di questa indicazione legittima la declaratoria di inammissibilità, ma la corte deve accertare che l'atto non presenti elementi identificabili con sufficiente precisione
Codice di procedura penale, art. 591
art. 591, comma 1, lett. c) e art. 591, comma 2 cod. proc. pen.
Norme che regolano le cause di inammissibilità dell'impugnazione: la Corte ha invocato il criterio della specificità dell'atto di appello ai fini dell'inammissibilità; tuttavia la Cassazione ha ritenuto che nell'atto difensivo fossero presenti elementi sufficienti a soddisfare la soglia di specificità richiesta
Codice di procedura penale, art. 606
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
Articolo richiamato nella censura del ricorso per definire le voci di doglianza rilevabili in cassazione (vizi di motivazione, inosservanza di norme di diritto, contraddittorietà); la Cassazione ha valutato la correttezza dell'applicazione delle norme processuali sulla ammissibilità
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 173
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti della motivazione in cassazione; la Corte ha enunciato il motivo in misura essenziale nei limiti previsti dall'art. 173
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6
Richiamato dalla difesa per sostenere l'obbligo di interpretare le norme processuali in modo da garantire l'effettività dell'accesso alla giurisdizione; la Corte sottolinea che tale principio incoraggia un orientamento che non precluda indebitamente il diritto di impugnare
Norma sui criteri per la valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti; la difesa ha richiamato specifici indici di valutazione (quantità, valore, modalità) come ragioni per una diversa ponderazione rispetto alla recidiva
Norma sostanziale (reati contestati)
artt. 385, commi primo e terzo; 624-bis cod. pen.
Capo di imputazione originario: la sentenza di primo grado aveva condannato Fabbri per tali reati; la questione di ammissibilità dell'appello ha avuto ad oggetto il bilanciamento delle circostanze ai fini della sanzione
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma procedurale che disciplina le conclusioni scritte e la requisitoria del Pubblico Ministero in Cassazione; richiamata in riferimento agli atti presentati dalle parti
Massime di principio
- Dopo la riforma del 2017 dell'art. 581 c.p.p., l'atto di appello deve contenere almeno le "linee essenziali" delle ragioni per cui si chiede una diversa valutazione: non è richiesta una esposizione analitica completa, ma bisogna identificare con accettabile precisione i punti contestati e le ragioni essenziali per cui si contesta la valutazione di primo grado
- Un'appello non è automaticamente generico se contiene elementi di fatto o valutazioni circostanziali non presi in considerazione dal giudice di primo grado (es. quantità del bene sottratto, valore economico, modalità del fatto, comportamento collaborativo); tali elementi possono essere sufficienti a integrare la specificità richiesta
- La Corte d'appello deve valutare concretamente se l'atto d'impugnazione consente di individuare i rilievi mossi; un rigetto per genericità è illegittimo quando l'appello indica elementi specifici che, se ri-esaminati, potrebbero condurre a diversa ponderazione delle circostanze
- Il principio di effettività dell'accesso alla giustizia (art. 6 CEDU) deve orientare l'interpretazione delle norme processuali verso soluzioni che non precludano indebitamente il diritto d'impugnare; ciò non elimina la soglia di specificità ma ne influenza l'applicazione a favore dell'esame di merito quando le ragioni sono individuabili
- Per i difensori: quando si propone appello, conviene esplicitare chiaramente quali elementi di fatto o di diritto si ritengono stati trascurati o valutati in modo erroneo dal primo giudice (inclusi dati numerici, stime del danno o profitto, descrizione delle modalità del fatto e conseguenze personali) per ridurre il rischio di declaratoria di inammissibilità
- Per i giudici: prima di dichiarare inammissibile un appello per genericità, occorre verificare se dall'atto emergano, anche sinteticamente, punti di critica riferiti alla motivazione di primo grado che consentano al giudice d'appello di esercitare il sindacato di merito
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10931/2024 del 15/03/2024
- Sentenza penale · 15 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10932/2024 del 15/03/2024
- Sentenza penale · 15 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10933/2024 del 15/03/2024
- Sentenza penale · 15 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10934/2024 del 15/03/2024
- Sentenza penale · 15 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10937/2024 del 15/03/2024
- Sentenza penale · 15 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10938/2024 del 15/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →