Cassazione Civile, Ordinanza n. 20085/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (distributore)
La controversia
Una società aveva convenuto in giudizio il distributore elettrico chiedendo l'accertamento dell'inadempimento contrattuale per non aver eseguito nei termini pattuiti i lavori di allaccio e fornitura di energia elettrica, con condanna all'esecuzione dei lavori secondo i parametri di legge e al risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda ritenendo che, in base alle condizioni generali di contratto, il ritardo non fosse imputabile al fornitore poiché non era stata ottenuta la concessione di servitù necessaria e che la durata dei lavori dovesse essere ricalcolata per effetto di tale evenienza sopravvenuta. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 112 e 99 c.p.c. per asserita omessa pronuncia sulla domanda di inadempimento e, con il secondo, omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la nota del 22 febbraio 2007, valorizzata dalla Corte territoriale, non sarebbe stata ricevuta e sarebbe stata quindi travisata la prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di merito non aveva pronunciato oltre i limiti della domanda, ma aveva semplicemente qualificato e interpretato la pretesa attorea e deciso nel merito che, alla luce della clausola contrattuale richiamata, non vi fosse inadempimento del distributore. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, in presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. era precluso; inoltre la ratio decidendi dei giudici di merito non dipendeva dalla nota del 22 febbraio 2007, ma dalla clausola contrattuale che escludeva la responsabilità in caso di mancata autorizzazione alla servitù. Non sono state liquidate spese per mancata difesa dell'intimata; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il divieto di ultrapetizione/extrapetizione impedisce al giudice di attribuire un bene diverso da quello domandato o di introdurre nuovi fatti nel thema decidendum, ma non gli impedisce di decidere sulla base di diverse argomentazioni giuridiche rispetto a quelle prospettate dalle parti.
Richiamato congiuntamente all'art. 112 c.p.c. come parametro della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dell'iniziativa di parte nel processo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge invocato dalla ricorrente per lamentare la pretesa omissione di pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 consente il sindacato solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo; in presenza di doppia conforme la censura è preclusa dall'art. 348-ter c.p.c.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
Nell'ipotesi di doppia conforme preclude la deduzione del vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti del rigetto, la Corte dà atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamata quale legge di conversione del D.L. n. 83 del 2012 che ha riformulato l'art. 360, n. 5, c.p.c.
Richiamato quale fonte della novella dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamata in relazione alla disciplina dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice di merito resta entro il perimetro della domanda sostanziale e si limita a qualificarla giuridicamente in modo diverso da quanto prospettato dalla parte.
- La corrispondenza tra chiesto e pronunciato va valutata sul contenuto sostanziale della pretesa e non sulla sola formula letterale delle conclusioni.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione, in caso di doppia conforme, per effetto della preclusione prevista dall'art. 348-ter c.p.c.
- Quando la decisione di merito si fonda su una specifica clausola contrattuale che esclude la responsabilità per un evento sopravvenuto, è decisivo il correttivo contrattuale e non la discussione su singole comunicazioni o su profili di fatto non incidenti sulla ratio decidendi.
- Il sindacato di legittimità non può essere trasformato in un riesame del merito, specie quanto alle valutazioni sulla negligenza o meno della condotta di una parte.
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