Cassazione Civile, Ordinanza n. 09413/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da una cartella di pagamento per IMU anno 2012, di importo modesto, impugnata dalla contribuente davanti alla giustizia tributaria e poi in Cassazione. Il precedente ricorso per cassazione era stato dichiarato improcedibile perché depositato con modalità non consentite rispetto all'obbligo di deposito telematico introdotto dalla disciplina applicabile ai giudizi pendenti in Cassazione. Contro tale ordinanza la parte privata ha proposto revocazione, sostenendo: 1) che dagli atti risultava comunque un deposito prima via PEC e poi cartaceo, idoneo a raggiungere lo scopo e compatibile con il rito e con la disciplina transitoria; 2) che la Corte avrebbe male percepito gli atti di merito, dai quali emergerebbe che il tributo non era dovuto perché già pagato integralmente da un familiare; 3) che la Corte avrebbe errato nel disporre la condanna alla Cassa delle ammende e il raddoppio del contributo unificato, in assenza di mala fede o abuso del processo. La ricorrente chiedeva anche la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza revocanda.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che nessuna delle censure dedotte integrasse un vero errore revocatorio ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., poiché le doglianze investivano questioni di diritto, di valutazione o comunque non una svista percettiva su un fatto non controverso. Ha inoltre escluso l'ammissibilità della richiesta di sospensione dell'efficacia dell'ordinanza, perché l'ordinanza revocanda aveva deciso solo in rito ed era insuscettibile di esecuzione. La Corte ha confermato la correttezza dell'applicazione dell'obbligo di deposito telematico e ha osservato che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende e il raddoppio del contributo unificato derivano da norme positive. Nessuna spesa è stata liquidata in favore delle parti intimate, che non hanno svolto difese.
Norme richiamate
"se la sentenza, l’ordinanza o il decreto... pronunciati dalla Corte di cassazione sono affetti [...] da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4)"
La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa solo nei casi di errore di fatto richiamati dall'art. 395, n. 4, c.p.c., non per errori di diritto o di giudizio.
"Le sentenze... possono essere impugnate per revocazione... se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa"
L'errore revocatorio presuppone la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto la cui verità sia incontrovertibilmente esclusa o dimostrata dagli atti, purché il fatto non sia stato controverso.
art. 196-quater disp. att. c.p.c.
"il deposito degli atti processuali e dei documenti... da parte dei difensori, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche"
Nel giudizio di legittimità, il deposito degli atti processuali è ordinariamente obbligatorio in via telematica, salvo le tassative eccezioni previste dalla norma.
art. 35, comma 2, d.lgs. n. 149 del 2022
La disciplina del deposito telematico in Cassazione si applica ai procedimenti civili pendenti davanti alla Corte a decorrere dall'1 gennaio 2023.
Il ricorso depositato con modalità non consentite, fuori dalle eccezioni previste, è improcedibile.
art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.
In caso di decisione conforme alla proposta di definizione anticipata, trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla norma, con richiamo all'art. 96, comma 4, c.p.c.
Prevede la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nelle ipotesi richiamate dalla disciplina sulla definizione anticipata.
La sospensione dell'efficacia è inammissibile rispetto a un provvedimento che ha rigettato il ricorso e non è suscettibile di esecuzione.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La sospensione è collegata alle pronunce che decidono il merito della causa; non opera per i provvedimenti di rigetto in rito richiamati dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo dovuto è pari a quello previsto per il ricorso ai sensi della disposizione principale sul contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è un rimedio eccezionale e non consente di rimettere in discussione errori di diritto, errori di giudizio o valutazioni del materiale processuale, ma solo una svista percettiva su un fatto storico non controverso e decisivo.
- Non integra errore revocatorio la contestazione del modo in cui la Corte ha interpretato o qualificato gli atti del processo, quando la pronuncia abbia effettivamente esaminato il punto, anche se non abbia confutato singolarmente tutte le argomentazioni difensive.
- L'errore di fatto revocatorio richiede una divergenza oggettiva tra la rappresentazione del fatto contenuta nella decisione e quella risultante in modo incontestabile dagli atti, senza margini di apprezzamento o giudizio.
- Nel giudizio di legittimità il deposito degli atti da parte dei difensori è regola telematica; il deposito cartaceo o comunque non conforme determina improcedibilità, salvo le tassative eccezioni previste dalla disciplina speciale.
- La sospensione dell'efficacia di un provvedimento di cassazione è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso in rito e non è suscettibile di esecuzione.
- Le conseguenze economiche della definizione anticipata e del rigetto o inammissibilità del ricorso, inclusa la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende e il raddoppio del contributo unificato, discendono direttamente dalla legge e non richiedono un autonomo accertamento di mala fede o abuso del processo.
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