Cassazione Civile, Ordinanza n. 17539/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia e della intervenuta integrale esecuzione del pagamento previsto dalla rottamazione quater. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre escluso la debenza del c.d. doppio contributo unificato, rilevando che la ricorrente era ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato in quanto amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente ha impugnato, fino in Cassazione, la sentenza della CTR Lombardia che aveva accolto l'appello dell'Ufficio e ritenuto legittimo il recupero a tassazione, per l'anno 2008, di euro 51.500,00 emersi da indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972. La somma era stata giustificata dalla parte come un mutuo ricevuto da un'amica per l'acquisto di una casa per la figlia. Nel corso del giudizio di legittimità, entrambe le parti hanno poi depositato istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere, dando atto dell'adesione della contribuente alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione c.d. rottamazione quater ex art. 1, commi 231-252, L. n. 197 del 2022, con pagamento integrale in unica rata di quanto dovuto.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come base delle indagini sui rapporti finanziari da cui era emerso il recupero a tassazione
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come base delle indagini finanziarie rilevanti ai fini fiscali
art. 1, commi da 231 a 252, legge 29 dicembre 2022, n. 197
richiamata quale disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione c.d. rottamazione quater
art. 1, comma 236, legge 29 dicembre 2022, n. 197
richiamato per escludere i presupposti del pagamento del c.d. doppio contributo unificato
Massime di principio
- La definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, quando risulti perfezionata con il pagamento integrale di quanto dovuto, determina l'estinzione del giudizio anche in Cassazione se le parti ne danno atto.
- In presenza di cessazione della materia del contendere per intervenuta rottamazione quater, la Corte prende atto della definizione e dichiara estinto il processo senza esaminare il merito della pretesa tributaria.
- Il c.d. doppio contributo unificato non è dovuto quando la parte ricorrente rientra nel regime della prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato.
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