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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19537/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

L'ente ricorrente impugnava una sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva respinto l'appello avverso il rigetto, in primo grado, del ricorso contro avvisi di liquidazione dell'imposta di registro relativi alle annualità 2012, 2013 e 2014, concernenti contratti di locazione di immobili di proprietà dell'ente. Secondo il giudice di merito, i contratti erano stati stipulati con privati a canoni di mercato e avevano ad oggetto immobili commerciali. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'ente denunciava violazione dell'art. 8, comma 1, della legge n. 266/1991, sostenendo che gli atti comunque connessi allo svolgimento dell'attività di organizzazione di volontariato dovessero beneficiare dell'esenzione da imposta di bollo e di registro, poiché i proventi erano destinati esclusivamente alle finalità istituzionali. La censura sosteneva una lettura ampia del requisito della connessione, estensibile anche agli atti di locazione finalizzati a finanziare l'attività solidaristica.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza impugnata. Ha ritenuto che l'esenzione fiscale prevista per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento dell'attività delle organizzazioni di volontariato richieda una connessione diretta e immediata tra l'atto e l'attività istituzionale, non essendo sufficiente che l'atto produca risorse poi destinate a finanziare le attività solidaristiche. Nel caso esaminato, i contratti di locazione commerciale erano stipulati a condizioni di mercato nell'ambito della normale autonomia negoziale e avevano solo una connessione indiretta e strumentale con l'attività di volontariato, sicché non potevano fruire dell'agevolazione. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore importo previsto dal d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata per denunciare in cassazione la violazione di legge

  • art. 8, comma 1, L. 11 agosto 1991, n. 266

    "gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato (…) costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro"

    l'esenzione va interpretata restrittivamente e richiede una connessione diretta dell'atto con l'attività di volontariato, non bastando la mera destinazione dei proventi alle finalità istituzionali

  • art. 82, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017

    "gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro"

    richiamato come disciplina successiva che ripropone l'agevolazione per gli atti connessi all'attività delle organizzazioni di volontariato

  • art. 82, comma 5, D.Lgs. n. 117/2017

    "gli atti, i documenti, le istanze, i contratti (...) posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo"

    richiamato per l'esenzione da bollo nel regime del Terzo settore

  • art. 53 Cost.

    invocato quale parametro che impone lettura restrittiva delle esenzioni tributarie, in quanto deroghe al dovere di contribuzione

  • art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 504/1992

    citato in via comparativa come precedente giurisprudenziale in materia di esenzioni ICI/IMU con necessità di utilizzo diretto del bene

  • art. 22 D.Lgs. n. 460/1997

    richiamato come esempio di trattamento fiscale di favore per le ONLUS condizionato a una dichiarazione di utilizzo diretto del bene

  • art. 1 Tariffa, Parte Prima, d.P.R. n. 131/1986

    richiamato per la disciplina dell'imposta di registro sugli atti traslativi e per la condizione di utilizzo diretto prevista per l'agevolazione

  • d.P.R. n. 115/2002

    richiamato in relazione al contributo unificato e alla giurisprudenza che esclude l'estensione automatica delle esenzioni tributarie agli atti processuali

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Le norme tributarie agevolative o esentative devono essere interpretate in senso stretto e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti.
  • Quando la legge collega l'esenzione alla connessione dell'atto con l'attività istituzionale dell'ente, non è sufficiente una connessione meramente indiretta o strumentale finalizzata a produrre risorse economiche.
  • Ai fini dell'agevolazione fiscale rileva la specifica meritevolezza dell'atto agevolato, non la sola qualità soggettiva dell'ente né il generico perseguimento di finalità solidaristiche.
  • La destinazione degli utili o dei proventi alle finalità istituzionali non equivale, di per sé, all'utilizzo diretto o alla connessione immediata richiesta per fruire dell'esenzione.
  • In materia di esenzioni fiscali con riferimento agli enti non profit, la giustificazione del beneficio deve essere calibrata sull'atto o sull'attività agevolata, in coerenza con i principi di capacità contributiva, eguaglianza e ragionevolezza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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