Cassazione Civile, Ordinanza n. 07078/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto collegato a un contratto di compravendita del 5 luglio 2013 e agli adempimenti necessari per una pratica da presentare al GSE nell’ambito del meccanismo di incentivazione richiamato in sentenza. La Corte d’appello aveva ritenuto inadempiente la società incaricata della gestione della pratica e, per effetto della cancellazione della società dal Registro delle imprese, aveva condannato in solido i due ex soci a restituire quanto la controparte aveva già corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado e a rifondere le spese. In cassazione i ricorrenti hanno articolato sei motivi: 1) violazione di norme sulla diligenza e sulla procedura amministrativa, contestando l’affermazione secondo cui la società avrebbe impedito al GSE di ricevere informazioni necessarie; 2) violazione dell’art. 2495 c.c., sostenendo che la condanna dei soci non potesse superare quanto da loro riscosso in sede di liquidazione e che, comunque, interessi e spese non sarebbero dovuti oltre tale limite; 3) violazione dell’art. 346 c.p.c., deducendo che le istanze istruttorie respinte in primo grado erano state riproposte in appello e che la Corte d’appello non si era pronunciata; 4) violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c., sostenendo che non vi fosse inadempimento ma impossibilità della prestazione per causa non imputabile, essendo stati espletati tutti gli adempimenti con diligenza professionale e dovendosi imputare l’esito negativo al fatto di terzi (GSE); 5) omesso esame di un fatto decisivo, relativo all’individuazione dei documenti da inviare al GSE; 6) ulteriore omesso esame di un fatto decisivo, ancora sulla documentazione da trasmettere al GSE e su una comunicazione del tecnico incaricato. La controricorrente ha eccepito la tardività della notifica del ricorso, perché la sentenza d’appello era stata notificata il 14 gennaio 2021 e il ricorso era stato poi notificato oltre il termine breve di sessanta giorni; i ricorrenti hanno invocato l’errore nell’indirizzo del difensore della controparte, ma la Corte ha ritenuto che il corretto indirizzo fosse già desumibile dagli atti e che la mancata notifica tempestiva dipendesse da negligenza del difensore. In via aggiuntiva, la Corte ha osservato che i motivi erano comunque inammissibili perché in larga parte diretti a ottenere una diversa valutazione del merito, il secondo motivo introduceva un novum e il terzo difettava di autosufficienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardiva notificazione rispetto al termine breve decorrente dalla notifica della sentenza d’appello. Ha inoltre osservato, ad abundantiam, che anche i motivi sarebbero stati in larga parte inammissibili perché volti a una rivalutazione del merito, perché uno dei motivi introduceva una questione nuova e perché il motivo sulle istanze istruttorie non era autosufficiente. Ha compensato le spese di lite per la totale difformità delle decisioni di merito e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per dedotte violazioni di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
è richiamato per i motivi denuncianti omesso esame di fatti decisivi
dalla notifica della sentenza decorre il termine breve di sessanta giorni per impugnare
le domande e istanze non accolte devono essere specificamente riproposte in appello; la censura è inammissibile se non autosufficiente
richiamato per la diligenza professionale nell’adempimento e nella gestione della notifica
richiamato per l’asserita responsabilità da inadempimento e per la dedotta impossibilità non imputabile
la responsabilità dei soci della società cancellata è limitata a quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002
l’ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso
S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315
richiamata per l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- La notificazione del ricorso per cassazione eseguita oltre il termine breve è inammissibile quando la parte ricorrente non dimostri che il ritardo derivi da causa non imputabile; l’errore nell’indirizzo del difensore, se evitabile con l’ordinaria diligenza professionale, non scusa la tardività.
- I motivi di ricorso per cassazione non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o della sufficienza dell’adempimento, perché tale censura è estranea al sindacato di legittimità.
- La responsabilità dei soci di società cancellata è azionabile nei limiti di quanto percepito in sede di liquidazione; la condanna non può eccedere quel limite.
- Le censure in cassazione su questioni o fatti non specificamente riproposti o non autosufficientemente illustrati sono inammissibili.
- L’omesso esame di un fatto decisivo è denunciabile solo se il fatto è realmente decisivo e già discusso tra le parti, non quando la censura mira solo a contestare l’apprezzamento probatorio del giudice di merito.
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