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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18122/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un soggetto già nominato Difensore Civico regionale aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente causati dall'illegittima adozione degli atti regionali relativi alla sua nomina, poi annullata dal giudice amministrativo per tardiva convocazione del Consiglio regionale rispetto al termine previsto dalla legge regionale. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda solo in parte, liquidando una somma a titolo risarcitorio; la Regione aveva proposto appello chiedendo il rigetto integrale o, in subordine, la riduzione del danno, e la corte d'appello aveva riformato la decisione rigettando la domanda. Il soccombente in appello ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 1337 e 1375 c.c. perché la corte territoriale avrebbe erroneamente escluso il suo incolpevole affidamento nella legittimità della nomina, valorizzando il fatto che egli aveva ricevuto notifica dell'impugnazione e aveva partecipato al giudizio amministrativo. Il ricorrente sosteneva che la responsabilità dell'amministrazione dovesse essere ricondotta al contatto sociale e alla violazione di correttezza e buona fede, e che il danno andasse commisurato alla perdita degli emolumenti del mandato e delle ulteriori occasioni lavorative e professionali sacrificate in ragione della nomina.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato il merito del motivo di ricorso perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso. Ha osservato che, ai sensi dell'art. 369, comma 2, c.p.c., il ricorrente avrebbe dovuto depositare la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, o comunque la documentazione idonea a dimostrare la tempestività dell'impugnazione. Nel caso concreto, tale documentazione non risultava depositata né presente nel fascicolo della controricorrente, e non era applicabile il principio che esclude l'improcedibilità quando la notifica della sentenza risulti comunque dalla documentazione già disponibile al giudice, poiché qui il ricorso era stato notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. È stata quindi dichiarata l'improcedibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    La Regione lo invocava per negare la propria responsabilità aquiliana per difetto di colpa; la Corte non entra nel merito della questione, perché arresta il giudizio per improcedibilità.

  • artt. 1337 e 1375 c.c.

    Erano le norme richiamate dal ricorrente per fondare la pretesa risarcitoria su buona fede e correttezza; la Corte non ne valuta l'applicazione per improcedibilità del ricorso.

  • art. 342 c.p.c.

    Era stata invocata in appello dalla parte vittoriosa per eccepire l'inammissibilità dell'appello; il testo non riferisce una decisione sul punto da parte della Cassazione.

  • art. 348 bis c.p.c.

    Era stato richiamato per sostenere l'inammissibilità dell'appello; la Corte di cassazione non affronta il relativo profilo.

  • art. 369, comma 2, c.p.c.

    copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta

    La mancata produzione, nel termine previsto, della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione comporta improcedibilità del ricorso, salvo che la documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 372 c.p.c.

    È richiamato come base dell'orientamento che consente, entro il termine perentorio, il deposito separato di documenti rilevanti per l'ammissibilità/procedibilità del ricorso.

  • art. 370, comma 3, c.p.c.

    È citato nel principio delle Sezioni Unite che esclude l'improcedibilità quando la documentazione sulla notifica sia già nella disponibilità del giudice tramite il controricorrente.

  • art. 325 c.p.c.

    È richiamato per il collegamento tra notifica della sentenza e termine breve di impugnazione.

  • art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso è improcedibile se il ricorrente non deposita la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, quando la sentenza sia stata notificata e la documentazione non risulti comunque già disponibile al giudice.
  • La finalità del deposito della sentenza notificata è consentire il controllo officioso sulla tempestività del ricorso rispetto al termine breve di impugnazione e preservare il giudicato formale.
  • L'improcedibilità può essere evitata solo se, nonostante la mancata produzione da parte del ricorrente, la prova della notificazione e gli atti necessari siano comunque presenti nel fascicolo o acquisiti secondo i meccanismi processuali ammessi dalla giurisprudenza.
  • Se la sentenza impugnata è stata notificata e il ricorso per cassazione è stato proposto oltre il termine breve, la mancanza della documentazione prescritta dall'art. 369 c.p.c. determina l'improcedibilità del ricorso.
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Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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