Cassazione Civile, Ordinanza n. 19537/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
L'ente ricorrente impugnava una sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva respinto l'appello avverso il rigetto, in primo grado, del ricorso contro avvisi di liquidazione dell'imposta di registro relativi alle annualità 2012, 2013 e 2014, concernenti contratti di locazione di immobili di proprietà dell'ente. Secondo il giudice di merito, i contratti erano stati stipulati con privati a canoni di mercato e avevano ad oggetto immobili commerciali. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'ente denunciava violazione dell'art. 8, comma 1, della legge n. 266/1991, sostenendo che gli atti comunque connessi allo svolgimento dell'attività di organizzazione di volontariato dovessero beneficiare dell'esenzione da imposta di bollo e di registro, poiché i proventi erano destinati esclusivamente alle finalità istituzionali. La censura sosteneva una lettura ampia del requisito della connessione, estensibile anche agli atti di locazione finalizzati a finanziare l'attività solidaristica.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza impugnata. Ha ritenuto che l'esenzione fiscale prevista per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento dell'attività delle organizzazioni di volontariato richieda una connessione diretta e immediata tra l'atto e l'attività istituzionale, non essendo sufficiente che l'atto produca risorse poi destinate a finanziare le attività solidaristiche. Nel caso esaminato, i contratti di locazione commerciale erano stipulati a condizioni di mercato nell'ambito della normale autonomia negoziale e avevano solo una connessione indiretta e strumentale con l'attività di volontariato, sicché non potevano fruire dell'agevolazione. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore importo previsto dal d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata per denunciare in cassazione la violazione di legge
art. 8, comma 1, L. 11 agosto 1991, n. 266
"gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato (…) costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro"
l'esenzione va interpretata restrittivamente e richiede una connessione diretta dell'atto con l'attività di volontariato, non bastando la mera destinazione dei proventi alle finalità istituzionali
art. 82, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017
"gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro"
richiamato come disciplina successiva che ripropone l'agevolazione per gli atti connessi all'attività delle organizzazioni di volontariato
art. 82, comma 5, D.Lgs. n. 117/2017
"gli atti, i documenti, le istanze, i contratti (...) posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo"
richiamato per l'esenzione da bollo nel regime del Terzo settore
art. 53 Cost.
invocato quale parametro che impone lettura restrittiva delle esenzioni tributarie, in quanto deroghe al dovere di contribuzione
art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 504/1992
citato in via comparativa come precedente giurisprudenziale in materia di esenzioni ICI/IMU con necessità di utilizzo diretto del bene
richiamato come esempio di trattamento fiscale di favore per le ONLUS condizionato a una dichiarazione di utilizzo diretto del bene
art. 1 Tariffa, Parte Prima, d.P.R. n. 131/1986
richiamato per la disciplina dell'imposta di registro sugli atti traslativi e per la condizione di utilizzo diretto prevista per l'agevolazione
richiamato in relazione al contributo unificato e alla giurisprudenza che esclude l'estensione automatica delle esenzioni tributarie agli atti processuali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Le norme tributarie agevolative o esentative devono essere interpretate in senso stretto e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti.
- Quando la legge collega l'esenzione alla connessione dell'atto con l'attività istituzionale dell'ente, non è sufficiente una connessione meramente indiretta o strumentale finalizzata a produrre risorse economiche.
- Ai fini dell'agevolazione fiscale rileva la specifica meritevolezza dell'atto agevolato, non la sola qualità soggettiva dell'ente né il generico perseguimento di finalità solidaristiche.
- La destinazione degli utili o dei proventi alle finalità istituzionali non equivale, di per sé, all'utilizzo diretto o alla connessione immediata richiesta per fruire dell'esenzione.
- In materia di esenzioni fiscali con riferimento agli enti non profit, la giustificazione del beneficio deve essere calibrata sull'atto o sull'attività agevolata, in coerenza con i principi di capacità contributiva, eguaglianza e ragionevolezza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19481/2024 del 16/07/2024
- ordinanza_civile · 16 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19482/2024 del 16/07/2024
- ordinanza_civile · 16 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19484/2024 del 16/07/2024
- ordinanza_civile · 16 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19487/2024 del 16/07/2024
- ordinanza_civile · 16 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19492/2024 del 16/07/2024
- ordinanza_civile · 16 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19494/2024 del 16/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →